§ 98.1.28149 - D.L. 6 dicembre 1989, n. 388 .
Misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile.


Settore:Normativa nazionale
Data:06/12/1989
Numero:388


Sommario
Art. 1.  Divieto di vendita e impiego di diserbanti
Art. 2.  Prodotti sostitutivi
Art. 3.  Assistenza tecnica agli agricoltori
Art. 4.  Tutela amministrativa delle acque sotterranee
Art. 5.  Pozzi d'acqua
Art. 6.  Classificazione delle acque
Art. 7.  Scarichi idrici
Art. 8.  Tassa di concessione governativa sulla produzione di fitofarmaci
Art. 9.  Mappatura degli impianti di acquedotto
Art. 10.  Relazione annuale
Art. 11.  Approvigionamento idrico alternativo
Art. 12.  Finanziamento dei progetti per il rifornimento idrico alternativo
Art. 13.  Potenziamento dei ruoli del personale del Ministero della sanità
Art. 14.  Competenze delle regioni a statuto speciale e province autonome
Art. 15.  Sanzioni
Art. 16.  Aggiornamento del piano regolatore degli acquedotti
Art. 17.  Entrata in vigore


§ 98.1.28149 - D.L. 6 dicembre 1989, n. 388 [1].

Misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile.

(G.U. 7 dicembre 1989, n. 286)

 

     Art. 1. Divieto di vendita e impiego di diserbanti

     1. Per le fattispecie di cui agli articoli 17, comma 3, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, nelle zone di protezione di sorgenti, pozzi e punti di presa di acqua utilizzata da imprese acquedottistiche sono vietati la vendita e ogni tipo di impiego di sostanze attive diserbanti, per le quali i controlli analitici di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, abbiano rilevato il superamento della concentrazione di 0,1 microgrammi per litro per ciascuna sostanza.

     2. La zona di protezione è delimitata dalla regione interessata in relazione alla situazione di vulnerabilità e rischio delle risorse idriche.

 

          Art. 2. Prodotti sostitutivi

     1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, del Ministro della sanità, sentita la commissione di cui all'art. 4 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, sono individuate le sostanze attive utilizzabili nelle zone di cui all'art. 1 come prodotti sostitutivi di quelli vietati e le eventuali particolari modalità di impiego.

     2. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'ambiente, in relazione al progressivo miglioramento della qualità delle acque può essere nuovamente consentito l'uso e la vendita delle sostanze di cui all'art. 1, tenuto conto di specifiche esigenze agronomiche locali, condizionatamente all'osservanza di precise modalità di impiego da indicarsi nello stesso decreto e comunque tali da assicurare il mantenimento della qualità delle risorse idriche.

 

          Art. 3. Assistenza tecnica agli agricoltori

     1. Nell'ambito delle azioni da realizzare in attuazione del piano nazionale di lotta fitopatologica integrata, di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste adotta, in collaborazione con le regioni, le misure dirette a promuovere la tutela ed il recupero ambientale con la diffusione di tecniche colturali finalizzate al razionale e coerente impiego dei presidi sanitari, salvaguardando altresì le esigenze economiche e di produttività delle colture.

 

          Art. 4. Tutela amministrativa delle acque sotterranee

     1. L'art. 94 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è sostituito dal seguente:

     "Art. 94. - La ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica amministrazione in tutto il territorio nazionale.

     L'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee devono essere compatibili con la capacità di ricarica dell'acquifero in ciascun bacino.

     Qualora sia accertato l'abbassamento del livello delle falde e nei periodi di siccità, l'amministrazione competente può ridurre l'estrazione di acque sotterranee in proporzione ai quantitativi estraibili in base a regolare titolo".

 

          Art. 5. Pozzi d'acqua

     1. Le regioni, sentiti i comuni interessati, stabiliscono le misure di tutela dei pozzi d'acqua privati destinati al consumo umano.

     2. I proprietari e i possessori di pozzi di cui al comma 1 sono obbligati almeno ogni anno a sottoporre i pozzi e le acque utilizzate a controlli sanitari a loro spese, secondo le modalità indicate dalle regioni.

 

          Art. 6. Classificazione delle acque

     1. Il primo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515, è sostituito dai seguenti:

     "Le acque dolci superficiali per essere utilizzate o destinate alla produzione di acqua potabile devono essere comunque classificate da ciascuna regione nelle categorie A1, A2 e A3, entro il 31 dicembre 1989.

     Le suddette categorie corrispondono a tre diverse classi di qualità di acque superficiali, le cui caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche sono indicate nell'allegato al presente decreto".

 

          Art. 7. Scarichi idrici

     1. I parametri "pesticidi clorurati" e "pesticidi fosforati" di cui rispettivamente ai numeri 46 e 47 della tabella A ed ai numeri 44 e 45 della tabella C allegate alla legge 10 maggio 1976, n. 319, sono sostituiti come segue:

 

"Parametri

Concentrazioni

Note

Pesticidi totali (esclusi quelli fosforati, compresi PCB e PCT) mg/1

0,05

C1/L1 + C2/L2 ≤ 1

Pesticidi fosforati mg/1

0,1

Fermo restando che il limite fissato per i due parametri non deve essere superato, la somma dei rapporti tra la concentrazione e la relativa concentrazione limite non deve superare il valore di 1

 

     Tenuto contro delle nuove conoscenze scientifiche e per migliorare la tutela delle acque, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sono integrate e modificate la tabella A e la tabella C di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319”.

     2. Tenuto conto delle nuove conoscenze scientifiche e per migliorare la tutela delle acque, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sono integrate e modificate le tabella A e C allegate alla legge 10 maggio 1976, n. 319.

 

          Art. 8. Tassa di concessione governativa sulla produzione di fitofarmaci

     1. Al titolo III, Igiene-Sanità, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo il numero 6 è aggiunto il seguente:

 

"Numero d'ordine

Indicazione degli atti soggetti a tasse

Ammontare delle tasse

Modo di pagamento

Note

6–bis

1. Autorizzazione ad attivare uno stabilimento per la produzione di presidi sanitari (art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 2963, n. 441, ed articoli 6, 7 ed 8 del regolamento approvato con D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255):

 

 

Le tasse di rilascio previste dai sottonumeri 1 e 2 sono dovute anche per ogni variazione delle autorizzazioni e delle registrazioni.

 

a) tassa di rilascio

1.500.000

ordinario

Le tasse annuali dei sottonumeri 1 e 2 sono dovute entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.

 

b) tassa annuale

500.000

ordinario

 

 

 

 

 

 

 

2. Registrazione di presidi sanitari (art. 6 della citata legge n. 283 del 1962, modificata dalla legge n. 441 del 1963, ed articoli 12, 13 e 14 del regolamento approvato con il citato D.P.R. n. 1255 del 1968); per ogni tipo di prodotto:

 

 

Il mancato pagamento comporta la revoca delle autorizzazioni e registrazioni".

 

a) tassa di rilascio

1.000.000

ordinario

 

 

b) tassa annuale

500.000

ordinario

 

 

     2. Per l'anno in corso le tasse annuali devono essere corrisposte entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

          Art. 9. Mappatura degli impianti di acquedotto

     1. Per permettere in sede locale un efficace e puntuale controllo igienico-sanitario sulle acque destinate al consumo umano, i soggetti gestori di impianti di acquedotto, su conformi direttive delle autorità regionali da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, redigono e trasmettono, entro i successivi due anni, alle unità sanitarie locali, ai presidi e servizi multizonali di prevenzione, ai comuni ed alle regioni territorialmente interessati la mappatura delle opere di attingimento, di trasporto, di raccolta, di trattamento e di distribuzione dell'acqua fornita all'utenza.

     2. La relativa documentazione e i periodici aggiornamenti sono trasmessi dalle regioni ai Ministeri della sanità, dell'ambiente e dei lavori pubblici.

 

          Art. 10. Relazione annuale

     1. Le regioni trasmettono ai Ministeri della sanità, dell'ambiente e dei lavori pubblici, entro il 31 gennaio di ogni anno, una dettagliata relazione sullo stato di applicazione delle disposizioni di settore, sulle problematiche d'ordine igienico-sanitario, ambientale ed acquedottistiche evidenziatesi od ipotizzabili a breve, medio e lungo periodo, sulle eventuali carenze emerse e sui rimedi proponibili per eliminarle.

 

          Art. 11. Approvigionamento idrico alternativo

     1. I piani per l'approvvigionamento idrico alternativo ed i relativi progetti di intervento nelle zone interessate dall'inquinamento da diserbanti, proposti dalle regioni ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, sono approvati dalla Conferenza interregionale permanente per il risanamento e la tutela del bacino idrografico del fiume Po, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 gennaio 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1988, nei limiti complessivi di spesa di cui all'art. 12.

     2. Gli interventi e le opere da finanziare a norma del comma 1 debbono perseguire i seguenti obiettivi:

     a) installazione di unità di potabilizzazione a carboni attivi sugli impianti di acquedotto;

     b) interconnessione degli acquedotti eroganti acqua non conforme con acquedotti limitrofi indenni, previa esclusione delle fonti di approvvigionamento maggiormente inquinate:

     c) ristrutturazione e potenziamento degli acquedotti esistenti mediante perforazione di nuovi pozzi;

     d) realizzazione, nei casi in cui sia necessario, di nuovi acquedotti.

     3. La composizione della Conferenza di cui al comma 1 è integrata, in via permanente, dal Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, nonchè, limitatamente alla discussione ed alla deliberazione relative agli interventi di cui al comma 1, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, dal presidente della giunta della regione Friuli-Venezia Giulia e dal presidente della regione Marche; il comitato tecnico della medesima Conferenza è integrato con i rappresentanti designati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile e dalle predette regioni.

 

          Art. 12. Finanziamento dei progetti per il rifornimento idrico alternativo

     1. Il fondo per la protezione civile, istituito con l'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, è integrato per l'anno 1989 dalla somma di lire 200 miliardi e per l'anno 1990 dalla somma di lire 375 miliardi per far fronte agli urgenti interventi, approvati con la procedura di cui all'art. 11, diretti ad assicurare la potabilizzazione delle acque ed a superare le situazioni di crisi idrica nelle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte e Veneto derivanti dalla contaminazione da diserbanti.

     2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, con i poteri di cui al secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938, provvede, con proprie ordinanze, emanate d'intesa con i Ministri dell'ambiente, della sanità e del tesoro, all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

     3. All'onore derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico del capitolo 7600 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1989 e corrispondente capitolo per l'anno 1990.

 

          Art. 13. Potenziamento dei ruoli del personale del Ministero della sanità

     1. Per far fronte alle esigenze dell'area igienico-sanitaria, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al presente decreto, le dotazioni organiche dei ruoli dei dirigenti del Ministero della sanità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, sono incrementate nelle misure di cui all'allegata tabella A. Sono altresì incrementate le dotazioni organiche dell'VIII e VII livello funzionale, nelle misure di cui all'allegata tabella B.

     2. I posti disponibili nelle qualifiche di primo dirigente, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono conferiti mediante concorso speciale per esami. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

     3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 800 milioni in ragione d'anno, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'art. 8.

     4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 14. Competenze delle regioni a statuto speciale e province autonome

     1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome di Trento e Bolzano.

 

          Art. 15. Sanzioni

     1. Chiunque impiega o vende sostanze attive diserbanti in violazione del divieto di cui all'art. 1 è punito con l'arresto fino a tre anni o con l'ammenda da lire duecentocinquantamila fino a cinque milioni.

 

          Art. 16. Aggiornamento del piano regolatore degli acquedotti

     1. E' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi, di cui lire 5 miliardi nell'anno 1989 e lire 5 miliardi nell'anno 1990, per l'aggiornamento e l'adeguamento, da parte del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e sentite le regioni, del piano regolatore generale degli acquedotti. Il relativo programma di studi e indagini è finalizzato prioritariamente alla individuazione a livello nazionale di aree a rischio di crisi idrica ed alla elaborazione di un piano di interventi organici ed integrati atti a prevenire le emergenze.

     2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico del capitolo 7014 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1989 e corrispondente capitolo per l'anno 1990.

 

          Art. 17. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

     Tabella A — (prevista dall'art. 13) Incremento delle dotazioni organiche dei ruoli dirigenziali del Ministero della sanità

     (Omissis)

 

     Tabella B — (prevista dall'art. 13)

     (Omissis)


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1 L. 5 aprile 1990, n. 71, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.