Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 12/10/1976 |
Numero: | 718 |
Sommario |
Art. 1. A decorrere dal 1° novembre 1976 le tariffe postali e telegrafiche per l'interno della Repubblica sono stabilite nelle misure indicate nelle annesse tabelle 1, 2, 3, 4 e 5, firmate dal Ministro [...] |
Art. 2. A decorrere dal 1° luglio 1977 viene istituita per gli invii di cui alle voci 1, 2 e 4 non normalizzati dell'allegata tabella 1, limitatamente al primo scaglione di peso, una tariffa più elevata [...] |
§ 98.1.30688 - D.P.R. 12 ottobre 1976, n. 718. [1]
Tariffe postali, telegrafiche e per il servizio diretto fra utenti telegrafici (telex) nell'interno della Repubblica.
(G.U. 28 ottobre 1976, n. 289)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con
Vista la
Visto il
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1964, n. 1648, 1° aprile 1967, n. 595 e 6 marzo 1968, n. 679, con i quali sono state determinate le tariffe per il servizio diretto fra utenti telegrafici (telex) nell'interno della Repubblica e le soprattasse per le comunicazioni telex da e per i posti pubblici;
Visto il
Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro;
Decreta:
A decorrere dal 1° novembre 1976 le tariffe postali e telegrafiche per l'interno della Repubblica sono stabilite nelle misure indicate nelle annesse tabelle 1, 2, 3, 4 e 5, firmate dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.
A decorrere dalla stessa data le tariffe per il servizio diretto fra utenti telegrafici (telex) nell'interno della Repubblica sono stabilite nelle misure indicate nell'annessa tabella 6, firmata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.
A decorrere dal 1° novembre 1976 sono abrogati i decreti del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1964, n. 1648, 1° aprile 1967, n. 595, 6 marzo 1968, n. 679 e 24 febbraio 1975, n. 37, citati nelle premesse.
A decorrere dal 1° luglio 1977 viene istituita per gli invii di cui alle voci 1, 2 e 4 non normalizzati dell'allegata tabella 1, limitatamente al primo scaglione di peso, una tariffa più elevata pari alla misura stabilita per il secondo scaglione di peso di ciascun tipo di invio.
Per invio normalizzato si intende un oggetto di formato rettangolare la cui lunghezza non sia inferiore all'altezza moltiplicata per 1,4 e che abbia dimensioni non inferiori a cm 9 x cm 14 e non superiori a cm 12 x cm 23,5.
ALLEGATO
(Omissis)
[1] Decreto abrogato dal