§ 98.1.28475 - D.L. 19 ottobre 1993, n. 420 .
Disposizioni urgenti in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali e degli organi degli altri enti locali, conseguente a [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:19/10/1993
Numero:420


Sommario
Art. 1.      1. Al comma 1 dell'art. 15-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla [...]
Art. 2.      1. Al primo periodo del comma 3 dell'art. 15-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con [...]
Art. 3.      1. Al comma 4 dell'art. 15-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla [...]
Art. 4.      1. Dopo il comma 6 dell'art. 15-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, [...]
Art. 5.      1. Le disposizioni di cui al comma 3, nonchè quelle di cui ai commi 6-bis e 6-ter dell'art. 15-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'art. 1 del [...]
Art. 6.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.28475 - D.L. 19 ottobre 1993, n. 420 [1].

Disposizioni urgenti in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali e degli organi degli altri enti locali, conseguente a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso.

(G.U. 20 ottobre 1993, n. 247)

 

     Art. 1.

     1. Al comma 1 dell'art. 15-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia e di componente delle rispettive giunte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti, nonchè di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte.".

 

          Art. 2.

     1. Al primo periodo del comma 3 dell'art. 15-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, come modificato dall'art. 2, comma 2, della legge 23 aprile 1993, n. 120, dopo le parole: "da dodici a diciotto mesi" sono aggiunte le seguenti: ", prorogabili fino a un massimo di trenta mesi quando se ne ravvisi la necessità al fine di assicurare il buon andamento delle amministrazioni e il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati.".

     2. Dopo il comma 3 dell'art. 15-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, come modificato dall'art. 2, comma 2, della legge 23 aprile 1993, n. 120, è inserito il seguente:

     "3-bis. Il provvedimento con il quale si dispone l'eventuale proroga della durata dello scioglimento a norma del comma 3 è adottato entro le date indicate nell'art. 2, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, come sostituito dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 febbraio 1993, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1993, n. 120. Si osservano le procedure e le modalità stabilite dal comma 2.".

 

          Art. 3.

     1. Al comma 4 dell'art. 15-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità di organizzazione e funzionamento della commissione per l'esercizio delle attribuzioni ad essa conferite.".

 

          Art. 4.

     1. Dopo il comma 6 dell'art. 15-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, sono inseriti i seguenti:

     "6-bis. Quando in relazione alle situazioni indicate nel comma 1 sussiste la necessità di assicurare il regolare funzionamento dei servizi degli enti nei cui confronti è stato disposto lo scioglimento, il prefetto, su richiesta della commissione straordinaria di cui al comma 4, può disporre, anche in deroga alle norme vigenti, l'assegnazione in via temporanea di personale amministrativo e tecnico di amministrazioni ed enti pubblici, previa intesa con gli stessi, ove occorra anche in posizione di sovraordinazione.

     6-ter. Per far fronte a situazioni di gravi disservizi e per avviare la sollecita realizzazione di opere pubbliche indifferibili, la commissione straordinaria di cui al comma 4, entro il termine di sessanta giorni dall'insediamento, adotta un piano di priorità degli interventi anche con riferimento a progetti già approvati e non eseguiti. La relativa deliberazione, esecutiva a norma di legge, è inviata entro dieci giorni al prefetto il quale, sentito il comitato provinciale della pubblica amministrazione opportunamente integrato con i rappresentanti di uffici tecnici delle amministrazioni statali, regionali o locali, trasmette gli atti all'amministrazione regionale territorialmente competente per il tramite del commissario del Governo o alla Cassa depositi e prestiti, che provvedono alla dichiarazione di priorità di accesso ai contributi e finanziamenti a carico degli stanziamenti comunque destinati agli investimenti degli enti locali. Le disposizioni del presente comma si applicano ai predetti enti anche in deroga all'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni e integrazioni limitatamente agli importi totalmente ammortizzabili con contributi statali o regionali ad essi effettivamente assegnati.".

 

          Art. 5.

     1. Le disposizioni di cui al comma 3, nonchè quelle di cui ai commi 6-bis e 6-ter dell'art. 15-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, come modificato dall'art. 2, comma 2, della legge 23 aprile 1993, n. 120, e come ulteriormente modificato e integrato dal presente decreto, si applicano anche nei confronti degli enti i cui organi risultino sciolti a norma del citato art. 15-bis alla data di entrata in vigore del presente decreto. Dalla stessa data decorre il termine di sessanta giorni previsto dal comma 6-ter del predetto art. 15-bis.

 

          Art. 6.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 11 febbraio 1994, n. 108, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.