§ 98.1.30691 - D.P.R. 29 ottobre 1976, n. 726.
Integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1976, n. 718, per la parte concernente la spedizione delle stampe periodiche.


Settore:Normativa nazionale
Data:29/10/1976
Numero:726


Sommario
Art. unico.      Per le stampe periodiche spedite in abbonamento postale direttamente dagli amministratori e dagli editori in numero non inferiore a 2000 ed a 5000 esemplari, le tariffe previste per i gruppi 2°, [...]


§ 98.1.30691 - D.P.R. 29 ottobre 1976, n. 726.

Integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1976, n. 718, per la parte concernente la spedizione delle stampe periodiche.

(G.U. 30 ottobre 1976, n. 291)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1976, n. 718;

     Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro;

     Decreta:

 

     Art. unico.

     Per le stampe periodiche spedite in abbonamento postale direttamente dagli amministratori e dagli editori in numero non inferiore a 2000 ed a 5000 esemplari, le tariffe previste per i gruppi 2°, 3°, 4° e 5° dalla voce 5 della tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1976, n. 718, sono stabilite, a decorrere dal 1° novembre 1976, nelle seguenti misure:

Gruppo 2°:  

spedizioni non inferiori a 2000 esemplari: 

per ogni esemplare non eccedente i 100 gr L. 10

per ogni 50 gr o frazione in più L. 5

spedizioni non inferiori a 5000 esemplari: 

per ogni esemplare non eccedente i 100 gr L. 7

per ogni 50 gr o frazione in più L. 3

 

Gruppo 3°:  

spedizioni non inferiori a 2000 esemplari: 

per ogni esemplare non eccedente i 100 gr L. 13

per ogni 50 gr o frazione in più L. 5

spedizioni non inferiori a 5000 esemplari: 

per ogni esemplare non eccedente i 100 gr L. 9

per ogni 50 gr o frazione in più L. 4

 

Gruppo 4° e 5°:  

spedizioni non inferiori a 2000 esemplari: 

per ogni esemplare non eccedente i 100 gr L. 21

per ogni 50 gr o frazione in più L. 9

spedizioni non inferiori a 5000 esemplari: 

per ogni esemplare non eccedente i 100 gr L. 18

per ogni 50 gr o frazione in più L. 8