§ 98.1.31188 - D.P.R. 24 luglio 1996, n. 469.
Regolamento recante modificazione al regolamento per la fabbricazione e l'emissione dei biglietti di banca, approvato con decreto del Presidente [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:24/07/1996
Numero:469


Sommario
Art. 1.      1. L'art. 30 del regolamento per la fabbricazione e l'emissione dei biglietti di banca, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1981, n. 811, e successive modificazioni, [...]


§ 98.1.31188 - D.P.R. 24 luglio 1996, n. 469.

Regolamento recante modificazione al regolamento per la fabbricazione e l'emissione dei biglietti di banca, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1981, n. 811, e successive modificazioni.

(G.U. 11 settembre 1996, n. 213)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87 della Costituzione;

     Visto l'art. 109 del testo unico sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204;

     Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente le nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

     Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

     Visto il regolamento per la fabbricazione e l'emissione dei biglietti di banca, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1981, n. 811, ed in particolare l'art. 30 nel testo sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 69;

     Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Ritenuta la necessità di modificare, in relazione ad esigenze di efficiente organizzazione dei servizi del Tesoro, l'art. 30 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 811 del 1981;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale dell'11 aprile 1996;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1996;

     Sulla proposta del Ministro del tesoro;

     E M A N A

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1.

     1. L'art. 30 del regolamento per la fabbricazione e l'emissione dei biglietti di banca, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1981, n. 811, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     “Art. 30.

     1. Ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge 12 agosto 1962, n. 1290, il personale assegnato agli uffici di controllo del Tesoro presso le cartiere, l'officina carte valori e la cassa speciale dell'istituto di emissione è tenuto ad osservare l'orario di lavoro stabilito per le maestranze nei rispettivi stabilimenti.

     2. In attuazione del disposto di cui all'art. 109 del testo unico di legge sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, la Banca d'Italia versa all'inizio di ogni trimestre di ciascun anno, in via anticipata, in apposito capitolo del bilancio dell'entrata, le somme previste per la corresponsione delle competenze relative al lavoro straordinario ed alle altre indennità accessorie al personale del Tesoro comunque addetto alla vigilanza ed al controllo dell'istituto medesimo.

     3. Le somme di cui al comma 2 sono riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo della spesa del bilancio dello stesso Dicastero.

     4. La liquidazione delle competenze di cui al comma 2 avviene nella misura tabellare oraria, stabilita dalle norme sul trattamento economico dei singoli impiegati e dirigenti, in godimento presso l'amministrazione di appartenenza.

     5. Eventuali somme risultanti, a fine esercizio, versate in eccedenza alle prestazioni effettivamente fornite dal personale di cui al comma 1, sono rimborsate alla Banca d'Italia a carico del capitolo di spesa del Ministero del tesoro di cui al comma 3.".