Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 24/07/1996 |
Numero: | 469 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'art. 30 del regolamento per la fabbricazione e l'emissione dei biglietti di banca, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1981, n. 811, e successive modificazioni, [...] |
§ 98.1.31188 - D.P.R. 24 luglio 1996, n. 469.
Regolamento recante modificazione al regolamento per la fabbricazione e l'emissione dei biglietti di banca, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1981, n. 811, e successive modificazioni.
(G.U. 11 settembre 1996, n. 213)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 109 del testo unico sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con
Visto il
Vista la
Visto il regolamento per la fabbricazione e l'emissione dei biglietti di banca, approvato con
Visto l'art. 17, comma 1, della
Ritenuta la necessità di modificare, in relazione ad esigenze di efficiente organizzazione dei servizi del Tesoro, l'art. 30 del citato
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale dell'11 aprile 1996;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1996;
Sulla proposta del Ministro del tesoro;
E M A N A
il seguente regolamento:
1. L'art. 30 del regolamento per la fabbricazione e l'emissione dei biglietti di banca, approvato con
“Art. 30.
1. Ai sensi dell'art. 19, comma 4, della
2. In attuazione del disposto di cui all'art. 109 del testo unico di legge sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con
3. Le somme di cui al comma 2 sono riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo della spesa del bilancio dello stesso Dicastero.
4. La liquidazione delle competenze di cui al comma 2 avviene nella misura tabellare oraria, stabilita dalle norme sul trattamento economico dei singoli impiegati e dirigenti, in godimento presso l'amministrazione di appartenenza.
5. Eventuali somme risultanti, a fine esercizio, versate in eccedenza alle prestazioni effettivamente fornite dal personale di cui al comma 1, sono rimborsate alla Banca d'Italia a carico del capitolo di spesa del Ministero del tesoro di cui al comma 3.".