§ 98.1.31072 - D.P.R. 17 novembre 1988, n. 519.
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio del Garante dell'attuazione della legge per l'editoria.


Settore:Normativa nazionale
Data:17/11/1988
Numero:519


Sommario
Art. 1.      1. Le funzioni attribuite dalla legge al Garante sono esplicate attraverso uffici, così articolati
Art. 2.      1. Il Garante emana i provvedimenti relativi alla composizione interna degli uffici di cui all'art. 1, stabilendone la disciplina relativa. Emana direttive ed ordini di servizio ai fini del [...]
Art. 3.  [2]
Art. 4.      1. All'assolvimento dei compiti spettanti agli uffici del Garante è proposto il personale delle pubbliche amministrazioni collocato fuori ruolo ai sensi dell'art. 8, quinto comma, della legge 5 [...]
Art. 5.      1. Il personale in possesso dei requisiti di professionalità e specializzazione è richiesto nominativamente ed è assegnato all'Ufficio del Garante, previo assenso dell'interessato, nelle forme [...]
Art. 6.      1. Le spese per lo svolgimento delle attività e dei compiti indicati negli articoli precedenti gravano sui fondi stanziati nell'apposito capitolo per il funzionamento dell'Ufficio del Garante, [...]


§ 98.1.31072 - D.P.R. 17 novembre 1988, n. 519. [1]

Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio del Garante dell'attuazione della legge per l'editoria.

(G.U. 9 dicembre 1988, n. 288)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87 della Costituzione;

     Visto l'art. 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1981, n. 1058, recante norme concernenti l'organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle spese dell'Ufficio del Garante dell'attuazione della legge 5 agosto 1981, n. 416, sull'editoria;

     Udito il parere del Garante dell'attuazione della predetta legge n. 416 del 1981;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 novembre 1988;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica;

     Emana

     il seguente decreto:

 

     Art. 1.

     1. Le funzioni attribuite dalla legge al Garante sono esplicate attraverso uffici, così articolati:

     Ufficio I - Affari generali, amministrazione, personale e coordinamento;

     Ufficio II - Rapporti con il Parlamento nonchè con gli altri organi costituzionali e con gli enti ed organismi operanti nel settore dell'informazione;

     Ufficio III - Vigilanza sul Registro nazionale della stampa ed adempimenti connessi;

     Ufficio IV - Esame, ai fini delle informazioni dovute al Parlamento, degli adempimenti delle pubbliche amministrazioni in materia pubblicitaria nonchè di quelli sulle provvidenze ed agevolazioni per l'editoria;

     Ufficio V - Accertamenti sulle concentrazioni editoriali, proposizioni di azioni giudiziarie;

     Ufficio VI - Studi e documentazione legislativa, anche con riferimento all'attività delle organizzazioni comunitarie avente ad oggetto editoria e informazione;

     Ufficio VII - Raccolta ed elaborazione elettronica dei dati sull'editoria.

 

          Art. 2.

     1. Il Garante emana i provvedimenti relativi alla composizione interna degli uffici di cui all'art. 1, stabilendone la disciplina relativa. Emana direttive ed ordini di servizio ai fini del coordinamento dei compiti e del buon funzionamento degli uffici stessi.

 

          Art. 3. [2]

     1. Il Garante può organizzare indagini conoscitive, dibattiti e incontri di studio; può curare la pubblicazione di atti, di studi specializzati e di una rivista di dottrina, giurisprudenza e legislazione attinente ai settori delle comunicazioni sociali. Può altresì stipulare convenzioni di ricerca e collaborazione con studiosi ed esperti, istituti universitari e organismi specializzati per l'acquisizione di dati ed elementi ai fini del migliore esercizio dei compiti istituzionali.

 

          Art. 4.

     1. All'assolvimento dei compiti spettanti agli uffici del Garante è proposto il personale delle pubbliche amministrazioni collocato fuori ruolo ai sensi dell'art. 8, quinto comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416.

 

          Art. 5.

     1. Il personale in possesso dei requisiti di professionalità e specializzazione è richiesto nominativamente ed è assegnato all'Ufficio del Garante, previo assenso dell'interessato, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.

 

          Art. 6.

     1. Le spese per lo svolgimento delle attività e dei compiti indicati negli articoli precedenti gravano sui fondi stanziati nell'apposito capitolo per il funzionamento dell'Ufficio del Garante, di cui all'art. 8, sesto comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416.

 


[1] Decreto abrogato dall'art. 44 del D.P.R. 10 luglio 1991, n. 231.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 7 agosto 1990, n. 254.