Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 22/06/2000 |
Numero: | 225 |
Sommario |
Art. 1. 1. Dopo l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, sono inseriti i seguenti |
Art. 2. 1. In via di prima applicazione, le categorie di dati trattati dal centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per le quali è autorizzato l'accesso da [...] |
§ 98.1.31248 - D.P.R. 22 giugno 2000, n. 225.
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, in materia di accesso del personale della polizia municipale allo "schedario dei veicoli rubati" presso il centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza
(G.U. 12 agosto 2000, n. 188)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 11 della
Visto l'articolo 16-quater, comma 3, del
Visto l'articolo 17, comma 1, della
Ritenuto di apportare le modificazioni occorrenti al regolamento previsto dall'articolo 11, primo comma, della
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;
Sentita la Conferenza unificata istituita ai sensi del
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 17 aprile 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2000;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia;
E m a n a
il seguente regolamento:
1. Dopo l'articolo 10 del
"Art. 10-bis.
1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 9 e 10, il personale della polizia municipale addetto ai servizi di polizia stradale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, autorizzato dal comando, ufficio o servizio di appartenenza può accedere ai dati e alle informazioni contenute nello "schedario veicoli rubati operante presso il centro elaborazione dati di cui al presente regolamento, limitatamente alle categorie di dati individuate a norma dell'articolo 3, secondo comma, per le finalità relative allo svolgimento dei servizi di polizia stradale ed alla prevenzione e repressione dei reati concernenti i veicoli ed i relativi contrassegni di identificazione.
2. Le autorizzazioni all'accesso possono essere conferite in via permanente o per un periodo di tempo determinato, e sono comunicate all'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione a norma dell'articolo 10, terzo comma. La sospensione dal servizio e la sospensione o revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza comportano l'immediata decadenza dell'autorizzazione.
3. Per le finalità di cui ai comma 1, il Dipartimento della pubblica sicurezza e le amministrazioni interessate adottano, per quanto di competenza, tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dei dati personali oggetto di trattamento da parte del personale di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 15 della
Art. 10-ter.
1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza, compatibilmente con le esigenze dei servizi d'istituto, fornisce agli organismi interessati la collaborazione occorrente per la migliore attuazione, da parte della polizia municipale, delle disposizioni del presente regolamento.".
1. In via di prima applicazione, le categorie di dati trattati dal centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della