§ 98.1.31288 - D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 213.
Regolamento di semplificazione del procedimento per il finanziamento della ricerca corrente e finalizzata svolta dagli istituti di ricovero e [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:13/02/2001
Numero:213


Sommario
Art. 1.  Oggetto e ambito di applicazione
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Fondo per la ricerca corrente e finalizzata
Art. 4.  Programmazione della ricerca corrente
Art. 5.  Ripartizione delle risorse destinate alla ricerca corrente
Art. 6.  Vigilanza sull'attività degli IRCCS
Art. 7.  Programmazione della ricerca finalizzata
Art. 8.  Sanzioni
Art. 9.  Abrogazioni


§ 98.1.31288 - D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 213.

Regolamento di semplificazione del procedimento per il finanziamento della ricerca corrente e finalizzata svolta dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, con personalità giuridica di diritto pubblico e privato (n. 38, allegato 1, legge n. 59/1997)

(G.U. 8 giugno 2001, n. 131)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di potestà regolamentare del Governo;

     Visto l'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 38;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617, con particolare riferimento al Titolo III relativo ai programmi di ricerca degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

     Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, con particolare riguardo all'articolo 6;

     Visti gli articoli 12, comma 2, e 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato ed integrato, da ultimo, dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;

     Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 luglio 2000;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 18 settembre 2000 e del 20 novembre 2000;

     Acquisito il parere della Camera dei deputati e preso atto che il Senato della Repubblica non ha reso il proprio parere nei termini prescritti;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 2 febbraio 2001;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro della sanità e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

     Emana

     il seguente regolamento:

 

Capo I

 

Ambito di applicazione e definizioni

 

     Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione

     1. Il presente regolamento disciplina il finanziamento della ricerca corrente e finalizzata svolta dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico aventi personalità giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, in seguito denominati IRCCS.

 

          Art. 2. Definizioni

     1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

     a) Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS): l'ente nazionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269;

     b) ricerca corrente: l'attività di ricerca scientifica di base svolta dagli IRCCS che, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, è diretta a sviluppare la conoscenza in settori specifici della biomedicina e della sanità pubblica, e viene attuata attraverso la programmazione triennale di progetti istituzionali, tenuto conto degli indirizzi del programma nazionale di ricerca sanitaria;

     c) ricerca finalizzata: l'attività di ricerca scientifica svolta dagli IRCCS, attuata attraverso specifici progetti, che, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, è diretta al raggiungimento dei particolari e prioritari obiettivi, biomedici e sanitari, individuati dal Piano sanitario nazionale;

     d) decreto di finanziamento: il decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che, per ogni anno finanziario, trasferisce nell'unità previsionale di base "ricerca scientifica" dello stato di previsione del Ministero della sanità, la quota del Fondo sanitario nazionale destinata alla ricerca, di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468;

     e) Commissione per la ricerca sanitaria: la commissione, istituita dall'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, avente compiti consultivi ai fini della programmazione della ricerca corrente e finalizzata degli IRCCS, nell'ambito della programmazione della ricerca sanitaria;

     f) triennio di programmazione della ricerca corrente: l'arco temporale di progettazione strategica dell'attività di ricerca istituzionale degli IRCCS, avente durata triennale, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo del 30 giugno 1993, n. 269.

 

Capo II

 

Risorse finanziarie

 

          Art. 3. Fondo per la ricerca corrente e finalizzata

     1. Le risorse previste dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, da destinare anche al finanziamento della ricerca corrente e finalizzata degli IRCCS, sono costituite da una quota dello stanziamento del Fondo sanitario nazionale stabilita dalla annuale legge finanziaria.

     2. All'inizio di ciascun anno, a decorrere dal 1° gennaio 2001, una quota pari al 30 per cento dello stanziamento di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, è assegnata all'unità previsionale di base 9.1.2.1. "Ricerca scientifica" dello stato di previsione del Ministero della sanità per il finanziamento della ricerca corrente degli IRCCS. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della sanità, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della sanità, la residua quota del predetto stanziamento dell'articolo 12, comma 2 del citato decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni.

     3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria il Ministro della sanità propone al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la ripartizione definitiva del fondo per la ricerca corrente e finalizzata, di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

 

Capo III

 

Ricerca corrente

 

          Art. 4. Programmazione della ricerca corrente

     1. Il Ministero della sanità, sentita la Commissione per la ricerca sanitaria, propone gli indirizzi per l'attività di ricerca corrente degli IRCCS, tenendo conto degli obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale e della programmazione della ricerca scientifica.

     2. Gli indirizzi di cui al comma 1 sono adottati con decreto dirigenziale entro il 30 giugno dell'anno precedente al triennio di programmazione.

     3. Gli IRCCS, tenendo conto degli indirizzi di cui ai commi 1 e 2, entro il 30 settembre dell'anno precedente al triennio di programmazione, presentano al Ministero della sanità un programma triennale di ricerca corrente, articolato per progetti, nell'ambito della propria attività istituzionale.

 

          Art. 5. Ripartizione delle risorse destinate alla ricerca corrente

     1. La ripartizione delle risorse rese disponibili per la ricerca corrente è disposta annualmente fra gli IRCCS di diritto pubblico e di diritto privato con decreto dirigenziale:

     a) a seguito di unico procedimento per gli IRCCS pubblici e privati;

     b) sulla base della valutazione dei programmi triennali degli IRCCS effettuata sotto il profilo scientifico e finanziario entro il 30 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione dei fondi e di inizio dell'attività di ricerca;

     c) tenuto conto della verifica annuale, relativa a ciascun IRCCS, della qualità della produzione scientifica, dell'attività assistenziale prestata e del grado di trasferimento di attività di ricerca all'attività assistenziale.

 

          Art. 6. Vigilanza sull'attività degli IRCCS

     1. Gli IRCCS pubblici e privati, entro il 31 gennaio di ogni anno, presentano al Ministero della sanità una appropriata relazione scientifica sull'attività di ricerca svolta nel precedente anno finanziario, insieme ad un dettagliato rendiconto contabile sulla loro gestione finanziaria.

     2. Il Ministero della sanità, per le valutazioni di propria competenza, può condurre nel corso del triennio indagini e verifiche sull'attività scientifica e sulla gestione amministrativo-contabile degli IRCCS.

     3. Agli stessi fini il Ministero della sanità può chiedere ed acquisire, in qualsiasi momento, le informazioni e la documentazione che ritiene necessaria sull'attività di assistenza e di ricerca degli Istituti.

     4. Nel caso in cui gli Istituti, pur diffidati, non provvedano ad inviare il rendiconto, il Ministero della sanità sospende immediatamente l'erogazione dei finanziamenti.

 

Capo IV

 

Ricerca finalizzata

 

          Art. 7. Programmazione della ricerca finalizzata

     1. Il Ministero della sanità, in attuazione degli obiettivi prioritari biomedici e sanitari fissati dal Piano sanitario nazionale, predispone, entro il 30 luglio di ciascun anno precedente a quello di erogazione dei finanziamenti, apposito schema di bando sul quale è acquisito il parere della Commissione per la ricerca sanitaria. Il parere è reso entro trenta giorni dalla sua richiesta, decorsi i quali si intende favorevolmente espresso.

     2. Il bando contiene gli indirizzi per la predisposizione dei progetti di ricerca finalizzata da parte degli IRCCS, indicando contestualmente gli specifici criteri, definiti anche in base ai parametri elaborati ed accettati dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale, cui si atterrà il Ministero per procedere alla loro valutazione, nonché fissa le modalità e le condizioni sia di svolgimento dei progetti di ricerca, sia di erogazione dei relativi finanziamenti. Il bando è emanato con decreto dirigenziale entro il 30 ottobre di ciascun anno precedente a quello al quale i finanziamenti si riferiscono.

     3. I progetti di ricerca degli IRCCS, contenenti gli elementi necessari per la loro valutazione, ivi compreso l'apposito Piano finanziario, sono presentati entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando.

     4. Entro i sessanta giorni successivi, sono individuate le ricerche finalizzate finanziate ed i relativi importi assegnati a ciascun IRCCS con decreto dirigenziale, che è comunicato ad ogni Istituto interessato in pari data.

     5. Le somme assegnate sono erogate in rate anticipate e la data apposta sul mandato di pagamento della prima rata anticipata indica la data di inizio della ricerca.

     6. Il Ministero della sanità può condurre indagini e verifiche in relazione all'attuazione della ricerca finanziata ed alla corrispondenza della stessa ai fini dichiarati.

 

          Art. 8. Sanzioni

     1. Alla scadenza di ogni anno gli IRCCS riferiscono mediante relazione sullo stato di attuazione dei progetti.

     2. Alla data prevista per il termine della ricerca gli IRCCS trasmettono apposita relazione finale che dà conto dello svolgimento della ricerca stessa e dei risultati ottenuti, nonché dettagliato rendiconto delle spese sostenute.

     3. Nel caso in cui gli IRCCS, pur diffidati, non provvedano ad inviare, nel termine allo scopo concesso, la documentazione di cui ai commi 1 e 2, ovvero, nel caso in cui sia stata accertata la mancata od irregolare attuazione della ricerca finanziata, il Ministero della sanità, nel rispetto delle garanzie procedimentali di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sospende immediatamente l'erogazione dei finanziamenti.

 

Capo V

 

Norme finali

 

          Art. 9. Abrogazioni

     1. In attuazione dell'articolo 20, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni normative:

     a) articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, limitatamente alle parole "determinati secondo le indicazioni della commissione della ricerca sanitaria";

     b) articoli 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617;

     c) articolo 12-bis, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, limitatamente alle parole "anche al fine di garantire la qualità e l'indipendenza del processo di valutazione e di selezione dei progetti di ricerca.".