§ 98.1.29519 - D.P.R. 31 luglio 1954, n. 834.
Norme per la istituzione dei ruoli speciali transitori presso l'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali (A.A.I.).


Settore:Normativa nazionale
Data:31/07/1954
Numero:834


Sommario
Art. 1.      Per i servizi dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali (A.A.I.), dipendente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono [...]
Art. 2.      Salvo il disposto dell'art. 5 della legge 5 giugno 1951, n. 376, per il collocamento nei ruoli speciali transitori, di cui al precedente articolo, sono richiesti i [...]
Art. 3.      Il collocamento nei ruoli speciali transitori, di cui al precedente art. 1, è disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del presidente [...]
Art. 4.      La Commissione di cui all'art. 4, comma secondo, della legge 5 giugno 1951, n. 376, per il collocamento nei ruoli speciali transitori degli impiegati non di ruolo in [...]
Art. 5.      La sistemazione nei ruoli speciali transitori di cui all'art. 1, non riguarda coloro i quali prestano la loro opera presso l'Amministrazione per gli aiuti [...]


§ 98.1.29519 - D.P.R. 31 luglio 1954, n. 834.

Norme per la istituzione dei ruoli speciali transitori presso l'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali (A.A.I.).

(G.U. 16 settembre 1954, n. 213)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 e la legge 5 giugno 1951, n. 376;

     Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     Per i servizi dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali (A.A.I.), dipendente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono istituiti i seguenti ruoli speciali transitori:

     1) per i Servizi centrali:

     ruolo centrale del personale amministrativo di gruppo A

     ruolo centrale del personale tecnico (ingegneri e architetti) di gruppo A

     ruolo centrale del personale amministrativo (coadiutori) di gruppo B

     ruolo centrale del personale d'ordine di gruppo C

     ruolo centrale del personale subalterno;

     2) per i Servizi periferici:

     ruolo periferico del personale amministrativo di gruppo A

     ruolo periferico del personale tecnico (ingegneri e architetti) di gruppo A

     ruolo periferico del personale amministrativo (coadiutori) di gruppo B

     ruolo periferico del personale d'ordine di gruppo C

     ruolo periferico del personale subalterno.

 

          Art. 2.

     Salvo il disposto dell'art. 5 della legge 5 giugno 1951, n. 376, per il collocamento nei ruoli speciali transitori, di cui al precedente articolo, sono richiesti i seguenti titoli di studio:

     per il collocamento nei ruoli - centrale e periferico - del personale amministrativo di gruppo A, uno dei seguenti diplomi di laurea o titolo ad essi equipollente: giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche;

     per il collocamento nei ruoli - centrale e periferico - del personale tecnico (ingegneri e architetti) di gruppo A, uno dei seguenti diplomi di laurea o titolo ad esso equipollente: ingegneria, architettura;

     per il collocamento nei ruoli - centrale e periferico - del personale amministrativo di gruppo B (coadiutori), uno dei seguenti diplomi di licenza di Istituto medio di secondo grado: maturità classica, scientifica, artistica, abilitazione magistrale (o titolo equivalente in base agli ordinamenti vigenti anteriormente al regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054), abilitazione tecnica commerciale, industriale, agraria, nautica, per geometri (o titoli corrispondenti in base all'ordinamento vigente anteriormente alla legge 15 giugno 1931, n. 889).

     Per i ruoli del personale di gruppo C si prescinde dal possesso del titolo di studio ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

 

          Art. 3.

     Il collocamento nei ruoli speciali transitori, di cui al precedente art. 1, è disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del presidente dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali. La competenza del Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 4 della legge 5 giugno 1951, n. 376, è demandata ad un organo collegiale nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, composto dal presidente dell'A.A.I. che lo presiede, e da due funzionari di ruolo di gruppo A dell'Amministrazione dello Stato, di grado non inferiore al sesto; scelti preferibilmente fra quelli preposti alla direzione di uffici centrali dell'Amministrazione medesima, o in mancanza, tra i funzionari in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

     Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario di gruppo A di grado non inferiore al nono, in servizio presso l'A.A.I.

 

          Art. 4.

     La Commissione di cui all'art. 4, comma secondo, della legge 5 giugno 1951, n. 376, per il collocamento nei ruoli speciali transitori degli impiegati non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e composta da un consigliere di Stato o della Corte dei conti, con funzioni di presidente, e da due funzionari di ruolo di gruppo A della Amministrazione dello Stato, di grado non inferiore al quinto, scelti preferibilmente fra quelli in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

          Art. 5.

     La sistemazione nei ruoli speciali transitori di cui all'art. 1, non riguarda coloro i quali prestano la loro opera presso l'Amministrazione per gli aiuti internazionali, con incarichi, anche continuativi, che non facciano sorgere veri e propri rapporti di impiego.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.