Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 07/08/1990 |
Numero: | 254 |
Sommario |
Art. 1. 1. La lettera f) dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1981, n. 1058, è sostituita dalla seguente |
Art. 2. 1. L'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1988, n. 519, è sostituito dal seguente |
Art. 3. 1. Le spese per lo svolgimento delle attività e dei compiti indicati nel presente regolamento gravano sui fondi stanziati nell'apposito capitolo per il funzionamento dell'Ufficio del Garante, di [...] |
§ 98.1.31100 - D.P.R. 7 agosto 1990, n. 254. [1]
Regolamento recante modifiche ai decreti del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1981, n. 1058, e 17 novembre 1988, n. 519, concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio del Garante per l'attuazione della legge per l'editoria.
(G.U. 4 settembre 1990, n. 206)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'art. 17 della
Visto l'art. 8 della
Visto il
Visto il
Udito il parere del Garante dell'attuazione della legge per l'editoria;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 12 luglio 1990;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 1990;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro;
Emana
il seguente regolamento:
1. La lettera f) dell'art. 5 del
"f) locazione, manutenzione e adattamento dei locali e dei relativi impianti;".
2. La lettera i) dell'art. 5 del
"i) acquisto, noleggio e manutenzione di macchine da scrivere e da calcolo, di apparati di elaborazione elettronica, di apparecchi televisori, di registrazione del suono e delle immagini e di fotoriproduzione;".
1. L'art. 3 del
"Art. 3. Il Garante può organizzare indagini conoscitive, dibattiti e incontri di studio; può curare la pubblicazione di atti, di studi specializzati e di una rivista di dottrina, giurisprudenza e legislazione attinente ai settori delle comunicazioni sociali. Può altresì stipulare convenzioni di ricerca e collaborazione con studiosi ed esperti, istituti universitari e organismi specializzati per l'acquisizione di dati ed elementi ai fini del migliore esercizio dei compiti istituzionali.".
1. Le spese per lo svolgimento delle attività e dei compiti indicati nel presente regolamento gravano sui fondi stanziati nell'apposito capitolo per il funzionamento dell'Ufficio del Garante, di cui all'art. 8, sesto comma, della
[1] Decreto abrogato dall'art. 44 del