§ 98.1.29335 - D.L. 14 luglio 1997, n. 214 .
Prosecuzione della partecipazione italiana alle iniziative internazionali in favore dell'Albania


Settore:Normativa nazionale
Data:14/07/1997
Numero:214


Sommario
Art. 1.      1. A decorrere dall'11 luglio 1997 e fino al 12 agosto 1997, è autorizzata l'ulteriore prosecuzione della partecipazione di un contingente militare delle Forze armate [...]
Art. 2.      1. Al maggiore onere di lire 16.301 milioni, di cui all'articolo 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello [...]
Art. 3.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.29335 - D.L. 14 luglio 1997, n. 214 [1] .

Prosecuzione della partecipazione italiana alle iniziative internazionali in favore dell'Albania

(G.U. 14 luglio 1997, n. 162)

 

     Art. 1.

     1. A decorrere dall'11 luglio 1997 e fino al 12 agosto 1997, è autorizzata l'ulteriore prosecuzione della partecipazione di un contingente militare delle Forze armate italiane alla Forza multinazionale di protezione in Albania, in attuazione della risoluzione n. 1114, in data 19 giugno 1997, del Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

     2. Al contingente di cui al comma 1, anche in materia di trattamento economico, si applicano le disposizioni del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.

 

          Art. 2.

     1. Al maggiore onere di lire 16.301 milioni, di cui all'articolo 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando per lire 5.500 milioni l'accantonamento relativo al Ministero della difesa, per lire 5.500 milioni l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e per lire 5.301 milioni l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri [2] .

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche compensative.

 

          Art. 3.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 31 luglio 1997, n. 260. Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2]  Comma sostituito dalla legge di conversione e così modificato con errata-corrige pubblicato nella G.U. 7 agosto 1997, n. 183.