Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 13/11/1976 |
Numero: | 904 |
Sommario |
Art. 1. Il primo comma dell'art. 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è sostituito dal seguente |
Art. 2. L'art. 250 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è sostituito dal seguente |
Art. 3. Il quarto comma dell'art. 420 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, aggiunto a tale articolo dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, successivamente [...] |
Art. 4. Il limite di L. 600.000 di cui alla lettera a) dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, è elevato a L. 2.400.000 |
§ 98.1.30694 - D.P.R. 13 novembre 1976, n. 904.
Modificazioni agli articoli 48, primo comma, 250 e 420, quarto comma, del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, nonchè all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, recante norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato.
(G.U. 13 gennaio 1977, n. 11)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visti il
Udito il parere della Corte dei conti;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
Il primo comma dell'art. 48 del
"Nei contratti per forniture, trasporti e lavori, i pagamenti in conto da disporsi per somme dovute e giustificate dai prescritti documenti, nei limiti in cui sono ammessi dalla legge, non possono eccedere i novantacinque centesimi dell'importo contrattuale".
L'art. 250 del
"In caso di smarrimento o di distruzione di una quietanza, la tesoreria che l'ha emessa rilascia un certificato desunto dalla relativa scheda o altro supporto meccanografico, anche nel caso in cui la matrice della quietanza stessa sia stata unita al conto giudiziale.
La stessa tesoreria deve annotare l'avvenuto rilascio del certificato sulla corrispondente scheda e deve darne contemporanea comunicazione alla Corte dei conti per l'analoga annotazione sulla matrice, a cura della segreteria della competente sezione giurisdizionale".
Il quarto comma dell'art. 420 del
"Il pagamento di somme non superiori a lire due milioni e quattrocentomila può essere effettuato, in deroga alle norme di cui ai precedenti commi del presente articolo, anche su esibizione di uno dei seguenti documenti di identità personale:
1) passaporto;
2) tessera personale di riconoscimento di cui all'art. 1 del
3) libretto per licenza di porto d'armi;
4) tessera postale di riconoscimento;
5) patente di abilitazione per la guida di autoveicoli o motoveicoli;
6) carta d'identità".
Il limite di L. 600.000 di cui alla lettera a) dell'art. 2 del