§ 76.5.4 - D.P.R. 4 dicembre 1957, n. 1386.
Determinazione della soprattassa da applicare per il servizio di dettatura fonica dei telegrammi e delle aliquote di ripartizione della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:76. Poste
Capitolo:76.5 tariffe
Data:04/12/1957
Numero:1386


Sommario
Art. 1.      La soprattassa prevista dall'art. 236 del Codice postale e delle telecomunicazioni per la trasmissione dei telegrammi per telefono, è stabilita nel seguente ammontare
Art. 2.      La soprattassa prevista nel precedente art. 1, lettera a), è così ripartita
Art. 3.      La soprattassa prevista nel precedente art. 1, lettera b), è così ripartita


§ 76.5.4 - D.P.R. 4 dicembre 1957, n. 1386. [1]

Determinazione della soprattassa da applicare per il servizio di dettatura fonica dei telegrammi e delle aliquote di ripartizione della soprattassa medesima ai sensi dell'art. 236 del Codice postale e delle telecomunicazioni.

(G.U. 21 febbraio 1958, n. 45).

 

     Art. 1.

     La soprattassa prevista dall'art. 236 del Codice postale e delle telecomunicazioni per la trasmissione dei telegrammi per telefono, è stabilita nel seguente ammontare:

     a) per ciascun telegramma dettato dal domicilio dell'abbonato: L. 65;

     b) per ciascun telegramma trasmesso al domicilio dell'abbonato: L. 45.

 

          Art. 2.

     La soprattassa prevista nel precedente art. 1, lettera a), è così ripartita:

     1) nelle località in cui esiste apposito ufficio di dettatura dei telegrammi, gestito dalla Società telefonica concessionaria:

     lire 55 in favore della Società telefonica concessionaria;

     lire 10 in favore dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni;

     2) nelle località in cui non essendo istituito apposito ufficio di dettatura fonica dei telegrammi gestito come sopra, il servizio è svolto dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni:

     lire 45 in favore della Società telefonica concessionaria;

     lire 20 in favore dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni.

 

          Art. 3.

     La soprattassa prevista nel precedente art. 1, lettera b), è così ripartita:

     1) nelle località in cui esiste apposito Ufficio di dettatura dei telegrammi gestito dalla Società telefonica concessionaria:

     lire 40 in favore della Società telefonica concessionaria;

     lire 5 in favore dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni;

     2) nelle località in cui, non essendo istituito apposito ufficio di dettatura fonica dei telegrammi gestito come sopra, il servizio è svolto dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni:

     lire 35 in favore della Società telefonica concessionaria;

     lire 10 in favore dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni.

     Il presente decreto ha effetto dal 1° aprile 1958.


[1] Abrogato dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.