§ 98.1.30673 - D.P.R. 11 maggio 1976, n. 269.
Disposizioni sul trattamento economico del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.


Settore:Normativa nazionale
Data:11/05/1976
Numero:269


Sommario
Art. 1.  Anticipazione
Art. 2.  Indennità per servizio notturno
Art. 3.  Indennità di lingue estere agli interpreti e traduttori
Art. 4.  Compensi speciali per la conoscenza di lingue estere a particolari categorie di personale
Art. 5.  Compenso per prestazioni di lavoro nelle giornate festive
Art. 6.  Indennità di maneggio valori
Art. 7.  Decorrenza e copertura


§ 98.1.30673 - D.P.R. 11 maggio 1976, n. 269.

Disposizioni sul trattamento economico del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

(G.U. 19 maggio 1976, n. 131)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

     Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

     Visti gli articoli 1 e 6 della legge 28 aprile 1976, n. 155;

     Visto l'accordo intervenuto il 7 novembre 1975 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL e delle organizzazioni sindacali postelegrafoniche;

     Vista la legge 11 febbraio 1970, n. 29;

     Vista la legge 16 novembre 1973, n. 728;

     Vista la legge 12 agosto 1974, n. 370;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

     Decreta:

 

     Art. 1. Anticipazione

     A tutto il personale non dirigente delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è corrisposta un'anticipazione sul contenuto economico che sarà definito, nell'ambito del nuovo contratto triennale, sia in relazione alle specificità proprie della retribuzione del personale medesimo, sia in relazione alla specialità delle mansioni svolte.

     L'anticipazione di cui al comma precedente è fissata nella misura unica di L. 20.000 mensili da assoggettare alle sole ritenute erariali. L'anticipazione stessa si corrisponde in quanto competa lo stipendio ed è ridotta nella stessa proporzione dello stipendio in ogni posizione di stato che comporti la riduzione del medesimo.

 

          Art. 2. Indennità per servizio notturno [1]

     Al personale postelegrafonico che presta servizio dalle ore 21 alle ore 7 è corrisposta una indennità oraria di L. 1.500 (millecinquecento).

 

          Art. 3. Indennità di lingue estere agli interpreti e traduttori

     Le misure delle indennità giornaliere di lingue estere agli interpreti e traduttori, stabilite dai commi primo e secondo dell'art. 37 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, sono elevate rispettivamente a L. 1.000 ed a L. 450 [2] .

 

          Art. 4. Compensi speciali per la conoscenza di lingue estere a particolari categorie di personale

     Gli importi giornalieri dei compensi speciali per la conoscenza di lingue estere, previsti dall'art. 38 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, sono aumentati nella misura del cento per cento.

 

          Art. 5. Compenso per prestazioni di lavoro nelle giornate festive

     Il compenso previsto dall'art. 52 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, per il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici comandato a prestare servizio di turno nelle giornate festive è corrisposto nella misura di L. 2.700 (duemilasettecento) qualora le prestazioni fornite siano di durata superiore alla metà dell'orario settimanale ragguagliato a giornata. Il compenso è ridotto a L. 1.350 (milletrecentocinquanta) per prestazioni di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto con un minimo di 2 ore.

 

          Art. 6. Indennità di maneggio valori [3]

     Al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, compreso quello degli uffici locali e delle agenzie, che effettua in modo diretto, a contatto con il pubblico e per almeno due ore nell'arco della giornata lavorativa, operazioni con effettivo maneggio di danaro attinenti ai servizi di cui all'art. 100, primo e secondo comma, del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, compete un'indennità giornaliera di maneggio valori di L. 350 (trecentocinquanta); detta indennità non può essere corrisposta a più di una unità per ogni sportello.

 

          Art. 7. Decorrenza e copertura

     L'anticipazione ed i compensi di cui agli articoli precedenti sono corrisposti a decorrere dal 1° settembre 1975 e non vanno considerati, con esclusione delle indennità e dei compensi previsti dai precedenti articoli 3 e 4, ai fini dell'applicazione delle disposizioni degli ultimi tre commi dell'art. 2 della legge 16 novembre 1973, n. 728.

     Alla copertura della maggior spesa derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi della legge 28 aprile 1976, n. 155.

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 23 dicembre 1980, n. 985.

[2] Comma così modificato dall'art. 4 del D.P.R. 23 dicembre 1980, n. 985.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 20 giugno 1978, n. 309.