Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 17/11/1988 |
Numero: | 519 |
Sommario |
Art. 1. 1. Le funzioni attribuite dalla legge al Garante sono esplicate attraverso uffici, così articolati |
Art. 2. 1. Il Garante emana i provvedimenti relativi alla composizione interna degli uffici di cui all'art. 1, stabilendone la disciplina relativa. Emana direttive ed ordini di servizio ai fini del [...] |
Art. 3. [2] |
Art. 4. 1. All'assolvimento dei compiti spettanti agli uffici del Garante è proposto il personale delle pubbliche amministrazioni collocato fuori ruolo ai sensi dell'art. 8, quinto comma, della legge 5 [...] |
Art. 5. 1. Il personale in possesso dei requisiti di professionalità e specializzazione è richiesto nominativamente ed è assegnato all'Ufficio del Garante, previo assenso dell'interessato, nelle forme [...] |
Art. 6. 1. Le spese per lo svolgimento delle attività e dei compiti indicati negli articoli precedenti gravano sui fondi stanziati nell'apposito capitolo per il funzionamento dell'Ufficio del Garante, [...] |
§ 98.1.31072 - D.P.R. 17 novembre 1988, n. 519. [1]
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio del Garante dell'attuazione della legge per l'editoria.
(G.U. 9 dicembre 1988, n. 288)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 8 della
Visto il
Udito il parere del Garante dell'attuazione della predetta
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 novembre 1988;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica;
Emana
il seguente decreto:
1. Le funzioni attribuite dalla legge al Garante sono esplicate attraverso uffici, così articolati:
Ufficio I - Affari generali, amministrazione, personale e coordinamento;
Ufficio II - Rapporti con il Parlamento nonchè con gli altri organi costituzionali e con gli enti ed organismi operanti nel settore dell'informazione;
Ufficio III - Vigilanza sul Registro nazionale della stampa ed adempimenti connessi;
Ufficio IV - Esame, ai fini delle informazioni dovute al Parlamento, degli adempimenti delle pubbliche amministrazioni in materia pubblicitaria nonchè di quelli sulle provvidenze ed agevolazioni per l'editoria;
Ufficio V - Accertamenti sulle concentrazioni editoriali, proposizioni di azioni giudiziarie;
Ufficio VI - Studi e documentazione legislativa, anche con riferimento all'attività delle organizzazioni comunitarie avente ad oggetto editoria e informazione;
Ufficio VII - Raccolta ed elaborazione elettronica dei dati sull'editoria.
1. Il Garante emana i provvedimenti relativi alla composizione interna degli uffici di cui all'art. 1, stabilendone la disciplina relativa. Emana direttive ed ordini di servizio ai fini del coordinamento dei compiti e del buon funzionamento degli uffici stessi.
1. Il Garante può organizzare indagini conoscitive, dibattiti e incontri di studio; può curare la pubblicazione di atti, di studi specializzati e di una rivista di dottrina, giurisprudenza e legislazione attinente ai settori delle comunicazioni sociali. Può altresì stipulare convenzioni di ricerca e collaborazione con studiosi ed esperti, istituti universitari e organismi specializzati per l'acquisizione di dati ed elementi ai fini del migliore esercizio dei compiti istituzionali.
1. All'assolvimento dei compiti spettanti agli uffici del Garante è proposto il personale delle pubbliche amministrazioni collocato fuori ruolo ai sensi dell'art. 8, quinto comma, della
1. Il personale in possesso dei requisiti di professionalità e specializzazione è richiesto nominativamente ed è assegnato all'Ufficio del Garante, previo assenso dell'interessato, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.
1. Le spese per lo svolgimento delle attività e dei compiti indicati negli articoli precedenti gravano sui fondi stanziati nell'apposito capitolo per il funzionamento dell'Ufficio del Garante, di cui all'art. 8, sesto comma, della
[1] Decreto abrogato dall'art. 44 del
[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 del