§ 98.1.28572 - D.L. 18 febbraio 1994, n. 113 .
Provvedimenti urgenti per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna, in attuazione dell'art. 13 dello statuto speciale.


Settore:Normativa nazionale
Data:18/02/1994
Numero:113


Sommario
Art. 1.  Provvedimenti urgenti
Art. 2.  Interventi nel settore delle attività produttive
Art. 3.  Interventi per la contiguità territoriale del sistema dei trasporti
Art. 4.  Disposizioni finanziarie
Art. 5.  Entrata in vigore


§ 98.1.28572 - D.L. 18 febbraio 1994, n. 113 [1].

Provvedimenti urgenti per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna, in attuazione dell'art. 13 dello statuto speciale.

(G.U. 21 febbraio 1994, n. 42)

 

     Art. 1. Provvedimenti urgenti

     1. In attesa dell'emanazione di un complesso di norme per la disciplina della formulazione ed attuazione del piano organico previsto dall'art. 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, la Regione Sardegna dispone provvedimenti urgenti con le risorse finanziarie assegnate dal presente decreto, al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale della regione, ed in particolare il recupero delle situazioni di crisi e il sostegno dei livelli occupazionali nelle aree maggiormente colpite.

     2. All'attuazione degli interventi previsti dal presente decreto provvede la Regione autonoma della Sardegna.

     3. La ripartizione delle somme autorizzate dal presente decreto è stabilita nel programma degli interventi formulato dalla regione e approvato dal CIPE.

     4. Le somme stanziate saranno versate annualmente alla stessa regione, che istituirà per esse una contabilità speciale, ripartita secondo i titoli di spesa corrispondenti agli interventi autorizzati.

     5. Gli interessi attivi maturati sulle somme iscritte nella contabilità speciale saranno utilizzati per la costituzione di un fondo di riserva da impiegare per le spese impreviste e per l'aggiornamento dei progetti di intervento.

     6. Con i provvedimenti urgenti da disporre con le risorse del presente decreto vanno definiti:

     a) la promozione delle strutture e delle attrezzature di formazione professionale, sia a livello universitario, che post-universitario, per adattarle allo sviluppo delle tecnologie più avanzate ed alla collocazione dei prodotti sardi sui mercati internazionali, raccordandola anche, mediante convenzioni, all'attività promozionale svolta dall'Istituto per il commercio con l'estero;

     b) la promozione dello sviluppo delle attività produttive, con particolare riguardo alle politiche di ammodernamento, diversificazione e ampliamento delle stesse, a partire da quelle esistenti principalmente nei settori chimico, metallurgico, minerario, energetico e della carta;

     c) il miglioramento quantitativo e qualitativo dei servizi, compresi quelli erogati dalla pubblica amministrazione;

     d) l'adeguamento della dotazione infrastrutturale alle esigenze dello sviluppo economico e sociale, con particolare riferimento al settore dei trasporti;

     e) l'erogazione di agevolazioni di cui all'art. 2.

 

          Art. 2. Interventi nel settore delle attività produttive

     1. La regione può concedere agevolazioni ai soggetti operanti nei settori turistico-alberghiero, dell'industria, dei trasporti e dei servizi alla produzione, al fine di, tra l'altro, incentivare il reinvestimento degli utili e di altre provvidenze in Sardegna, anche per programmi di ricerca e innovazione tecnologica dei citati soggetti.

     2. Le forme, le modalità, le misure, le garanzie ed i controlli relativi alle agevolazioni indicate al comma 1 sono determinati dal programma di cui all'art. 1.

     3. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono cumulabili con altre provvidenze creditizie o contributive previste dalla normativa regionale, statale o comunitaria, che abbiano finalità analoghe, purchè l'ammontare della contribuzione non sia superiore al massimale U.E. di aiuto calcolato in "equivalente sovvenzione netto".

     4. La concessione di tali provvidenze in misura superiore comporterà, pertanto, la decadenza del diritto di godere dell'agevolazione e l'obbligo dei soggetti di rifondere le somme erogate, maggiorate degli interessi semplici calcolati al tasso legale.

     5. La Società finanziaria industriale Rinascita Sardegna S.p.a. (SFIRS), oltre ai compiti previsti dall'art. 29 della legge 11 giugno 1962, n. 588, è altresì autorizzata ad operare, avvalendosi anche delle agevolazioni di cui al presente decreto, investimenti in settori innovativi, mediante la promozione d'iniziative imprenditoriali, l'analisi di progetti, l'assistenza all'avvio dell'impresa ed ogni altra attività connessa. La SFIRS è altresì autorizzata ad operare nei settori dei servizi, del turismo e dell'agricoltura.

     6. Gli eventuali aumenti di capitale deliberati dalla SFIRS possono essere sottoscritti dalla regione, anche a valere sugli stanziamenti disposti dal presente decreto.

     7. La Società iniziative Sardegna S.p.a (INSAR) è autorizzata a realizzare le iniziative di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, anche a favore dei lavoratori disoccupati nel limite massimo del 50% per ciascuna iniziativa, nonchè in favore di lavoratori in cerca di prima occupazione. Fermi restando gli attuali fini istituzionali, i nuovi interventi dell'INSAR S.p.a. dovranno essere orientati prioritariamente al sostegno di iniziative in settori rilevanti per lo sviluppo economico della Sardegna, in armonia con le linee guida della programmazione regionale e con le direttive del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     8. La Regione Sardegna è autorizzata a partecipare al capitale sociale dell'INSAR S.p.a. attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale della medesima società.

     9. Al fine del più efficace inserimento del Credito industriale sardo (C.I.S.) S.p.a. nella strategia generale di sviluppo dell'isola, la partecipazione azionaria già detenuta nel predetto ente creditizio dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno e conferita al Ministero del tesoro con l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, emanato in applicazione dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488, verrà collocata entro il 1994 sul mercato, diffondendone il possesso presso gli investitori.

     10. La società costituita ai sensi dell'art. 5 della legge 27 giugno 1985, n. 351, potrà avvalersi delle dotazioni finanziarie di cui al presente decreto, anche sotto forma di aumento del capitale sociale alla cui sottoscrizione partecipi la Regione Sardegna.

 

          Art. 3. Interventi per la contiguità territoriale del sistema dei trasporti

     1. Le azioni e gli interventi promossi con le risorse finanziarie individuate con il presente decreto sono coordinate con il piano regionale dei trasporti, adottato dalla regione ai sensi dell'art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, nonchè con gli interventi delle amministrazioni dello Stato, di enti e società per azioni di cui al decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35. Gli interventi adottati d'intesa con il Ministero dei trasporti e della navigazione costituiranno parte integrante dell'aggiornamento del Piano generale dei trasporti e dei programmi predisposto da soggetti pubblici e privati, operanti nel settore dei servizi nazionali di trasporto terrestre, marittimo ed aereo che interessano la Sardegna.

     2. Al fine di conseguire l'obiettivo della contiguità territoriale tra la Sardegna e il Continente, in coerenza con il Piano generale dei trasporti e successivi aggiornamenti, il Ministero dei trasporti e della navigazione e la regione stipuleranno un accordo di programma con tutti i soggetti pubblici e privati operanti nel comparto, per realizzare un sistema di servizi di trasporto integrato, intermodale ed interconnesso con quello della penisola, fermi restando gli impegni relativi ai collegamenti marittimi disciplinati dalla vigente normativa nazionale.

     3. Per l'attuazione dell'accordo di cui al comma 2, verranno stipulati specifici contratti di servizio, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia. La tariffa va disciplinata dallo Stato con criteri unitari.

     4. In attuazione dell'art. 53 dello statuto speciale, il programma dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS), relativo al piano decennale della viabilità di grande comunicazione e i relativi stralci, nonchè i programmi delle Ferrovie dello Stato S.p.a. e degli altri soggetti partecipanti all'accordo di programma, vengono approvati dai Ministri interessati, sentita la regione autonoma della Sardegna, che ne verificano la corrispondenza con le indicazioni e le finalità di cui all'art 1.

 

          Art. 4. Disposizioni finanziarie

     1. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente decreto, è autorizzata, per il periodo 1994-1998, la spesa complessiva di lire 910 miliardi, di cui lire 150 miliardi per l'anno 1994 e lire 190 miliardi per ciascuno degli anni dal 1995 al 1998.

     2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 per il triennio 1994-1996, pari a lire 150 miliardi nel 1994 e lire 190 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 5. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 23 giugno 1994, n. 402, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.