Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 11/05/1976 |
Numero: | 269 |
Sommario |
Art. 1. Anticipazione |
Art. 2. Indennità per servizio notturno |
Art. 3. Indennità di lingue estere agli interpreti e traduttori |
Art. 4. Compensi speciali per la conoscenza di lingue estere a particolari categorie di personale |
Art. 5. Compenso per prestazioni di lavoro nelle giornate festive |
Art. 6. Indennità di maneggio valori |
Art. 7. Decorrenza e copertura |
§ 98.1.30673 - D.P.R. 11 maggio 1976, n. 269.
Disposizioni sul trattamento economico del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
(G.U. 19 maggio 1976, n. 131)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 9 della
Visti gli articoli 1 e 6 della
Visto l'accordo intervenuto il 7 novembre 1975 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL e delle organizzazioni sindacali postelegrafoniche;
Vista la
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Vista la
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;
Decreta:
Art. 1. Anticipazione
A tutto il personale non dirigente delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è corrisposta un'anticipazione sul contenuto economico che sarà definito, nell'ambito del nuovo contratto triennale, sia in relazione alle specificità proprie della retribuzione del personale medesimo, sia in relazione alla specialità delle mansioni svolte.
L'anticipazione di cui al comma precedente è fissata nella misura unica di L. 20.000 mensili da assoggettare alle sole ritenute erariali. L'anticipazione stessa si corrisponde in quanto competa lo stipendio ed è ridotta nella stessa proporzione dello stipendio in ogni posizione di stato che comporti la riduzione del medesimo.
Art. 2. Indennità per servizio notturno [1]
Al personale postelegrafonico che presta servizio dalle ore 21 alle ore 7 è corrisposta una indennità oraria di L. 1.500 (millecinquecento).
Art. 3. Indennità di lingue estere agli interpreti e traduttori
Le misure delle indennità giornaliere di lingue estere agli interpreti e traduttori, stabilite dai commi primo e secondo dell'art. 37 dell'allegato alla
Art. 4. Compensi speciali per la conoscenza di lingue estere a particolari categorie di personale
Gli importi giornalieri dei compensi speciali per la conoscenza di lingue estere, previsti dall'art. 38 dell'allegato alla
Art. 5. Compenso per prestazioni di lavoro nelle giornate festive
Il compenso previsto dall'art. 52 dell'allegato alla
Art. 6. Indennità di maneggio valori [3]
Al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, compreso quello degli uffici locali e delle agenzie, che effettua in modo diretto, a contatto con il pubblico e per almeno due ore nell'arco della giornata lavorativa, operazioni con effettivo maneggio di danaro attinenti ai servizi di cui all'art. 100, primo e secondo comma, del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con
Art. 7. Decorrenza e copertura
L'anticipazione ed i compensi di cui agli articoli precedenti sono corrisposti a decorrere dal 1° settembre 1975 e non vanno considerati, con esclusione delle indennità e dei compensi previsti dai precedenti articoli 3 e 4, ai fini dell'applicazione delle disposizioni degli ultimi tre commi dell'art. 2 della
Alla copertura della maggior spesa derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi della
[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 del
[2] Comma così modificato dall'art. 4 del
[3] Articolo così sostituito dall'art. 1 della