Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 07/02/1986 |
Numero: | 55 |
Sommario |
Art. 1. L'art. 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1984, n. 471, è sostituito dal seguente |
Art. 2. Il secondo comma dell'art. 5 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1984, n. 471, è così modificato |
Art. 3. L'art. 9 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1984, n. 471, è sostituito dal seguente |
§ 98.1.30982 - D.P.R. 7 febbraio 1986, n. 55.
Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1984, n. 471, concernente l'approvazione del regolamento per i lavori, le provviste e i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e regionali della Corte dei conti.
(G.U. 5 marzo 1986, n. 53)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti l'art. 8 del
Visto il
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con
Vista la
Visto il
Considerata l'opportunità di apportare al suddetto regolamento talune modifiche ed integrazioni in relazione alle esigenze di funzionamento degli uffici centrali e regionali della Corte dei conti;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° febbraio 1986;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;
Emana
il seguente decreto:
L'art. 1 del regolamento approvato con
"Art. 1.
I lavori, le provviste e i servizi che, ai sensi dell'art. 8 del
1) lavori di riparazione, adattamento e manutenzione dei locali demaniali con i relativi impianti, infissi e manufatti adibiti ad uso degli uffici centrali e regionali della Corte dei conti, salva la competenza degli uffici del genio civile per i lavori di straordinaria manutenzione;
2) lavori ordinari di manutenzione, adattamento e riparazione di locali con i relativi impianti, infissi e manufatti, presi in affitto ad uso degli uffici centrali e regionali della Corte dei conti, nei casi in cui per legge o per contratto le spese siano a carico del locatario;
3) pulizia, illuminazione e riscaldamento dei locali adibiti a sede degli uffici regionali a carico della Corte dei conti per legge o per contratto;
4) spese per la guardiania agli elevatori elettronici;
5) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere e abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazioni;
6) manutenzione ordinaria, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto per gli uffici centrali e regionali della Corte dei conti;
7) rilegatura di libri e pubblicazioni per gli uffici centrali e regionali della Corte dei conti;
8) acquisto di materiali e oggetti necessari per l'esecuzione di lavori e servizi;
9) divulgazione dei bandi di concorso a mezzo stampa o di altre fonti di informazione, ove ritenuto necessario;
10) lavori di traduzione, da affidare a imprese commerciali, nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale;
11) lavori di stampa, tipografia, litografia, qualora ragioni di urgenza lo richiedano e sia impossibile provvedere direttamente;
12) spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio;
13) spese di cancelleria, spese postali, telefoniche e telegrafiche;
14) locazioni di immobili a breve termine, con attrezzature di funzionamento, eventualmente già installate, per l'espletamento di concorsi indetti dai competenti uffici centrali e per l'organizzazione di manifestazioni culturali e scientifiche sui temi di specifico interesse della Corte, quando non siano disponibili sufficienti o idonei locali demaniali;
15) spese per l'organizzazione di convegni, conferenze, riunioni, mostre e cerimonie nonchè per la partecipazione di magistrati e funzionari della Corte dei conti a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche su temi di specifico interesse della Corte dei conti;
16) acquisti di medaglie, diplomi ed altri oggetti per commemorazioni e per convegni internazionali;
17) spese di rappresentanza per relazioni pubbliche e casuali;
18) spese per l'acquisto di refezioni destinate al personale che presta con orario continuativo opera di sorveglianza dei candidati durante lo svolgimento delle prove relative a concorsi banditi dalla Corte dei conti;
19) acquisto, installazione, manutenzione, riparazione e modifica di impianti, macchinari, apparecchiature ed attrezzature, ivi comprese le macchine da scrivere, per calcolo e per riproduzione;
20) acquisto, manutenzione e riparazione di arredi, mobili e suppellettili per ufficio;
21) spese per gli accertamenti sanitari nei confronti del personale;
22) spese per l'attuazione di corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, nonchè per la partecipazione del personale a corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
23) spese per la provvista di combustibili, carburanti, lubrificanti e di ogni altro genere di materiali di consumo;
24) spese per le attrezzature occorrenti per il funzionamento di mense gestite dal personale;
25) spese minute non previste nei precedenti paragrafi sino all'importo di lire cinque milioni".
Il secondo comma dell'art. 5 del regolamento approvato con
"I preventivi devono richiedersi ad almeno tre imprese. E' consentito, tuttavia, il ricorso ad una sola impresa nei casi di specialità o di urgenza del lavoro, della provvista e del servizio, ovvero quando l'importo della spesa non superi le lire dieci milioni".
L'art. 9 del regolamento approvato con
"Art. 9.
I lavori, le provviste e i servizi di cui all'art. 1 sono soggetti a collaudo finale, con esclusione di quelli che per loro natura non possono essere sottoposti a collaudo.
Il collaudo è eseguito da funzionari o impiegati, nominati dal segretario generale della Corte dei conti, ovvero da uffici tecnici qualora occorra specifica competenza.
Se la spesa non supera le lire sette milioni è sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal consegnatario dell'ufficio interessato.
In ogni caso il collaudo o l'attestazione di regolare esecuzione non possono essere effettuati da funzionari o impiegati che abbiano diretto o sorvegliato l'esecuzione dei lavori e delle provviste e lo svolgimento dei servizi.
E' consentito il collaudo parziale dei lavori, delle provviste e dei servizi secondo le norme di cui ai precedenti commi. In tal caso i pagamenti in conto sono disposti nella misura di cui all'art. 48 del