Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 12/09/1989 |
Numero: | 317 |
Sommario |
Art. 1. 1. All'art. 272 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni |
Art. 2. 1. Al quarto comma dell'art. 7 della legge 28 luglio 1984, n. 398, come modificato dall'art. 5 della legge 17 febbraio 1987, n. 29, è aggiunto, in fine, il seguente [...] |
Art. 3. 1. Le disposizioni dell'art. 1 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto |
Art. 4. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] |
§ 98.1.28138 - D.L. 12 settembre 1989, n. 317 [1].
Modifica della disciplina della custodia cautelare.
(G.U. 14 settembre 1989, n. 215)
1. All'art. 272 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il n. 2) del quarto comma è sostituito dal seguente:
"2) se dalla pronuncia della sentenza di primo grado sono decorsi tre mesi di custodia cautelare per i reati di cui al n. 2) del primo comma, sei mesi per i reati di cui al n. 3) del primo comma, un anno per i reati di cui al n. 4) del primo comma diversi da quelli di cui al n. 5) del terzo comma, un anno e sei mesi per i reati di cui al n. 5) del terzo comma, senza che sia intervenuta sentenza di condanna in grado di appello;";
b) il sesto comma è sostituito dal seguente:
"La durata complessiva della custodia cautelare non può superare:
cinque mesi per i reati di cui al primo comma, n. 1);
un anno per i reati di cui al primo comma, n. 2);
due anni per i reati di cui al primo comma, n. 3);
quattro anni per i reati di cui al primo comma, n. 4), lettera b), diversi da quelli di cui al terzo comma, n. 5);
sei anni per i reati di cui al terzo comma, n. 5).";
c) l'ottavo comma è sostituito dal seguente:
"La durata della custodia cautelare non può comunque superare i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza. A tal fine la pena dell'ergastolo è equiparata alla pena massima temporanea.";
d) nel nono comma le parole: "dei commi sesto e ottavo" sono sostituite dalle seguenti: "del comma ottavo".
1. Al quarto comma dell'art. 7 della
"Di esse non si tiene conto ai fini del computo della durata complessiva della custodia cautelare ai sensi del sesto comma dell'art. 272 del codice di procedura penale.".
1. Le disposizioni dell'art. 1 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1 della