§ 51.4.43 – L. 28 luglio 1984, n. 398.
Nuove norme relative alla diminuzione dei termini di carcerazione cautelare e alla concessione della libertà provvisoria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.4 giustizia ordinaria penale
Data:28/07/1984
Numero:398


Sommario
Art. 1.      L'articolo 255 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente
Art. 2.      L'articolo 271 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente
Art. 3.      L'articolo 272 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente
Art. 4.      Dopo l'art. 272-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente
Art. 5.      L'articolo 432-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente
Art. 6.      Nell'articolo 275 del codice di procedura penale, le parole: "nel quinto comma dell'art. 272", sono sostituite dalle seguenti: (Omissis)
Art. 7.      I termini previsti dall'art. 272 del codice di procedura penale, come modificati dalla presente legge, possono essere prorogati fino a un terzo, per la sola fase [...]
Art. 8.      Nell'articolo 277 del codice di procedura penale, dopo il primo comma, sono inseriti i seguenti
Art. 9.      L'articolo 277-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente
Art. 10.      Il primo comma dell'art. 365 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente
Art. 11.      Nel codice di procedura penale e nelle altre leggi le espressioni: "carcerazione preventiva", e: "custodia preventiva", sono sostituite dalla seguente: "custodia [...]
Art. 12.      Il terzo comma dell'art. 246 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente
Art. 13.      Dopo l'art. 254 del codice di procedura penale è inserito il seguente
Art. 14.      Dopo l'art. 254-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente
Art. 15.      Dopo l'art. 254-ter del codice di procedura penale è inserito il seguente
Art. 16.      Dopo l'art. 254-quater del codice di procedura penale è inserito il seguente
Art. 17.      Nell'articolo 257 del codice di procedura penale le parole: "nell'ultimo capoverso dell'art. 246", sono sostituite dalle seguenti: (Omissis)
Art. 18.      I commi primo e secondo dell'art. 263 del codice di procedura penale sono sostituiti rispettivamente dai seguenti
Art. 19.      L'articolo 263-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente
Art. 20.      Il terzo comma dell'art. 263-ter del codice di procedura penale è sostituito dal seguente
Art. 21.      Gli imputati che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovano sottoposti alle prescrizioni di cui al secondo comma dell'art. 282 e al secondo comma [...]
Art. 22.      Sono abrogati gli articoli 247 e 259 del codice di procedura penale; il terzo ed il quarto comma dell'art. 254 del codice di procedura penale; l'ultimo comma dell'art. [...]
Art. 23.      L'articolo 392-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente
Art. 24.      Nel primo comma dell'art. 393 del codice di procedura penale le parole: "e con la facoltà preveduta dall'art. 259" sono soppresse
Art. 25.      L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1955, n. 666, è sostituito dal seguente
Art. 26.      L'articolo 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, numero 625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, è sostituito dal seguente
Art. 27.      Sono abrogati gli articoli 18 e 31 della legge 12 agosto 1982, n. 532
Art. 28.      Sono abrogati l'art. 1 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e ogni altra disposizione, in atto precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, recante divieti [...]
Art. 29.      L'articolo 10 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, è abrogato
Art. 30.      Per gli imputati nei cui confronti alla data di entrata in vigore della presente legge sono già stati emessi provvedimenti di cattura o di arresto o che, comunque, a [...]


§ 51.4.43 – L. 28 luglio 1984, n. 398.

Nuove norme relative alla diminuzione dei termini di carcerazione cautelare e alla concessione della libertà provvisoria.

(G.U. 1 agosto 1984, n. 210).

 

     Art. 1.

     L'articolo 255 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 2.

     L'articolo 271 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 3.

     L'articolo 272 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 4.

     Dopo l'art. 272-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 5.

     L'articolo 432-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 6.

     Nell'articolo 275 del codice di procedura penale, le parole: "nel quinto comma dell'art. 272", sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).

 

          Art. 7.

     I termini previsti dall'art. 272 del codice di procedura penale, come modificati dalla presente legge, possono essere prorogati fino a un terzo, per la sola fase istruttoria, dal tribunale competente ai sensi dell'art. 263-ter del codice di procedura penale, su istanza motivata del giudice istruttore, limitatamente ai delitti previsti dagli articoli 416-bis e 630 del codice penale e dall'art. 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nonché per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale.

     L'istanza del giudice istruttore è comunicata al pubblico ministero e all'imputato.

     I termini previsti dall'art. 272 del codice di procedura penale possono essere altresì prorogati fino alla metà per la fase intercorrente tra la pronuncia della sentenza di primo grado e quella di appello, su istanza motivata del pubblico ministero con ordinanza della sezione istruttoria presso la corte d'appello, limitatamente ai delitti di cui al terzo comma, n. 5), del predetto articolo. L'istanza è comunicata al giudice e all'imputato [1].

     Le proroghe di cui ai commi primo e terzo possono essere disposte quando sono giustificate da oggettive necessità processuali. Di esse non si tiene conto ai fini del computo della durata complessiva della custodia cautelare ai sensi del sesto comma dell'art. 272 del codice di procedura penale [2].

     Contro le ordinanze che decidono sulle istanze previste dai commi precedenti può essere proposto ricorso per Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione [3].

 

          Art. 8.

     Nell'articolo 277 del codice di procedura penale, dopo il primo comma, sono inseriti i seguenti:

     (Omissis).

     Il terzo e il quarto comma dell'art. 277 del codice di procedura penale sono abrogati.

 

          Art. 9.

     L'articolo 277-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 10.

     Il primo comma dell'art. 365 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 11.

     Nel codice di procedura penale e nelle altre leggi le espressioni: "carcerazione preventiva", e: "custodia preventiva", sono sostituite dalla seguente: "custodia cautelare".

 

          Art. 12.

     Il terzo comma dell'art. 246 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 13.

     Dopo l'art. 254 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 14.

     Dopo l'art. 254-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 15.

     Dopo l'art. 254-ter del codice di procedura penale è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 16.

     Dopo l'art. 254-quater del codice di procedura penale è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 17.

     Nell'articolo 257 del codice di procedura penale le parole: "nell'ultimo capoverso dell'art. 246", sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).

 

          Art. 18.

     I commi primo e secondo dell'art. 263 del codice di procedura penale sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

     (Omissis).

 

          Art. 19.

     L'articolo 263-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 20.

     Il terzo comma dell'art. 263-ter del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 21.

     Gli imputati che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovano sottoposti alle prescrizioni di cui al secondo comma dell'art. 282 e al secondo comma dell'art. 284 del codice di procedura penale, imposte ai sensi dell'ultima parte del terzo comma dell'art. 254 del codice di procedura penale nel testo in atto sino all'entrata in vigore della presente legge, sono ad ogni effetto in libertà provvisoria; il giudice può revocare o modificare le prescrizioni suddette. Conservano efficacia i provvedimenti con i quali è già stata applicata la misura dell'arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza; si applicano l'ultimo comma dell'art. 254-bis del codice di procedura penale e l'ultimo comma dell'art. 254-quater dello stesso codice.

     Alle richieste di riesame già proposte dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le norme precedentemente in vigore, se più favorevoli all'imputato.

 

          Art. 22.

     Sono abrogati gli articoli 247 e 259 del codice di procedura penale; il terzo ed il quarto comma dell'art. 254 del codice di procedura penale; l'ultimo comma dell'art. 266, e il terzo comma dell'art. 279 dello stesso codice.

 

          Art. 23.

     L'articolo 392-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 24.

     Nel primo comma dell'art. 393 del codice di procedura penale le parole: "e con la facoltà preveduta dall'art. 259" sono soppresse.

 

          Art. 25.

     L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1955, n. 666, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 26.

     L'articolo 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, numero 625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 27.

     Sono abrogati gli articoli 18 e 31 della legge 12 agosto 1982, n. 532.

 

          Art. 28.

     Sono abrogati l'art. 1 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e ogni altra disposizione, in atto precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, recante divieti alla facoltà di concessione della libertà provvisoria.

 

          Art. 29.

     L'articolo 10 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, è abrogato.

 

          Art. 30.

     Per gli imputati nei cui confronti alla data di entrata in vigore della presente legge sono già stati emessi provvedimenti di cattura o di arresto o che, comunque, a tale data si trovano in stato di custodia cautelare, le disposizioni degli articoli 2, ultimo comma, 3, 4, 7 e 29 si applicano sei mesi dopo la pubblicazione della legge stessa nella Gazzetta Ufficiale e fino a tale data continuano ad osservarsi le disposizioni precedentemente in vigore.

     Successivamente, nei casi previsti dal primo comma l'applicazione dei nuovi termini di custodia cautelare opera a partire dalla fase processuale in corso. La durata della custodia cautelare non può comunque superare quella massima prevista dalle norme anteriori all'entrata in vigore della presente legge.


[1] Comma aggiunto dall'art. 5 della L. 17 febbraio 1987, n. 29.

[2] Comma aggiunto dall'art. 5 della L. 17 febbraio 1987, n. 29 e ora così modificato dall'art. 2 del D.L. 13 novembre 1989, n. 370.

[3] Comma aggiunto dall'art. 5 della L. 17 febbraio 1987, n. 29.