§ 70.1.22 - R.D. 12 luglio 1938, n. 1324.
Riforma delle vigenti disposizioni sulla concessione di ricompense al valor di marina.


Settore:Normativa nazionale
Materia:70. Onorificenze
Capitolo:70.1 decorazioni militari e civili
Data:12/07/1938
Numero:1324


Sommario
Art. 1.  [2]
Art. 2.      Le medaglie d'oro e di argento al valor di marina sono destinate a ricompensare coloro che nel compiere atti di coraggio in mare hanno dimostrato perizia marinaresca ed esposto la propria vita a [...]
Art. 3.      La medaglia al valor di marina può essere concessa alla memoria di colui che sia rimasto vittima della propria azione generosa o che sia deceduto in conseguenza di essa
Art. 3 bis.  [4]
Art. 4.  [5]
Art. 5.  [6]
Art. 6.      Le disposizioni regolamentari relative all'uso ed alle dimensioni dei nastrini da portarsi sul petto in luogo delle medaglie, si estendono anche alle medaglie al valor di marina.
Art. 7.  [7]
Art. 8.  [8]
Art. 9.  [9]
Art. 10.  [11]
Art. 11.      La medaglia al valor di marina viene consegnata al titolare o alla persona cui viene attribuita in proprietà, in forma solenne, nella ricorrenza di feste nazionali, dai comandanti di [...]
Art. 12.      Le proposte di concessione delle ricompense contemplate dal presente decreto sono formulate dalle autorità le quali per i loro attributi vengono a cognizione dei fatti e precisamente:
Art. 13.      Il parere sulla concessione delle ricompense al valore di Marina e al merito di Marina è espresso da una commissione presieduta dal Capo di Stato Maggiore della Marina e da due ammiragli, di cui [...]
Art. 14.      E' ammessa l'opposizione da parte degli interessati avverso le decisioni relative a proposte di ricompense previste dal presente decreto. Detta opposizione deve essere presentata al ministro per [...]
Art. 15.      Non possono conseguire le ricompense di cui al presente decreto, e avendole conseguite, le perdono di diritto, coloro che sono incorsi nell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo il [...]
Art. 16.  [14]
Art. 17.      La riabilitazione del condannato ripristina a tutti gli effetti, dal giorno in cui è pronunciata, le perdute concessioni di ricompensa di cui al presente decreto.
Art. 18.  [16]
Art. 19.      A cura del Ministero della difesa viene data pubblicazione delle singole concessioni di medaglie al valor di marina ed al merito di marina mediante inserzione nel Foglio d'ordini Marina e nella [...]
Art. 20.      Le presenti disposizioni sostituiscono ed abrogano quelle sinora in vigore in materia di concessione di ricompense per atti di coraggio e di filantropia compiuti in mare.


§ 70.1.22 - R.D. 12 luglio 1938, n. 1324. [1]

Riforma delle vigenti disposizioni sulla concessione di ricompense al valor di marina.

(G.U. 3 settembre 1938, n. 201)

 

     Art. 1. [2]

     1. Gli atti di coraggio diretti a salvare vite umane in mare, ad impedire sinistri marittimi o ad attenuarne le conseguenze, le attività e gli studi volti allo sviluppo ed al progresso della Marina militare italiana, nonché le singole azioni di merito caratterizzate da spiccata perizia da cui sono derivati lustro e decoro alla marineria italiana, sono premiati con le seguenti ricompense:

     a) medaglia d'oro al valor di marina;

     b) medaglia d'argento al valor di marina;

     c) medaglia di bronzo al valor di marina;

     d) encomio;

     e) medaglia d'oro al merito di marina;

     f) medaglia d'argento al merito di marina;

     g) medaglia di bronzo al merito di marina.

 

          Art. 2.

     Le medaglie d'oro e di argento al valor di marina sono destinate a ricompensare coloro che nel compiere atti di coraggio in mare hanno dimostrato perizia marinaresca ed esposto la propria vita a manifesto pericolo.

     Per la medaglia d'oro si richiede il concorso di circostanze tali da rendere l'atto compiuto meritorio e commendevole in sommo grado.

     La medaglia di bronzo e l'encomio sono, invece, destinati a ricompensare atti di coraggio compiuti con perizia marinaresca, ma senza manifesto pericolo di vita.

 

          Art. 3.

     La medaglia al valor di marina può essere concessa alla memoria di colui che sia rimasto vittima della propria azione generosa o che sia deceduto in conseguenza di essa [3] .

     L'insegna ed il brevetto della medaglia al valor di marina concessa alla memoria di persona deceduta, sono attribuiti in proprietà al coniuge superstite nei confronti del quale non sia stata pronunciata per sua colpa sentenza di separazione e purchè conservi lo stato vedovile.

     In mancanza del coniuge, l'insegna ed il brevetto sono attribuiti al primo dei figli; in mancanza di figli, al padre, in mancanza dei figli e del padre alla madre, e, ove manchino tutti i predetti congiunti, al maggiore dei fratelli.

     In mancanza anche di fratelli, la insegna ed il brevetto del deceduto sono attribuiti in proprietà al corpo cui egli apparteneva, se militare; ovvero al comune di nascita, se egli era estraneo alle forze militari dello Stato.

 

          Art. 3 bis. [4]

     Le insegne delle medaglie al valor di marina possono essere indossate anche sull'abito civile.

     E' data facoltà di fregiarsi delle insegne delle medaglie al valor di marina, concesse alla memoria di un deceduto, al coniuge superstite nei confronti del quale non sia stata pronunciata, per sua colpa, sentenza di separazione e finchè conservi lo stato vedovile; oppure al padre; oppure alla madre di lui.

 

          Art. 4. [5]

     Per ottenere l'assegnazione delle insegne e dei brevetti delle medaglie al valor di marina concesse alla memoria, di cui al precedente articolo 3, e l'autorizzazione a fregiarsi delle insegne, di cui al precedente art. 3-bis, è necessario essere immuni da gravi carichi penali e morali.

     Non possono ottenere l'assegnazione delle insegne e dei brevetti delle medaglie al valor di marina concesse alla memoria, nè l'autorizzazione a fregiarsi di dette insegne, coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dai numeri 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 12 dell'art. 8 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

 

          Art. 5. [6]

     La medaglia al valor di marina ha il diametro di 33 millimetri. Sopra un lato è effigiato, in mezzo a due rami di alloro e di quercia, l'emblema araldico della Marina militare di cui all'art. 1 del decreto legislativo 9 novembre 1947, n. 1305, con intorno la leggenda "al valor di marina"; sull'altro lato, in mezzo a due rami di quercia, è inciso il nome di colui al quale è concessa, con la indicazione del luogo e della data del fatto.

     Essa si porta sulla sinistra del petto, ed il nastro di colore azzurro ha due piccoli filetti in bianco ai lati, l'uno di millimetri tre e l'altro di millimetri quattro.

 

          Art. 6.

     Le disposizioni regolamentari relative all'uso ed alle dimensioni dei nastrini da portarsi sul petto in luogo delle medaglie, si estendono anche alle medaglie al valor di marina.

     Sul nastrino delle medaglie d'oro e d'argento è applicata una stella a cinque punte rispettivamente di oro e di argento.

 

          Art. 7. [7]

     1. La medaglia al merito di marina è destinata a ricompensare coloro che hanno svolto attività e studi finalizzati allo sviluppo ed al progresso della Marina militare italiana, ovvero coloro che hanno compiuto singole azioni, caratterizzate da notevole perizia, da cui sono derivati lustro e decoro alla marineria italiana.

     2. Il grado della ricompensa è commisurato all'importanza dei risultati conseguiti ed alle difficoltà superate nel corso dell'attività svolta.

     3. La medaglia al merito di marina può essere conferita a cittadini italiani e stranieri. La ricompensa può anche essere conferita alla memoria con le modalità indicate all'articolo 3.

 

          Art. 8. [8]

     1. La medaglia al merito di marina ha il diametro di 33 millimetri. Sopra un lato è effigiato l'emblema araldico della Marina militare di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 9 novembre 1947, n. 1305, con intorno la legenda ''al merito di marina”; sull'altro lato sono incisi il nome del premiato, la data e la località dove si è verificato il fatto che ha dato luogo alla concessione, con intorno la dicitura ''Marina militare”.

     2. La medaglia è sostenuta da un nastro di colore azzurro con due filetti di colore rosso ai lati, entrambi di millimetri 3, distanti tra di loro 14 millimetri, ed è portata sulla sinistra del petto.

     3. Le disposizioni regolamentari relative all'uso dei nastrini sul petto in luogo delle medaglie si applicano anche con riferimento alle medaglie al merito di marina.

     4. Sul nastrino delle medaglie d'oro, d'argento e di bronzo è applicata una corona turrita, rispettivamente d'oro, d'argento e di bronzo.

 

          Art. 9. [9]

     1. Le medaglie al valore di marina e la medaglia d'oro al merito di marina sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa.

     2. L'encomio al valore di marina e le medaglie d'argento e di bronzo al merito di marina sono concesse dal Ministro della difesa. [10]

     3. Quando sono destinate a premiare attività o azioni compiute da personale appartenente alla gente di mare, le medaglie al merito di marina sono concesse su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione.

 

          Art. 10. [11]

     1. All'atto del conferimento delle ricompense al valor di marina ed al merito di marina è rilasciato dal Ministro della difesa un brevetto indicante il nome del premiato, la motivazione del premio, la data ed il luogo del conferimento.

 

          Art. 11.

     La medaglia al valor di marina viene consegnata al titolare o alla persona cui viene attribuita in proprietà, in forma solenne, nella ricorrenza di feste nazionali, dai comandanti di dipartimento marittimo o dai comandanti militari marittimi; nelle località che non siano sedi di comando in capo di dipartimento marittimo o di comando militare marittimo, dai comandanti di porto.

     Il ministro per la marina, ove lo ritenga opportuno, può delegare al altra autorità la consegna suddetta.

 

          Art. 12.

     Le proposte di concessione delle ricompense contemplate dal presente decreto sono formulate dalle autorità le quali per i loro attributi vengono a cognizione dei fatti e precisamente:

     a) dai comandanti in capo di squadre navali o dai comandanti in capo di dipartimento marittimo od assimilati in caso di atti compiuti da militari della regia marina in servizio;

     b) dai comandanti di porto o dalle autorità consolari all'estero negli altri casi.

     I documenti relativi devono essere trasmessi al ministero della marina non più tardi di tre mesi a partire dalla data del fatto cui si riferiscono; trascorso questo termine non se ne terrà conto, a meno che non sia giustificato il ritardo intervenuto.

     Non è prescritto termine alcuno per le azioni compiute in mari lontani ed all'estero.

 

          Art. 13.

     Il parere sulla concessione delle ricompense al valore di Marina e al merito di Marina è espresso da una commissione presieduta dal Capo di Stato Maggiore della Marina e da due ammiragli, di cui uno delle Capitanerie di porto se l'azione o l'attività riguarda personale delle Capitanerie di porto o gente di mare. Le funzioni di segretario sono svolte da un contrammiraglio o ufficiale superiore. [12]

     Qualora non riscontri nell'azione compiuta gli estremi di cui al precedente art. 2, semprechè si tratti di atti di coraggio, può proporre che i documenti relativi siano inviati al ministero dell'interno per l'eventuale concessione di ricompense al valor civile.

 

          Art. 14.

     E' ammessa l'opposizione da parte degli interessati avverso le decisioni relative a proposte di ricompense previste dal presente decreto. Detta opposizione deve essere presentata al ministro per la marina entro due anni dalla data di pubblicazione della concessione, o della comunicazione fatta all'interessato nel caso di decisione negativa.

     L'opposizione è sottoposta all'esame del consiglio superiore di marina pel suo parere, in base al quale il ministro decide in via definitiva.

 

          Art. 15.

     Non possono conseguire le ricompense di cui al presente decreto, e avendole conseguite, le perdono di diritto, coloro che sono incorsi nell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo il caso di riabilitazione. [13]

     Coloro che siano incorsi nell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, non possono, durante il tempo dell'interdizione, conseguire le medaglie predette nè, avendole conseguite, possono fregiarsene.

 

          Art. 16. [14]

     1. Il Ministero della difesa partecipa, di volta in volta, ai comuni di nascita dei decorati, la concessione delle ricompense previste dal presente decreto, dando comunicazione integrale delle motivazioni qualora si tratti di medaglie al valore ed al merito di marina.

     2. I comuni interessati prendono nota nei registri di anagrafe delle concessioni di medaglie al valor di marina ed al merito di marina e ne fanno annotazione nei certificati di rito da rilasciarsi su richiesta dell'autorità giudiziaria, e dispongono per quanto previsto dall'articolo 19, secondo comma.

     3. Le sentenze di condanna che comportano la interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, pronunciate a carico di coloro che hanno ottenuto le medaglie di cui al presente decreto, vengono inviate in copia, a cura delle cancellerie delle autorità giudiziarie competenti, al gabinetto del Ministro della difesa entro il termine di trenta giorni da quando sono divenute definitive; di tale comunicazione la competente cancelleria fa espressa menzione sulla predetta copia.

 

          Art. 17.

     La riabilitazione del condannato ripristina a tutti gli effetti, dal giorno in cui è pronunciata, le perdute concessioni di ricompensa di cui al presente decreto. [15]

     Qualora la privazione di dette ricompense derivi dalla perdita della cittadinanza o del grado militare, il riacquisto della cittadinanza e la reintegrazione del grado producono, a riguardo di esse, i medesimi effetti della riabilitazione.

 

          Art. 18. [16]

     1. Le disposizioni sulla riabilitazione militare contenute nella legge 13 giugno 1935, n. 1116, e le norme speciali per la riabilitazione dei condannati che hanno compiuto atti di valore militare o civile di cui al regio decreto-legge 4 maggio 1936, n. 879, si applicano anche a coloro che hanno conseguito, in conformità delle disposizioni, una medaglia per il valor di marina o al merito di marina.

     2. Sono esclusi da ogni beneficio coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 8 del regio decreto-legge 4 maggio 1936, n. 879.

     3. Il Ministero della difesa, su istanza dell'interessato o a richiesta dell'autorità competente, attesta, mediante apposito certificato, il concorso delle condizioni prescritte per ottenere i benefici previsti dalle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.

 

          Art. 19.

     A cura del Ministero della difesa viene data pubblicazione delle singole concessioni di medaglie al valor di marina ed al merito di marina mediante inserzione nel Foglio d'ordini Marina e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. [17]

     Al comune di nascita del decorato spetta l'obbligo di portare a conoscenza della popolazione ogni concessione con apposita affissione nell'albo pretorio ed anche con l'inserzione nelle pubblicazioni che eventualmente emanino dall'amministrazione comunale, e con ogni altro mezzo ritenuto opportuno.

 

          Art. 20.

     Le presenti disposizioni sostituiscono ed abrogano quelle sinora in vigore in materia di concessione di ricompense per atti di coraggio e di filantropia compiuti in mare.

 


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2]  Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 16 luglio 1997, n. 361.

[3]  Comma così sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 9 maggio 1969, n. 397.

[4]  Articolo inserito dall'art. 2 del D.P.R. 9 maggio 1969, n. 397.

[5]  Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 9 maggio 1969, n. 397.

[6]  Articolo così sostituito dall'art. unico del D.P.R. 21 ottobre 1950, n. 1081.

[7]  Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 16 luglio 1997, n. 361.

[8]  Articolo già sostituito dall'art. unico del D.P.R. 21 ottobre 1950, n. 1081 e così ulteriormente sostituito dall'art. 3 del D.P.R. 16 luglio 1997, n. 361.

[9]  Articolo così sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 16 luglio 1997, n. 361.

[10]  Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 10 dicembre 2001, n. 479.

[11]  Articolo così sostituito dall'art. 5 del D.P.R. 16 luglio 1997, n. 361.

[12]  Comma così sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 10 dicembre 2001, n. 479.

[13]  Comma così sostituito dall'art. 6 del D.P.R. 16 luglio 1997, n. 361.

[14]  Articolo così sostituito dall' art. 7 del D.P.R. 16 luglio 1997, n. 361.

[15]  Comma così sostituito dall' art. 8 del D.P.R. 16 luglio 1997, n. 361.

[16]  Articolo così sostituito dall'art. 9 del D.P.R. 16 luglio 1997, n. 361.

[17]  Comma così sostituito dall'art. 10 del D.P.R. 16 luglio 1997, n. 361.