Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 58. Lavoro |
Capitolo: | 58.6 disciplina generale |
Data: | 15/04/1948 |
Numero: | 628 |
Sommario |
Art. 1. A partire dal 1° aprile 1948, i minimi di salario corrisposti ai portieri di immobili urbani in base ai vigenti contratti integrativi provinciali del contratto collettivo nazionale di lavoro 30 [...] |
Art. 2. L'onere derivante dalla concessione del predetto aumento è a carico del proprietario dell'immobile, il quale ha facoltà, per gli immobili locati, in attesa dei provvedimenti definitivi, di [...] |
Art. 3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana. |
§ 58.6.24 - D.Lgs. 15 aprile 1948, n. 628. [1]
Aumento dei minimi salariali ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani.
(G.U. 10 giugno 1948, n. 133).
A partire dal 1° aprile 1948, i minimi di salario corrisposti ai portieri di immobili urbani in base ai vigenti contratti integrativi provinciali del contratto collettivo nazionale di lavoro 30 aprile 1938 sono aumentati di otto volte.
L'onere derivante dalla concessione del predetto aumento è a carico del proprietario dell'immobile, il quale ha facoltà, per gli immobili locati, in attesa dei provvedimenti definitivi, di rivalersi sui conduttori del maggiore onere.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana.
[1] Abrogato dall'art. 1 del