Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 21/10/1950 |
Numero: | 1081 |
Sommario |
Art. unico. Gli articoli 5 ed 8 del regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, concernente la riforma delle vigenti disposizioni sulla concessione di ricompense al valor di marina, sono [...] |
§ 98.1.29447 - D.P.R. 21 ottobre 1950, n. 1081. [1]
Modificazioni agli articoli 5 e 8 del regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, relativo alla concessione di ricompense al valore di marina.
(G.U. 15 gennaio 1951, n. 11)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio superiore di marina;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per la grazia e giustizia e per la marina mercantile;
Decreta:
Gli articoli 5 ed 8 del
Art. 5. "La medaglia al valor di marina ha il diametro di 33 millimetri. Sopra un lato è effigiato, in mezzo a due rami di alloro e di quercia, l'emblema araldico della Marina militare di cui all'art. 1 del
"Essa si porta sulla sinistra del petto, ed il nastro di colore azzurro ha due piccoli filetti in bianco ai lati, l'uno di millimetri tre e l'altro di millimetri quattro".
Art. 8. "La medaglia di benemerenza marinara ha il diametro di 68 millimetri. Sopra un lato è effigiato l'emblema araldico della Marina militare di cui all'articolo 1 del
"La medaglia di benemerenza marinara non può portarsi appesa al petto".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
[1] Abrogato dall'art. 2269 del