Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 27/04/1989 |
Numero: | 152 |
Sommario |
Art. 1. 1. Sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, sulle visite specialistiche e sulle altre prestazioni specialistiche, erogate nell'ambito del Servizio [...] |
Art. 2. 1. A decorrere dal 30 maggio 1989, sono esentati dal pagamento di tutte le quote di partecipazione alla spesa sanitaria |
Art. 3. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] |
§ 98.1.28110 - D.L. 27 aprile 1989, n. 152 [1].
Nuove disposizioni in materia di prestazioni sanitarie.
(G.U. 28 aprile 1989, n. 98)
1. Sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, sulle visite specialistiche e sulle altre prestazioni specialistiche, erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale in regime ambulatoriale presso strutture a gestione diretta o convenzionate, è dovuta una partecipazione alla spesa da parte degli assistiti nelle seguenti misure:
a) per le visite specialistiche: L. 15.000 per ogni visita;
b) per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, con esclusione del prelievo, e per le altre prestazioni diverse da quelle di cui alla lettera a): 30 per cento delle tariffe di cui al comma 2, con arrotondamento alle cento lire superiori e con un limite minimo di L. 1.000 e massimo di L. 30.000 per ogni branca specialistica e di L. 60.000 per più branche specialistiche contemporanee.
2. Con decreto del Ministro della sanità, da adottare entro il 29 aprile 1989, sono indicate le branche specialistiche e le relative prestazioni, con determinazione delle tariffe e della partecipazione alla spesa, in conformità ai criteri fissati al comma 1, lettera b).
3. Le richieste di prestazioni relative a branche specialistiche diverse devono essere formulate su prescrizioni distinte. Ogni prescrizione può contenere fino ad un massimo di dodici prestazioni della medesima branca.
4. Sulle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale sia in regime di ricovero ospedaliero, anche a ciclo diurno, escluse comunque quelle effettuate nei servizi di pronto soccorso, sia presso strutture a gestione diretta o convenzionate, con esclusione delle istituzioni convenzionate ai sensi dell'art. 26 della
5. Il pagamento delle quote di partecipazione di cui ai commi 1 e 4 è effettuato direttamente presso la struttura che eroga le prestazioni, secondo le modalità di versamento dalla medesima stabilite. Per le prestazioni ospedaliere presso le strutture a gestione diretta il pagamento può essere effettuato, secondo quanto stabilito con provvedimento della regione o della provincia autonoma, al momento della dimissione dal ricovero o successivamente. Per le strutture a gestione diretta i competenti organi dell'unità sanitaria locale dispongono l'assegnazione del personale necessario, anche in deroga alle norme vigenti sulla mobilità del personale.
6. La quota di partecipazione alla spesa farmaceutica di cui all'art. 1, comma 1, del
7. La quota di partecipazione alla spesa per le cure termali è determinata nella misura del 30 per cento delle tariffe convenzionate, con arrotondamento alle 500 lire superiori, con il limite di L. 30.000 per ciclo di cura. Con il decreto ministeriale di cui al comma 2 sono indicate le tariffe e le relative quote di partecipazione alla spesa. Per i lavoratori dipendenti che effettuano le cure termali al di fuori del periodo di ferie o di congedo ordinario la prestazione deve iniziare entro trenta giorni dalla richiesta del medico curante. Le prestazioni termali di natura preventiva erogate dall'INPS non danno titolo all'indennità economica di malattia.
8. Le disposizioni del presente articolo decorrono dal 3 maggio 1989. Da tale data è abrogato l'art. 6 del
1. A decorrere dal 30 maggio 1989, sono esentati dal pagamento di tutte le quote di partecipazione alla spesa sanitaria:
a) i cittadini cui sia riconosciuta dai comuni di residenza la condizione di indigenza di cui all'art. 32, primo comma, della Costituzione;
b) i titolari di pensione di vecchiaia con reddito imponibile lordo fino a lire sedici milioni, incrementato fino a lire ventidue milioni di reddito complessivo lordo in presenza del coniuge a carico ed in ragione di un ulteriore milione per ogni figlio a carico; non concorre alla determinazione del reddito l'unità immobiliare di proprietà, adibita dal pensionato ad abitazione propria o posseduta come residenza secondaria o comunque a disposizione, se costituente l'unica unità immobiliare posseduta;
c) i titolari di pensione sociale;
d) i familiari a carico dei soggetti indicati nelle lettere a), b) e c).
2. A decorrere dal 30 maggio 1989, è abrogata ogni altra esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria, con esclusione delle esenzioni riferite a forme morbose determinate, ai protocolli per la tutela della maternità, alle categorie di invalidi ed assimilati di cui alla normativa vigente, ai donatori di organi e di sangue in connessione con gli atti di donazione. Con decreto del Ministro della sanità, da adottare entro il 29 maggio 1989, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono individuate le forme morbose che danno titolo alla esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria ed è determinato l'ambito di applicazione di ogni singola esenzione.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della sanità e delle finanze, da adottare entro il 15 maggio 1989, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, nonchè le modalità di accertamento dei requisiti soggettivi ivi indicati. I comuni interessati possono avvalersi, ai fini dei necessari controlli, dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di finanza. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti tempi e modi per l'effettuazione di accertamenti fiscali nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 che abbiano ottenuto l'esenzione. Chiunque, con qualsiasi mezzo, ottiene indebitamente l'esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria, è punito ai sensi dell'art. 640, secondo comma, n. 1, del codice penale.
4. Fino alla data del 29 maggio 1989 le esenzioni previste per le prestazioni farmaceutiche si intendono estese ad ogni altra forma di partecipazione alla spesa sanitaria.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1 della