Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 28/03/1975 |
Numero: | 60 |
Sommario |
Art. 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono apportate le seguenti integrazioni e [...] |
Art. 2. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, recante istituzioni e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, sono apportate le seguenti integrazioni [...] |
Art. 3. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti integrazioni e [...] |
Art. 4. Dopo l'art. 100-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi, modificato con il decreto del [...] |
Art. 5. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, recante disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono [...] |
Art. 6. Nel primo comma dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, recante istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, modificato [...] |
Art. 7. Nel primo comma dell'art. 13 della legge 13 giugno 1952, n. 693, la lettera b) è sostituita dalla seguente |
Art. 8. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 98.1.30625 - D.P.R. 28 marzo 1975, n. 60.
Norme integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numeri 597, 598, 600 e 602, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 e del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, nonchè modificazione dell'art. 13 della legge 13 giugno 1952, n. 693.
(G.U. 28 marzo 1975, n. 84)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la
Vista la
Visto il
Visto l'art. 2 della
Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 17 della citata
Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;
Decreta:
Al
Art. 15 - nel terzo comma alla lettera d) sono soppresse le parole "in quanto conviventi con contribuente".
Art. 72 - nel primo comma:
al n. 10) sono soppresse le parole: "se trattasi di imprese di trasporto";
il n. 12) è sostituito dal seguente: "tutti gli altri costi effettivamente sostenuti nell'esercizio dell'impresa ovvero il tre per cento dell'ammontare dei ricavi a titolo di deduzione forfettaria di tali altri costi".
Dopo l'art. 88 è aggiunto il seguente:
Art. 88-bis - Riferimenti legislativi ad imposte abolite. - Il riferimento contenuto nelle norme vigenti a redditi, o a determinati ammontari di reddito, assoggettati ad imposte abolite dal 1° gennaio 1974 va inteso come fatto agli stessi redditi nell'ammontare netto determinato ai fini delle singole categorie di reddito previste dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Se il riferimento è fatto alla non assoggettabilità all'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo, la condizione si considera soddisfatta quando il reddito complessivo netto determinato ai sensi dell'art. 8, al netto delle detrazioni previste nell'art. 10, aumentato dei redditi esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, diversi da quelli indicati nei commi primo, secondo e terzo dell'art. 34 del
Se il riferimento è fatto ad un reddito complessivo netto agli effetti dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo non superiore ad un determinato ammontare indicato nella legge, la condizione si considera soddisfatta quando il reddito complessivo netto determinato ai sensi dell'art. 8 aumentato dei redditi esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, diversi da quelli indicati nei commi primo, secondo e terzo dell'art. 34 del
Se il riferimento è fatto ad un ammontare dell'imponibile dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo iscritto a ruolo, la condizione si considera soddisfatta se il reddito complessivo, determinato ai sensi dell'art. 8, aumentato dei redditi esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, diversi da quelli indicati nei commi primo, secondo e terzo dell'art. 34 del
Se il riferimento è fatto alla quota esente dall'imposta complementare progressiva sul reddito o da un suo multiplo, tale ammontare è determinato in 240.000 lire o nel rispettivo multiplo.
Se il riferimento è fatto ad una quota o ad un determinato ammontare del reddito imponibile di una o più categorie dell'imposta di ricchezza mobile, il riferimento stesso va fatto per le categorie B e C/1 ai redditi netti d'impresa e di lavoro autonomo determinati ai sensi dei titoli IV e V, diminuiti di 360.000 lire, e per la categoria C/2 ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati determinati ai sensi del titolo IV, diminuiti di 840.000 lire. Nelle ipotesi di cui all'art. 5 il riferimento va fatto alla quota del reddito d'impresa o di lavoro autonomo della società o associazione, diminuito di 360.000 lire, imputabile all'interessato.
Se il riferimento è fatto alla non iscrizione nei ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, la condizione si intende soddisfatta se il contribuente non possiede redditi di impresa o redditi di lavoro autonomo di ammontare superiore a 360.000 lire ovvero redditi derivanti da capitali dati a mutuo o redditi diversi.
Se i benefici conseguiti consistono in somme che concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di esse somme non si tiene conto agli effetti della verifica dei limiti stabiliti dalle singole leggi per la concessione dei benefici medesimi.
Nelle domande agli uffici delle imposte volte ad ottenere i certificati da cui risultino le condizioni previste nel presente articolo, il richiedente deve dichiarare se ed in quale misura possiede redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta e redditi esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, diversi da quelli indicati nei commi primo, secondo e terzo dell'art. 34 del
Gli uffici delle imposte rilasciano i certificati di cui al precedente comma anche in base a dichiarazione attestante i fatti oggetto della certificazione, resa dall'interessato ad un funzionario dell'ufficio competente. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni della
Al
Art. 5 - nel secondo comma sono aggiunte le parole "e per gli enti pubblici e privati aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali".
Art. 22 - è aggiunto il seguente comma:
"I redditi derivanti da prestazioni artistiche e professionali effettuate nel territorio dello Stato concorrono in ogni caso alla formazione del reddito complessivo imponibile".
Al
Art. 1 - nel quarto comma, alla lettera c), le parole "ad annue L. 840.000" sono sostituite con le parole "ad annue L. 1.200.000"; ed è aggiunta la seguente lettera: "e) i soggetti diversi dalle persone fisiche che non possiedono alcun reddito o possiedono soltanto redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, sempre che non siano obbligati alla tenuta di scritture contabili".
Art. 5 - i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:
"Gli enti indicati alla lettera c) dell'art. 2 del
Le società e gli enti indicati alla lettera d) dell'art. 2 del
Art. 15 - nel terzo comma sono soppresse le parole: "e quelle dell'imprenditore estranee all'impresa".
Art. 18 - nel quarto comma le parole "ai sensi dell'art. 32 del
E' aggiunto il seguente comma:
"Ai fini del limite stabilito nel primo e nel settimo comma e della deduzione forfettaria prevista nel n. 12) dell'art. 72 del
Art. 20 - è sostituito dal seguente:
"Le disposizioni degli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 si applicano, relativamente alle attività commerciali eventualmente esercitate, anche agli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali".
Art. 26 - i commi quarto e quinto sono sostituiti dai seguenti:
"Le ritenute previste nei precedenti commi sono applicate a titolo d'imposta nei confronti delle persone fisiche e delle società ed associazioni di cui all'art. 5 del
I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 devono operare una ritenuta del quindici per cento a titolo di acconto, con obbligo di rivalsa, sui redditi di capitale da essi corrisposti, diversi da quelli contemplati nei commi precedenti e nell'art. 27. Se i percipienti non sono residenti nel territorio dello Stato o stabili organizzazioni di soggetti non residenti la ritenuta è applicata a titolo di imposta e deve essere operata anche sugli interessi che non costituiscono reddito di capitale ai sensi dell'art. 44 del
Art. 30 - nel secondo comma le parole "o manifestazioni di qualsiasi genere" sono sostituite con le parole ", competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere".
Art. 70 - è aggiunto il seguente comma:
"Il venti per cento dei proventi delle sanzioni pecuniarie è devoluto ai fondi costituiti presso l'amministrazione o il corpo cui appartengono gli accertatori, con le modalità previste con decreto del Ministro per le finanze. Si applica il quarto comma dell'art. 6 della
Art. 71 - sono aggiunti i seguenti tre commi:
"Le persone fisiche e le società o associazioni di cui all'art. 6 devono presentare la dichiarazione, relativamente ai redditi posseduti nell'anno 1974, entro il 30 aprile 1975.
Sono prorogati al 15 maggio 1975 i termini per la presentazione della dichiarazione dei soggetti indicati all'art. 2 del
I sostituti d'imposta devono presentare la dichiarazione di cui al quarto comma dell'art. 9, relativamente ai pagamenti fatti e agli utili distribuiti nell'anno 1974, entro il 15 aprile 1975".
Dopo l'art. 100-quinquies del
Art. 100-sexies - Iscrizione nei ruoli delle imposte dovute sui redditi dichiarati per l'anno 1974. - L'imposta su reddito delle persone fisiche e l'imposta locale sui redditi dovute dalle persone fisiche e dalle società e associazioni di cui all'art. 6 del
Le imposte non iscritte, per qualsiasi motivo, nei ruoli principali di cui al precedente comma sono iscritte, senza la preventiva autorizzazione dell'intendente di finanza, in ruoli straordinari con scadenza non posteriore al giorno 10 del mese di aprile 1976.
Per la iscrizione nei ruoli speciali delle somme di cui al secondo comma dell'art. 17, relative alle dichiarazioni presentate nell'anno 1975, il termine ivi previsto è prorogato di un anno.
Al
Art. 1 - nel primo comma le parole "entro il 31 marzo 1975" sono sostituite con le parole "entro il 30 aprile 1975".
Art. 3 - nel primo comma le parole "entro il 31 marzo 1975" sono sostituite con le parole "entro il 30 aprile 1975".
Nel secondo comma è aggiunto il seguente periodo: "Se l'ammontare dei ricavi non ha superato i trecento milioni di lire la mancata redazione del libro giornale e delle scritture ausiliarie cronologiche per l'anno 1974 non comporta applicazione delle norme relative alla omessa tenuta delle scritture contabili".
Nel primo comma dell'art. 31 del
Nel primo comma dell'art. 13 della
"b) con un contributo annuo di esercizio, da corrispondersi dalle esattorie, in misura percentuale all'ammontare degli aggi delle riscossioni effettuate mediante ruoli e in misura percentuale all'ammontare degli aggi delle riscossioni effettuate mediante versamenti diretti".
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.