Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 30/12/1965 |
Numero: | 1704 |
Sommario |
Art. 1. Il terzo comma dell'art. 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, è sostituito dai seguenti |
Art. 2. L'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, è sostituito dal seguente |
Art. 3. Il primo comma dell'art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, è sostituito dal seguente |
Art. 4. All'art. 29 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, è aggiunto il seguente comma |
Art. 5. Fino a quando non saranno stati emanati i decreti del Ministro per l'industria e il commercio previsti nei precedenti articoli 1, 2 e 3, continua a essere applicata la disciplina prescritta [...] |
§ 98.1.30392 - D.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1704.
Modifiche ed integrazioni alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare
(G.U. 9 maggio 1966, n. 112)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ratificato con
Visti gli articoli 30 e seguenti del detto trattato;
Visto l'art. 1, lettera c), della
Vista la
Vista la direttiva adottata dal Consiglio della Comunità europea dell'energia atomica il 2 febbraio 1959;
Ritenuta la necessità di dare integrale attuazione agli articoli 30 e seguenti del Trattato Euratom e alle norme fissate dalla succitata direttiva;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 3 della
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per la grazia e giustizia, per i trasporti e aviazione civile, per il lavoro e la previdenza sociale, per la marina mercantile e per la sanità;
Decreta:
Il terzo comma dell'art. 3 della
“E' parimenti soggetto all'obbligo della denunzia al Ministero dell'industria e del commercio nel termine di cinque giorni, chi detiene materie radioattive in quantità tali che la radioattività totale all'atto della denunzia ecceda i valori di quantità totale di radioattività o di peso determinati ai sensi dell'art. 1 del
Qualora le materie radioattive siano detenute da istituti universitari per l'esclusivo scopo didattico o di ricerca scientifica, il competente direttore è tenuto ad effettuare la denunzia anche al Ministero della pubblica istruzione. Restano ferme le disposizioni sulla protezione sanitaria della popolazione contenute nel capo IX del
L'art. 5 della
“Il trasporto delle materie fissili speciali in qualsiasi quantità e delle materie radioattive in quantità totale di radioattività o di peso che ecceda i valori determinati ai sensi dell'art. 1 del
Possono essere effettuati senza autorizzazione singoli trasporti occasionali di materie radioattive in quantità totale di radioattività o di peso che non ecceda i valori che saranno determinati con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, emanato con le forme dell'art. 30 del
Singoli trasporti di materie fissili speciali, in qualsiasi quantità, e di materie radioattive in quantità totale di radioattività o di peso che ecceda il limite fissato nel comma precedente, debbono essere effettuati da vettori terrestri, aerei e marittimi all'uopo autorizzati con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro interessato.
Le disposizioni contenute nei commi precedenti non esimono il vettore dalla osservanza delle vigenti norme sulla disciplina dei trasporti.
Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio, udito il parere del Comitato nazionale per l'energia nucleare, sono emanate le norme regolamentari relative al trasporto delle materie fissili speciali e delle materie radioattive, in accordo con le norme di base fissate dalla Comunità europea dell'energia atomica.
Fino a quando non saranno emanate le norme regolamentari relative al trasporto delle materie fissili speciali e delle materie radioattive di cui al comma precedente, il trasporto delle dette materie deve essere effettuato nell'osservanza delle disposizioni emanate dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile per i trasporti terrestri e aerei e dal Ministero della marina mercantile per i trasporti marittimi, nel rispetto anche delle norme di protezione sanitaria contenute nel
Il primo comma dell'art. 13 della
“Oltre quanto prescritto dagli articoli 91, 96 e 102 del
All'art. 29 della
“Chiunque ometta di effettuare la denunzia prescritta dal secondo comma dell'art. 5 della presente legge è punito con l'ammenda da lire 300.000 a lire 1.500.000 [1]”.
Fino a quando non saranno stati emanati i decreti del Ministro per l'industria e il commercio previsti nei precedenti articoli 1, 2 e 3, continua a essere applicata la disciplina prescritta all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto.