| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 41. Enti locali e Regioni | 
| Capitolo: | 41.1 disciplina generale | 
| Data: | 25/02/1993 | 
| Numero: | 42 | 
| Sommario | 
| Art. 1. | 
| Art. 2. | 
| Art. 3. 1. | 
| Art. 4. 1. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali, il cui mandato è scaduto nel secondo semestre del 1992 o che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere rinnovati per [...] | 
| Art. 5. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge | 
§ 41.1.161 - D.L. 25 febbraio 1993, n. 42. [1]
Disposizioni urgenti per l'accorpamento dei turni delle elezioni amministrative e per lo svolgimento delle elezioni dei consigli comunali e provinciali fissate per il 28 marzo 1993.
(G.U. 25 febbraio 1993, n. 46).
1. [4].
     2. Il comma 8 dell'articolo 39 della 
     1. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali, il cui mandato è scaduto nel secondo semestre del 1992 o che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, si svolgono con il primo turno elettorale utile previsto dall'articolo 1 della 
     2. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali già fissate per domenica 28 marzo 1993 ai sensi della 
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dalla 
[2] Sostituisce l'art. 1 della 
[3] Sostituisce l'art. 2 della 
[4] Sostituisce il comma 4, art. 39, della 
[5] Comma così sostituito dalla