Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 27/04/1955 |
Numero: | 383 |
Sommario |
Art. 1. Al personale a contratto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale proveniente dall'ex Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione di cui al decreto [...] |
Art. 2. Sono estese all'assegno integrativo di cui al precedente articolo, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 5, 6 e 14 del decreto del [...] |
Art. 3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana |
§ 98.1.29541 - D.P.R. 27 aprile 1955, n. 383.
Attribuzione di un assegno integrativo mensile netto al personale a contratto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale proveniente dall'ex Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione.
(G.U. 17 maggio 1955, n. 113)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visti gli articoli 1, 3 e 6 della
Visto l'art. 4 del
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Al personale a contratto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale proveniente dall'ex Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione di cui al decreto del Capo del Governo 17 agosto 1935, è concesso, in aggiunta alle competenze in vigore, a decorrere dal 1° gennaio 1954 e fino al 30 giugno 1955, un assegno integrativo mensile, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, nelle misure nette stabilite dalla tabella allegata al
Sono estese all'assegno integrativo di cui al precedente articolo, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 5, 6 e 14 del
Sull'assegno stesso non gravano le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana . É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.