§ 98.1.29435 - D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1060.
Modificazione dell'art. 92 del decreto ministeriale 21 ottobre 1925, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:01/12/1949
Numero:1060


Sommario
Art. unico.      L'art. 92 del decreto Ministeriale 21 ottobre 1925, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, è [...]


§ 98.1.29435 - D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1060.

Modificazione dell'art. 92 del decreto ministeriale 21 ottobre 1925, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

(G.U. 30 gennaio 1950, n. 24)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, e successive modificazioni;

     Visto il regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, approvato con decreto Ministeriale 21 ottobre 1925, n. 133842, e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 113;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro e ad interim per il bilancio;

     Decreta:

 

     Art. unico.

     L'art. 92 del decreto Ministeriale 21 ottobre 1925, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, è modificato come segue:

     "L'Amministrazione potrà altresì, nei limiti delle disponibilità di bilancio:

     sussidiare asili infantili e scuole elementari per i figli degli operai dei propri stabilimenti;

     sostenere in località saliniere, le spese di culto o contribuirvi in parte;

     concorrere nelle spese di trasporto che il personale salariato, con rapporto di lavoro continuo delle Manifatture e delle Saline, sia giornalmente obbligato a sostenere per recarsi all'opificio.

     Detto concorso è però limitato agli opifici e stabilimenti il cui personale dimori in gran maggioranza in Comuni non collegati, con quello in cui ha sede lo stabilimento, da regolare rete tramviaria o ferroviaria ed agli opifici e stabilimenti che trovansi situati in posizione eccessivamente eccentrica rispetto al domicilio della gran maggioranza del personale.

     La misura del concorso è stabilita dall'Amministrazione centrale ed è rapportata alla spesa giornaliera che il salariato è costretto a sostenere.

     Essa peraltro non può essere corrisposta - per ciascun operaio addetto alle Manifatture e alle Saline per il quale sia stato autorizzato l'impiego dei mezzi di trasporto e per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro - in misura superiore a L. 1,25 e L. 1,50 a chilometro per i percorsi rispettivamente su strada piana e su strada a dislivello.

     Il concorso alla spesa è comunque limitato ad un percorso massimo di chilometri sei per le Manifatture e chilometri dieci per le Saline".

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.