§ 98.1.29490 - D.P.R. 10 febbraio 1953, n. 294.
Modificazione all'art. 92 del regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dell'Amministrazione delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:10/02/1953
Numero:294


Sommario
Art. unico.      I commi primo, secondo, terzo e quarto dell'art. 92 del decreto Ministeriale 21 ottobre 1925 sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati [...]


§ 98.1.29490 - D.P.R. 10 febbraio 1953, n. 294.

Modificazione all'art. 92 del regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dell'Amministrazione delle privative, approvato con decreto Ministeriale 21 ottobre 1925.

(G.U. 4 maggio 1953, n. 10)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, e successive modificazioni;

     Visto il regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dell'Amministrazione delle privative, approvato con decreto Ministeriale 21 ottobre 1925, e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 113;

     Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 114;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1060;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

     Decreta:

 

     Art. unico.

     I commi primo, secondo, terzo e quarto dell'art. 92 del decreto Ministeriale 21 ottobre 1925 sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dell'Amministrazione delle privative, quali risultano modificati dal decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1060, sono sostituiti dai seguenti commi:

     "L'Amministrazione potrà, nei limiti delle disponibilità di bilancio:

     sussidiare asili infantili, scuole elementari e forme di attività assistenziali promosse dall'Amministrazione stessa per i figli del dipendente personale salariato;

     sostenere, in località saliniere, le spese di culto o contribuirvi in parte;

     concorrere nelle spese di trasporto che il personale salariato con rapporto di lavoro continuativo, in servizio presso gli opifici, stabilimenti e depositi, è obbligato a sostenere giornalmente per recarsi al lavoro.

     Detto concorso è però limitato agli opifici, stabilimenti e depositi il cui personale dimori in gran maggioranza in comuni non collegati, con quello in cui hanno sede i medesimi, da regolare rete tramviaria o ferroviaria ed agli opifici, stabilimenti e depositi che trovansi situati in posizione eccessivamente eccentrica rispetto al domicilio della grande maggioranza del personale.

     La misura del concorso è stabilita dall'Amministrazione centrale ed è rapportata alla spesa giornaliera che il salariato è costretto a sostenere.

     Essa peraltro non può essere corrisposta - per ciascun operaio per il quale sia stato riconosciuto giustificato l'impiego dei mezzi di trasporto e per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro - in misura superiore a L. 1,25 e L. 1,50 a km. per i percorsi rispettivamente su strada piana e su strada in dislivello.

     Il concorso nella spesa è comunque limitato ad un percorso massimo di km. 10 per le saline e km. 6 per gli altri organi periferici.

     L'amministrazione, quando sussistano particolari ragioni di servizio, ha altresì la facoltà di provvedere direttamente o a mezzo di privati appaltatori, al trasporto del personale salariato in servizio - con rapporto di lavoro continuativo - negli opifici, stabilimenti e depositi trovantisi nelle condizioni previste nel secondo comma del presente articolo. In tal caso non si fa luogo alla erogazione del concorso nelle spese di trasporto previsto dal 1° comma del presente articolo".

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.