§ 98.1.30374 - D.P.R. 22 luglio 1965, n. 880.
Nuove tariffe postali e telegrafiche per l'interno della Repubblica.


Settore:Normativa nazionale
Data:22/07/1965
Numero:880


Sommario
Art. 1.      Le tabelle numeri 1, 2 e 3, allegate al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1948, n. 1052, e successive modificazioni, sono sostituite dalle tabelle numeri 1, 2 e 3 allegate al [...]
Art. 2.      La tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1951, n. 583 e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella n. 4 allegata al presente decreto, firmata dal [...]
Art. 3.      Le tariffe per i servizi radiotelegrafici e radiotelefonici marittimi, valevoli per il traffico scambiato tra navi italiane e stazioni costiere italiane sono stabiliti nella tabella n. 5 [...]
Art. 4.      La tabella B, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1951, n. 583, è soppressa
Art. 5.      Il decreto luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 397 è abrogato
Art. 6.      A decorrere dal 1° gennaio 1966 le voci n. 28 e n. 32 della tabella n. 1 allegata al presente decreto sono sostituite dalle seguenti
Art. 7.      Il presente decreto, salvo quanto disposto nell'art. 6 ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 98.1.30374 - D.P.R. 22 luglio 1965, n. 880.

Nuove tariffe postali e telegrafiche per l'interno della Repubblica.

(G.U. 28 luglio 1965, n. 187, S.O.)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visti gli articoli 8, 18, 19 e 236 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645 e successive modificazioni;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1948, n. 1052;

     Visto il decreto luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 397;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1949, n. 111;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1950, n. 193;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1951, n. 582;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1951, n. 583;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, n. 1316;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1954, n. 819;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1955, n. 1099;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1957, n. 333;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1957, n. 366;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1957, n. 855;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1957, n. 1386;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1959, n. 675;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1960, n. 564;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1961, n. 733;

     Vista la legge 25 aprile 1961, n. 355, concernente abrogazione delle esenzioni dalle tasse postali e telegrafiche e delle riduzioni delle tasse medesime;

     Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     Le tabelle numeri 1, 2 e 3, allegate al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1948, n. 1052, e successive modificazioni, sono sostituite dalle tabelle numeri 1, 2 e 3 allegate al presente decreto, firmato dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

 

          Art. 2.

     La tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1951, n. 583 e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella n. 4 allegata al presente decreto, firmata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni

 

          Art. 3.

     Le tariffe per i servizi radiotelegrafici e radiotelefonici marittimi, valevoli per il traffico scambiato tra navi italiane e stazioni costiere italiane sono stabiliti nella tabella n. 5 allegata al presente decreto, firmato dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

 

          Art. 4.

     La tabella B, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1951, n. 583, è soppressa.

 

          Art. 5.

     Il decreto luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 397 è abrogato.

 

          Art. 6.

     A decorrere dal 1° gennaio 1966 le voci n. 28 e n. 32 della tabella n. 1 allegata al presente decreto sono sostituite dalle seguenti:

     N. 28 - diritto di raccomandazione, oltre la tassa di francatura:

     a) per le corrispondenze chiuse ed aperte, eccettuate quelle indicate alla successiva lettera b) L. 130 -

     b) per le stampe periodiche spedite in abbonamento L. 70 -

     N. 32 - espresso - diritto fisso (oltre le tasse normali):

     per ogni oggetto di corrispondenza L. 150 -

     per ogni pacco L. 180 -

 

          Art. 7.

     Il presente decreto, salvo quanto disposto nell'art. 6 ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

     Tabelle

     (Omissis)