§ 98.1.29500- D.P.R. 21 maggio 1953, n. 568 .
Regolamento per l'attuazione della legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri dipendenti da privati [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:21/05/1953
Numero:568


Sommario
Art. 1.      Agli effetti della legge 26 agosto 1950, n. 860, non sono considerate lavoratrici alle dipendenze di datori di lavoro
Art. 2.      Ai fini della esclusione del divieto di licenziamento di cui al secondo comma, lettera c), dell'art. 3 della legge 26 agosto 1950, n. 860, l'assunzione in servizio per [...]
Art. 3.      Tra le lavoratrici assunte a tempo determinato, per le quali a norma del secondo comma dell'art. 3 della legge 26 agosto 1950, n. 860, è escluso il divieto di [...]
Art. 4.      Sono abilitati a rilasciare i certificati medici previsti dalla legge 26 agosto 1950, n. 860
Art. 5.      Il certificato di gravidanza deve indicare
Art. 6.      Per usufruire dei benefici connessi con lo stato di gravidanza, previsti dalla legge 26 agosto 1950, n. 860, la lavoratrice deve consegnare al datore di lavoro e [...]
Art. 7.      Qualora il certificato medico di gravidanza non sia stato rilasciato in conformità al disposto degli articoli 4 e 5, il datore di lavoro e l'Istituto assicuratore sono [...]
Art. 8.      Il datore di lavoro e l'Istituto assicuratore, ricevuto il certificato di gravidanza, hanno diritto di richiedere una visita medica di controllo all'Ispettorato del [...]
Art. 9.      La lavoratrice gestante che senza giustificato motivo si sottragga alle visite mediche ed agli altri controlli previsti dalla legge 26 agosto 1950, n. 860, e dal [...]
Art. 10.      Sono a totale carico dell'Istituto assicuratore le spese e gli oneri, sia per la visita di controllo eseguita dal medico incaricato, sia per le ricerche biologiche
Art. 11.      Per usufruire dei benefici connessi con il parto ed il puerperio, previsti dalla legge 26 agosto 1950, n. 860, la lavoratrice è tenuta ad inviare al datore di lavoro ed [...]
Art. 12.      Ai fini dell'applicazione dell'art. 21 della legge 26 agosto 1950, n. 860, si intende per aborto la interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza che si [...]
Art. 13.      Qualora la lavoratrice, dopo il licenziamento, consegni al datore di lavoro il certificato medico attestante la sussistenza dello stato di gravidanza in epoca anteriore [...]
Art. 14.      Le visite mediche periodiche, previste dal secondo comma dell'art. 8 della legge 26 agosto 1950, n. 860, sono eseguite su richiesta delle gestanti e delle puerpere, [...]
Art. 15.      I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri ai quali non possono essere adibite le lavoratrici gestanti e puerpere ai sensi dell'art. 4 della legge 26 agosto 1950, n. [...]
Art. 16.      Agli effetti degli articoli 4 e 9 della legge 26 agosto 1950, n. 860, si intende per allattamento diretto l'allattamento al seno e quello misto
Art. 17.      Le lavoratrici gestanti o puerpere che in applicazione dell'art. 4 della legge 26 agosto 1950, n. 860, siano addette a mansioni diverse da quelle abituali, conservano la [...]
Art. 18.      Agli effetti dell'art. 5 della legge 26 agosto 1950, n. 860, si intendono addette all'industria, e rispettivamente addette ai lavori agricoli, sia le operaie che le [...]
Art. 19.      Qualora l'Ispettorato del lavoro disponga la estensione del periodo di assenza dal lavoro, di cui all'art. 5, lett. a), della legge 26 agosto 1950, n. 860, ai sensi del [...]
Art. 20.      La lavoratrice che intenda avvalersi della facoltà di assentarsi dal lavoro per il periodo di sei mesi di cui al secondo comma dell'art. 6 della legge 26 agosto 1950, n. [...]
Art. 21.      La lavoratrice che intenda avvalersi della facoltà prevista dall'art. 7 della legge 26 agosto 1950, n. 860, deve presentare all'Ispettorato del lavoro la documentazione [...]
Art. 22.      I periodi di riposo stabiliti dall'art. 9 della legge 26 agosto 1950, n. 860, debbono essere distribuiti nell'orario di lavoro in modo conforme alle esigenze [...]
Art. 23.      L'Ispettorato del lavoro ha facoltà di disporre, per le aziende che pratichino orari di lavoro su più turni, che la lavoratrice, su propria richiesta, venga assegnata ad [...]
Art. 24.      L'Ispettorato del lavoro, su istanza del datore di lavoro, può ridurre i periodi di riposo a mezz'ora ciascuno, quando la camera d'allattamento e l'asilo nido, messi a [...]
Art. 25.      Nel caso di cui all'art. 11, ultimo comma, della legge 26 agosto 1950, n. 860, l'Ispettorato del lavoro, sentito il parere delle locali Associazioni sindacali di [...]
Art. 26.      L'indennità giornaliera di cui all'art. 17, primo comma, della legge 26 agosto 1950, n. 860, e l'indennità una tantum di cui all'art. 22, della predetta legge, sono [...]
Art. 27.      Per poter conseguire l'indennità giornaliera di cui al primo comma del precedente articolo, le lavoratrici gestanti sono tenute a presentare all'Istituto presso il quale [...]
Art. 28.      Il godimento della indennità giornaliera decorre dal primo giorno del periodo di assenza obbligatoria dal lavoro e cessa allo scadere dell'ultimo giorno del periodo [...]
Art. 29.      La retribuzione media globale giornaliera di cui alla lettera a) dell'art. 18 della legge 26 agosto 1950, n. 860, si ottiene dividendo l'ammontare complessivo della [...]
Art. 30.      Il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 26 agosto 1950, n. 860, deve essere computato nell'anzianità di servizio e ai [...]
Art. 31.      Le lavoratrici dell'agricoltura gestanti e puerpere hanno diritto all'indennità prevista dall'art. 22 della legge 26 agosto 1950, n. 860, ove, all'inizio del periodo di [...]
Art. 32.      L'assistenza al parto di cui all'art. 8 della legge 26 agosto 1950, n. 860, è dovuta alle lavoratrici anche nei casi di interruzione del rapporto di lavoro per [...]
Art. 33.      I datori di lavoro di ciascun settore della produzione provvedono al versamento del contributo supplementare di cui all'art. 23 della legge 26 agosto 1950, n. 860, in [...]
Art. 34.      Nei casi in cui, agli effetti del contributo per l'assicurazione di malattia, la retribuzione è stabilita in misura convenzionale, il contributo supplementare deve [...]
Art. 35.      In caso di permanenza o di indebita riassunzione al lavoro della lavoratrice gestante o puerpera durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro, ferme restando le [...]
Art. 36.      L'amministrazione dei fondi costituiti dai proventi dei contributi di cui agli articoli 23 e 27 della legge 26 agosto 1950, n. 860, è tenuta dai competenti Istituti ed [...]
Art. 37.      L'Istituto assicuratore è tenuto a corrispondere le prestazioni economiche e sanitarie di cui alla legge 26 agosto 1950, n. 860, anche nel caso in cui il datore di [...]
Art. 38.      Il datore di lavoro che, in evasione agli obblighi di cui al secondo comma dell'art. 6, non rilasci alla lavoratrice interessata ricevuta del certificato medico di [...]
Art. 39.      Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la lavoratrice che non denunci al datore di lavoro ed all'Istituto assicuratore l'avvenuto aborto, fermo restando [...]
Art. 40.      Con separato provvedimento saranno dettate norme regolamentari per le dipendenti degli Uffici e delle Aziende dello Stato, delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni e [...]


§ 98.1.29500- D.P.R. 21 maggio 1953, n. 568 [1].

Regolamento per l'attuazione della legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri dipendenti da privati datori di lavoro

(G.U. 13 agosto 1953, n. 184)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA:

     Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

     Vista la legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il bilancio e ad interim per il tesoro, per l'industria e per il commercio e per l'agricoltura e per le foreste;

     Decreta:

 

     E' approvato l'annesso regolamento per l'attuazione della legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri dipendenti da privati datori di lavoro, vistato dal Ministro proponente.

 

Disciplina del rapporto di lavoro

 

     Art. 1.

     Agli effetti della legge 26 agosto 1950, n. 860, non sono considerate lavoratrici alle dipendenze di datori di lavoro:

     a) le allieve dei laboratori scuola non aventi fini di speculazione, autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

     b) le parenti e le affini non oltre il terzo grado del datore di lavoro, con lui conviventi ed a suo carico.

 

          Art. 2.

     Ai fini della esclusione del divieto di licenziamento di cui al secondo comma, lettera c), dell'art. 3 della legge 26 agosto 1950, n. 860, l'assunzione in servizio per lavorazione temporanea o a tempo determinato deve essere giustificata dalle esigenze tecniche della lavorazione e risultare da atto scritto.

     L'apposizione del termine è priva di effetto, se è fatta per eludere le disposizioni che riguardano il rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

 

          Art. 3.

     Tra le lavoratrici assunte a tempo determinato, per le quali a norma del secondo comma dell'art. 3 della legge 26 agosto 1950, n. 860, è escluso il divieto di licenziamento, si intendono comprese le braccianti agricole giornaliere.

 

          Art. 4.

     Sono abilitati a rilasciare i certificati medici previsti dalla legge 26 agosto 1950, n. 860:

     a) gli ufficiali sanitari, i medici condotti, i medici dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, i medici dell'Istituto presso il quale la lavoratrice è assicurata per il trattamento di maternità;

     b) in sede di controllo, gli ispettori medici del lavoro ed i medici incaricati dall'Ispettorato del lavoro.

     Salvo quanto è disposto dall'art. 10, i medici suindicati sono obbligati a prestare, senza spesa per la lavoratrice, per il datore di lavoro e per gli Istituti assicuratori di cui all'art. 26 del presente regolamento, l'opera loro per il rilascio in duplice copia dei certificati previsti dal precedente comma e per gli accertamenti a tale uopo necessari, da loro eseguiti.

 

          Art. 5.

     Il certificato di gravidanza deve indicare:

     a) il cognome e il nome della lavoratrice;

     b) la data ed il luogo di nascita;

     c) il domicilio;

     d) la denominazione e la sede dell'azienda od ufficio presso il quale la lavoratrice presta la sua opera e la lavorazione cui è addetta;

     e) l'Istituto presso il quale la lavoratrice è assicurata per il trattamento di maternità;

     f) il mese di gestazione alla data della visita;

     g) la data presunta del parto.

     Gli elementi di cui alle lettere b), c), d) ed e) sono inseriti nel certificato in base alla dichiarazione della lavoratrice che ne risponde della veridicità.

 

          Art. 6.

     Per usufruire dei benefici connessi con lo stato di gravidanza, previsti dalla legge 26 agosto 1950, n. 860, la lavoratrice deve consegnare al datore di lavoro e contemporaneamente all'Istituto presso il quale è assicurata per il trattamento di maternità, il certificato medico di gravidanza di cui all'articolo precedente.

     Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare alla interessata ricevuta del certificato medico ed a conservare detto documento per un anno.

     L'Istituto assicuratore deve trasmettere mensilmente all'Ispettorato del lavoro competente per territorio l'elenco delle lavoratrici che hanno consegnato il certificato di gravidanza, indicando per ognuna di esse gli elementi di cui al precedente art. 5.

 

          Art. 7.

     Qualora il certificato medico di gravidanza non sia stato rilasciato in conformità al disposto degli articoli 4 e 5, il datore di lavoro e l'Istituto assicuratore sono tenuti, entro dieci giorni dalla recezione, a richiedere la regolarizzazione alla lavoratrice interessata.

     Salvo l'obbligo della regolarizzazione, il certificato medico non conforme alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 è tuttavia valido agli effetti della legge 26 agosto 1950, n. 860, connessi con lo stato di gravidanza quando contenga la data presunta dal parto.

     Il certificato medico dal quale risulta lo stato di gravidanza è idoneo unicamente agli effetti di cui all'art. 3 della legge sopra citata.

 

          Art. 8.

     Il datore di lavoro e l'Istituto assicuratore, ricevuto il certificato di gravidanza, hanno diritto di richiedere una visita medica di controllo all'Ispettorato del lavoro competente per territorio.

     Detta visita sarà effettuata entro dieci giorni dalla recezione della suindicata richiesta a mezzo di un ispettore medico del lavoro o di un medico incaricato dall'Ispettorato del lavoro, scelto preferibilmente fra i medici di cui all'art. 4, lett. a) del presente regolamento.

     Ove siano ritenute necessarie ricerche biologiche, l'Ispettorato del lavoro stabilirà quale laboratorio dovrà provvedervi e fisserà, altresì, il termine massimo di 10 giorni, nel quale la lavoratrice dovrà sottoporsi al controllo.

     Fino a che non sia stato rilasciato il certificato medico di controllo, quello esibito dalla lavoratrice continua a fare stato a tutti gli effetti.

 

          Art. 9.

     La lavoratrice gestante che senza giustificato motivo si sottragga alle visite mediche ed agli altri controlli previsti dalla legge 26 agosto 1950, n. 860, e dal presente regolamento, decade dai diritti a lei derivanti dalla legge suddetta.

 

          Art. 10.

     Sono a totale carico dell'Istituto assicuratore le spese e gli oneri, sia per la visita di controllo eseguita dal medico incaricato, sia per le ricerche biologiche.

 

          Art. 11.

     Per usufruire dei benefici connessi con il parto ed il puerperio, previsti dalla legge 26 agosto 1950, n. 860, la lavoratrice è tenuta ad inviare al datore di lavoro ed all'Istituto presso il quale è assicurata per il trattamento di maternità, entro e non oltre il 15° giorno dopo il parto, salvo il disposto di cui al quarto comma dell'art. 13, il certificato di nascita, rilasciato dall'Ufficio di stato civile od il certificato di assistenza al parto, di cui al regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, dal quale risulti la data del parto. Quest'ultimo certificato sarà vidimato dal Sindaco.

     In caso di aborto spontaneo o terapeutico la lavoratrice ha l'obbligo di trasmettere entro quindici giorni ad datore di lavoro ed all'Istituto presso il quale è assicurata per il trattamento di maternità, un certificato medico attestante il mese di gravidanza alla data dell'aborto.

     Il rilascio del certificato non esime il medico chirurgo dall'obbligo della denuncia dell'aborto ai sensi di legge.

 

          Art. 12.

     Ai fini dell'applicazione dell'art. 21 della legge 26 agosto 1950, n. 860, si intende per aborto la interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza che si verifichi prima del 180° giorno dall'inizio della gestazione.

     E' considerata invece come parto a tutti gli effetti l'interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione, anche se tale evento si verifichi prima dell'inizio del periodo di assenza obbligatoria dal lavoro prevista dall'art. 5 della legge predetta.

 

          Art. 13.

     Qualora la lavoratrice, dopo il licenziamento, consegni al datore di lavoro il certificato medico attestante la sussistenza dello stato di gravidanza in epoca anteriore al licenziamento stesso, il rapporto di lavoro è ripristinato fino al termine del periodo di gestazione.

     Il rapporto di lavoro è ugualmente ripristinato, fino al compimento di un anno di età del bambino, qualora la lavoratrice dopo il licenziamento consegni al datore di lavoro il certificato comprovante la nascita del bambino medesimo in epoca anteriore alla risoluzione del rapporto.

     Il disposto di cui ai precedenti comma non si applica nei casi di licenziamento effettuati a norma delle lettere a), b) e c), dell'art. 3 della legge 26 agosto 1950, n. 860.

     Agli effetti del primo comma del presente articolo il certificato di gravidanza deve essere prodotto al datore di lavoro entro 90 giorni dalla notifica del licenziamento; agli effetti del secondo comma il certificato di nascita deve essere prodotto entro 15 giorni dalla notifica del licenziamento.

     Per il periodo compreso tra la data del licenziamento e la presentazione dei certificati di cui ai precedenti comma, durante il quale la lavoratrice, in conseguenza del licenziamento stesso, non ha prestato la propria opera, essa non ha diritto ad alcuna retribuzione.

 

          Art. 14.

     Le visite mediche periodiche, previste dal secondo comma dell'art. 8 della legge 26 agosto 1950, n. 860, sono eseguite su richiesta delle gestanti e delle puerpere, secondo le modalità che all'uopo verranno determinate dall'Istituto presso il quale la lavoratrice è assicurata per il trattamento di malattia.

 

          Art. 15.

     I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri ai quali non possono essere adibite le lavoratrici gestanti e puerpere ai sensi dell'art. 4 della legge 26 agosto 1950, n. 860, sono quelli indicati nella allegata tabella vistata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

 

          Art. 16.

     Agli effetti degli articoli 4 e 9 della legge 26 agosto 1950, n. 860, si intende per allattamento diretto l'allattamento al seno e quello misto.

 

          Art. 17.

     Le lavoratrici gestanti o puerpere che in applicazione dell'art. 4 della legge 26 agosto 1950, n. 860, siano addette a mansioni diverse da quelle abituali, conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte.

 

          Art. 18.

     Agli effetti dell'art. 5 della legge 26 agosto 1950, n. 860, si intendono addette all'industria, e rispettivamente addette ai lavori agricoli, sia le operaie che le impiegate dei predetti settori produttivi.

 

          Art. 19.

     Qualora l'Ispettorato del lavoro disponga la estensione del periodo di assenza dal lavoro, di cui all'art. 5, lett. a), della legge 26 agosto 1950, n. 860, ai sensi del primo comma dell'art. 6 della legge medesima, modificata dalla legge 23 maggio 1951, n. 394, redigerà apposita prescrizione in duplice copia, trasmettendone una al datore di lavoro e una all'Istituto assicuratore.

 

          Art. 20.

     La lavoratrice che intenda avvalersi della facoltà di assentarsi dal lavoro per il periodo di sei mesi di cui al secondo comma dell'art. 6 della legge 26 agosto 1950, n. 860, modificata dalla legge 23 maggio 1951, n. 394, deve darne comunicazione al datore di lavoro indicando il periodo dell'assenza.

     La lavoratrice può avvalersi della facoltà prevista dalle disposizioni richiamate nel precedente comma anche se, trascorso il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro, abbia ripreso servizio nell'azienda. Il periodo di assenza facoltativa deve però essere usufruito, senza soluzione di continuità, prima del compimento di un anno di età da parte del bambino.

 

          Art. 21.

     La lavoratrice che intenda avvalersi della facoltà prevista dall'art. 7 della legge 26 agosto 1950, n. 860, deve presentare all'Ispettorato del lavoro la documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo stesso.

     L'Ispettorato del lavoro, effettuato il controllo, rilascerà apposita dichiarazione che l'interessata presenterà al datore di lavoro.

 

          Art. 22.

     I periodi di riposo stabiliti dall'art. 9 della legge 26 agosto 1950, n. 860, debbono essere distribuiti nell'orario di lavoro in modo conforme alle esigenze fisiologiche dell'allattamento.

     L'Ispettorato del lavoro potrà ordinare modificazioni alla distribuzione di tali periodi di riposo ove ritenga che quella disposta dal datore di lavoro non risponda alle suddette esigenze.

 

          Art. 23.

     L'Ispettorato del lavoro ha facoltà di disporre, per le aziende che pratichino orari di lavoro su più turni, che la lavoratrice, su propria richiesta, venga assegnata ad altro turno più conveniente alle necessità dell'allattamento, quando non ostino esigenze tecniche.

 

          Art. 24.

     L'Ispettorato del lavoro, su istanza del datore di lavoro, può ridurre i periodi di riposo a mezz'ora ciascuno, quando la camera d'allattamento e l'asilo nido, messi a disposizione della lavoratrice, siano ubicati nelle immediate adiacenze dei locali di lavoro.

 

          Art. 25.

     Nel caso di cui all'art. 11, ultimo comma, della legge 26 agosto 1950, n. 860, l'Ispettorato del lavoro, sentito il parere delle locali Associazioni sindacali di categoria, provvede, ove ne riconosca la necessità in relazione alla mano d'opera femminile impiegata ed alla densità con la quale essa si distribuisce nelle singole zone, alla istituzione di camere di allattamento o di asili nido per i bambini delle braccianti, salariate e compartecipanti.

     L'allestimento e l'esercizio delle camere di allattamento e degli asili nido sono affidati all'Opera nazionale per la maternità e per l'infanzia. L'Ispettorato del lavoro esercita il controllo amministrativo.

     L'onere finanziario relativo è posto a carico delle aziende agricole della zona, in proporzione al numero di giornate necessario alla coltivazione dei fondi condotti in economia ed a compartecipazione a carico di ciascuna di esse, accertate ai fini della applicazione dei contributi agricoli unificati, di cui al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e successive modificazioni.

     Il fabbisogno finanziario per l'allestimento e per l'esercizio delle camere di allattamento e degli asili nido è determinato in via preventiva, sentiti, se del caso, gli Uffici tecnici locali, dall'Ispettorato del lavoro competente per territorio.

     Detto fabbisogno sarà comunicato agli Uffici provinciali del Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura, di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, i quali provvederanno a ripartirlo, secondo i criteri di cui al terzo comma del presente articolo, fra le ditte accertate ai fini del pagamento dei contributi agricoli unificati ed a riscuoterlo secondo le norme e le modalità previste per l'esazione dei contributi medesimi.

     Gli Uffici provinciali suddetti provvederanno all'accredito delle somme riscosse ad apposito conto intestato all'Opera nazionale per la maternità e per l'infanzia.

     Qualora, ricorrendo le condizioni di cui al primo comma, sussista la possibilità che le lavoratrici, mediante apposite convenzioni, siano ammesse ad usufruire di camere di allattamento o di asili nido diretti o gestiti da Enti di assistenza l'Ispettorato del lavoro, valutate le circostanze, promuoverà le convenzioni suddette.

     Per la ripartizione dell'onere finanziario derivante dall'ammissione delle lavoratrici ai servizi assistenziali predetti e per la riscossione del relativo contributo si applicano i criteri e le modalità previste dal terzo, quarto, quinto e sesto comma.

     Qualora nel termine fissato dall'Ispettorato del lavoro non si addivenga alla stipulazione delle suddette convenzioni, l'Ispettorato stesso provvederà a norma del primo comma del presente articolo.

 

Disciplina del trattamento di previdenza

 

          Art. 26.

     L'indennità giornaliera di cui all'art. 17, primo comma, della legge 26 agosto 1950, n. 860, e l'indennità una tantum di cui all'art. 22, della predetta legge, sono corrisposte alle lavoratrici gestanti e puerpere, aventi comunque diritto in caso di malattia al relativo trattamento economico, rispettivamente dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie o dagli altri Enti cui è affidata l'assicurazione obbligatoria di malattia, qualora all'inizio del periodo di assenza obbligatoria dal lavoro stabilito dagli articoli 5 e 6 della legge medesima, e salvo, per le lavoratrici dell'agricoltura, quanto previsto dall'art. 31 del presente regolamento, risulti in atto il rapporto di lavoro con la corresponsione del relativo salario.

     Le lavoratrici gestanti che si trovino sospese od assenti dal lavoro senza retribuzione all'inizio del periodo di assenza obbligatoria dal lavoro, sono ammesse al godimento dell'indennità giornaliera purchè fra l'inizio della sospensione o dell'assenza e quello di detto periodo non siano decorsi più di sessanta giorni; qualora l'assenza sia dovuta a malattia o ad infortunio sul lavoro l'indennità giornaliera spetta alla lavoratrice gestante qualunque sia la durata dell'assenza stessa.

     (Omissis) [2]

 

          Art. 27.

     Per poter conseguire l'indennità giornaliera di cui al primo comma del precedente articolo, le lavoratrici gestanti sono tenute a presentare all'Istituto presso il quale sono assicurate per il trattamento di maternità apposita domanda corredata dalla dichiarazione del datore di lavoro attestante l'effettuato allontanamento dal lavoro della dipendente ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 26 agosto 1950, n. 860.

     La corresponsione dell'indennità giornaliera nel periodo di assenza obbligatoria dal lavoro successiva al parto è subordinata alla presentazione all'Istituto assicuratore del certificato di nascita o del certificato di assistenza al parto di cui all'art. 11 del presente regolamento.

 

          Art. 28.

     Il godimento della indennità giornaliera decorre dal primo giorno del periodo di assenza obbligatoria dal lavoro e cessa allo scadere dell'ultimo giorno del periodo medesimo.

     Ove però la domanda di indennità giornaliera sia presentata oltre il 15° giorno dalla data di decorrenza del periodo di assenza obbligatoria dal lavoro, il godimento della indennità stessa decorre dalla data di presentazione della domanda all'Istituto assicuratore.

 

          Art. 29.

     La retribuzione media globale giornaliera di cui alla lettera a) dell'art. 18 della legge 26 agosto 1950, n. 860, si ottiene dividendo l'ammontare complessivo della retribuzione percepita dalla lavoratrice nei due periodi di paga previsti dalla disposizione suddetta per il numero delle ore di lavoro effettuate e moltiplicando il quoziente ottenuto per otto.

     Ai fini della determinazione della indennità giornaliera dovuta alle impiegate, l'importo della retribuzione giornaliera si ottiene dividendo per trenta l'ammontare della retribuzione di cui alla lettera b) dell'art. 18 della legge 26 agosto 1950, n. 860.

     Per le lavoratrici gestanti che si trovino nelle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 26, l'indennità giornaliera è calcolata in base alla retribuzione percepita nei due periodi di paga scaduti e immediatamente precedenti il giorno nel quale ha avuto inizio la sospensione o l'assenza.

 

          Art. 30.

     Il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 26 agosto 1950, n. 860, deve essere computato nell'anzianità di servizio e ai fini della tredicesima mensilità, della gratifica natalizia e delle ferie.

     I ratei di gratifica natalizia relativi al periodo di assenza obbligatoria dal lavoro sono, per l'aliquota dovuta a norma dell'art. 17 della legge, a carico dell'Istituto assicuratore tenuto a corrispondere l'indennità giornaliera e per la rimanente parte a carico del datore di lavoro.

 

          Art. 31.

     Le lavoratrici dell'agricoltura gestanti e puerpere hanno diritto all'indennità prevista dall'art. 22 della legge 26 agosto 1950, n. 860, ove, all'inizio del periodo di assenza obbligatoria dal lavoro, siano comprese negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

     Tuttavia la lavoratrice agricola è ammessa al godimento dell'indennità di cui al precedente comma purchè esibisca all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie il certificato provvisorio rilasciato a norma dell'art. 4, comma quarto, del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, dal Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori per i contributi unificati in agricoltura, di data non posteriore al 15° giorno precedente l'inizio del periodo di assenza obbligatoria dal lavoro.

     Qualora la domanda di indennità documentata a norma dell'art. 27 del presente regolamento ed eventualmente corredata del certificato di cui al comma precedente, non sia stata presentata almeno trenta giorni prima del parto, la lavoratrice agricola perde il diritto alla prima rata dell'indennità.

     La corresponsione della seconda rata dell'indennità è subordinata alla presentazione all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie del certificato di nascita o del certificato di assistenza al parto di cui all'art. 11 del presente regolamento.

 

          Art. 32.

     L'assistenza al parto di cui all'art. 8 della legge 26 agosto 1950, n. 860, è dovuta alle lavoratrici anche nei casi di interruzione del rapporto di lavoro per sospensione o cessazione del medesimo, purchè la gravidanza abbia avuto inizio quando tale rapporto era in atto.

     A tal fine la sussistenza del rapporto di lavoro nel periodo iniziale della gravidanza si ritiene accertata quando il nome della lavoratrice gestante risulti incluso negli elenchi nominativi dei lavoratori dipendenti, rimessi dal datore di lavoro, per il periodo considerato, all'Istituto assicuratore ai fini della assicurazione di malattia, e, se trattasi di lavoratrice dell'agricoltura, ove l'interessata risulti iscritta, all'inizio della gravidanza, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

     L'assistenza al parto di cui al primo comma del presente articolo comprende l'assistenza ostetrica domiciliare da parte della levatrice, la fornitura del pacco ostetrico ed il ricovero in ospedale in caso di parto distocico o di complicanze che intervengano nel processo gravidico o di parto.

 

          Art. 33.

     I datori di lavoro di ciascun settore della produzione provvedono al versamento del contributo supplementare di cui all'art. 23 della legge 26 agosto 1950, n. 860, in addizionale al contributo per l'assicurazione obbligatoria di malattia, con la osservanza delle norme vigenti per ciascuno dei settori medesimi ai fini del calcolo e del versamento del contributo dovuto per detta assicurazione.

     Il contributo supplementare è applicato sulle retribuzioni di tutti i lavoratori dipendenti ai quali compete, in caso di malattia, la relativa indennità.

     Il versamento del contributo supplementare deve essere effettuato dai datori di lavoro dei diversi settori della produzione, eccettuato il settore dell'agricoltura, unitamente alla presentazione degli elenchi nominativi dei lavoratori dipendenti e alla rimessa del contributo per l'assicurazione di malattia.

     (Omissis) [3]

 

          Art. 34.

     Nei casi in cui, agli effetti del contributo per l'assicurazione di malattia, la retribuzione è stabilita in misura convenzionale, il contributo supplementare deve essere applicato sulla retribuzione convenzionale in aggiunta a quello per l'assicurazione di malattia.

     Quando la corresponsione della retribuzione è effettuata in tutto o in parte, per qualsiasi causa, anche in giornate comprese nei periodi di assenza dal lavoro, l'obbligo contributivo permane per tutta la durata di corresponsione della retribuzione stessa.

 

          Art. 35.

     In caso di permanenza o di indebita riassunzione al lavoro della lavoratrice gestante o puerpera durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro, ferme restando le penalità per il datore di lavoro previste dall'art. 33 della legge 26 agosto 1950, n. 860, l'Istituto assicuratore non corrisponde le indennità di cui agli articoli 17 e 22 della legge medesima relativamente al periodo di permanenza al lavoro vietato dalla legge o alla quota di indennità una tantum riferentesi al periodo nel quale ha avuto luogo la violazione delle norme di cui agli articoli 5 e 6 della legge predetta.

     L'importo delle giornate di indennità o delle quote della indennità una tantum indebitamente percepite dalla lavoratrice in conseguenza della violazione di cui al comma precedente, è rimborsato all'Istituto assicuratore dal datore di lavoro.

 

          Art. 36.

     L'amministrazione dei fondi costituiti dai proventi dei contributi di cui agli articoli 23 e 27 della legge 26 agosto 1950, n. 860, è tenuta dai competenti Istituti ed Enti assicuratori con separata evidenza contabile degli introiti e delle spese.

 

          Art. 37.

     L'Istituto assicuratore è tenuto a corrispondere le prestazioni economiche e sanitarie di cui alla legge 26 agosto 1950, n. 860, anche nel caso in cui il datore di lavoro non abbia ottemperato agli obblighi di cui agli articoli 33 e 34 del presente regolamento, salva la facoltà di rivalersi verso il datore di lavoro inadempiente del costo delle prestazioni medesime.

 

Norme penali

 

          Art. 38.

     Il datore di lavoro che, in evasione agli obblighi di cui al secondo comma dell'art. 6, non rilasci alla lavoratrice interessata ricevuta del certificato medico di gravidanza o non conservi detto documento per un anno, è punito con l'ammenda da Lire 10.000 a L. 20.000.

 

          Art. 39.

     Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la lavoratrice che non denunci al datore di lavoro ed all'Istituto assicuratore l'avvenuto aborto, fermo restando l'obbligo di rimborsare al predetto Istituto l'importo dell'indennità indebitamente percepita, è punita con l'ammenda da L. 5000 a L. 10.000.

 

          Art. 40.

     Con separato provvedimento saranno dettate norme regolamentari per le dipendenti degli Uffici e delle Aziende dello Stato, delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni e degli altri Enti pubblici.

 

     Tabella indicante lavori pericolosi, faticosi e insalubri

     Ai fini delle disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 26 agosto 1950, n. 860, sono da considerarsi lavori pericolosi, faticosi, o insalubri:

     a) quelli compresi nelle tabelle A e B, approvate con regio decreto 7 agosto 1936, n. 1720, indicante i lavori per i quali è vietata l'occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni e quelli per i quali ne è consentita l'occupazione con le cautele e le condizioni necessarie;

     b) quelli indicati nell'art. 1 del decreto Ministeriale 8 giugno 1938, che determina le attività per le quali è obbligatoria la visita medica periodica alle donne ed ai fanciulli, quando, a giudizio dell'Ispettorato del lavoro, ricorrano condizioni di insalubrità derivanti da eccesso o da sbalzi notevoli di temperatura o da eccesso di umidità, ovvero da sviluppi di polveri, di fumi, di gas, di vapori o da manipolazione di sostanze tossiche, caustiche e fortemente irritanti;

     c) quelli indicati dal decreto Ministeriale 20 marzo 1929, che approva l'elenco delle lavorazioni nelle quali si adoperano e producono sostanze tossiche, od infettanti agli effetti dell'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche prescritte dall'art. 6 del regolamento generale per l'igiene del lavoro;

     d) i lavori su scale e impalcature mobili o, anche se fisse, quando presentino condizioni di disagio o di scarsa sicurezza;

     e) i lavori che obbligano ad una prolungata stazione in piedi o ad una posizione di lavoro particolarmente affaticante. Qualora le esigenze di lavoro consentano di porre a disposizione delle lavoratrici un sedile, questo deve essere di altezza conveniente, deve essere munito di spalliera e deve consentire l'appoggio dei piedi;

     f) i lavori su macchine mosse a pedale, ovvero su macchine comandate a pedale quanto il ritmo del movimento sia frequente o esiga un notevole sforzo;

     g) i lavori su macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni;

     h) i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno, nel trattamento delle piante, nella conservazione del prodotto o nella cura del bestiame;

     i) i lavori di monda e di trapianto del riso durante il periodo della gestazione e per tre mesi dopo il parto.


[1]   Abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026.

[2]   Comma abrogato dall'art. 6 della L. 9 gennaio 1963, n. 7.

[3]   Comma abrogato dall'art. 6 della L. 9 gennaio 1963, n. 7.