Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 25/03/1989 |
Numero: | 109 |
Sommario |
Art. 1. Adeguamento tariffario |
Art. 2. Disposizioni in materia di personale |
Art. 3. Investimenti |
Art. 4. Procedure |
Art. 5. Economicità della gestione |
Art. 6. Patrimonio dell'ente |
Art. 7. Entrata in vigore |
§ 98.1.28096 - D.L. 25 marzo 1989, n. 109 [1].
Disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari
(G.U. 29 marzo 1989, n. 73)
Art. 1. Adeguamento tariffario
1. Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le tariffe per il trasporto passeggeri, comprese quelle relative al comparto sociale, sono aumentate di una quota percentuale per ogni anno, anche al fine di provvedere al riequilibrio tariffario, in comparazione con le tariffe delle altre modalità di trasporto. Per l'anno 1989 la percentuale di aumento è stabilita nella misura media del 20 per cento, con effetto a decorrere dal 15 aprile 1989. Per gli anni successivi si provvede con decreto del Ministro dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di competenza.
2. L'aumento non può comunque portare ad eccedere, al termine del quinquennio, il livello tariffario comunitario. L'aumento delle tariffe relative al comparto sociale deve in ogni caso essere stabilito in misura tale da consentire la graduale riduzione dell'onere a carico del bilancio dello Stato, ai sensi del regolamento CEE n. 1191/69.
3. Le tariffe per il trasporto merci sono stabilite tenendo conto della concorrenzialità degli altri sistemi di trasporto, nonchè del tasso programmato di inflazione.
Art. 2. Disposizioni in materia di personale
1. Entro il 30 giugno 1989, l'ente Ferrovie dello Stato sottopone al Ministro dei trasporti, per l'approvazione, un programma contenente l'indicazione delle misure idonee a conseguire le seguenti finalità:
a) avvio al prepensionamento di una quota del personale dell'ente, tenuto conto delle dotazioni organiche, nei limiti dell'apposito stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989;
b) riduzione della copertura dei posti che si renderanno vacanti, al numero indicato come necessario nel programma medesimo;
c) sperimentazione contratta di riduzione di orario e proporzionalmente di retribuzione.
Art. 3. Investimenti
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ente Ferrovie dello Stato presenta al Ministro dei trasporti un piano indicante le priorità degli interventi per la realizzazione di infrastrutture. Il piano è approvato dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'art. 3 della
2. Con l'approvazione del piano di cui al comma 1 cessa l'applicazione delle precedenti disposizioni legislative incompatibili con le indicazioni contenute nel piano stesso.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ente Ferrovie dello Stato presenta al Ministro dei trasporti, per l'approvazione, il programma per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 18, della
Art. 4. Procedure
1. I progetti di infrastrutture di interesse nazionale riguardanti investimenti nel comparto ferroviario, presentati dall'ente Ferrovie dello Stato alla regione territorialmente competente, sono approvati, sentiti gli enti locali interessati, dalla regione stessa entro tre mesi dalla data di presentazione; i progetti così approvati hanno efficacia di variante agli strumenti urbanistici vigenti. Ove i progetti non vengano approvati, si applica la disposizione di cui all'art. 81, quarto comma, del
2. Le condizioni di contratto con terzi devono fare riferimento alla disciplina comunitaria per il settore e tenere conto, in particolare, dei prezzi medi unitari praticati nell'ambito della Comunità economica europea.
Art. 5. Economicità della gestione
1. Nel corso delle operazioni di ristrutturazione, l'ente Ferrovie dello Stato adotta prioritariamente misure organizzative e interventi tecnologici nel campo degli automatismi e dei sistemi di sicurezza, finalizzati all'aumento della capacità della rete ferroviaria e della velocità media. A tale scopo l'ente procede altresì alla riprogrammazione degli orari.
Art. 6. Patrimonio dell'ente
1. Il Ministro dei trasporti assicura l'integrale attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, terzo comma, della
2. Nel caso in cui risulti necessaria l'immediata disponibilità di singoli beni, compresi tra quelli di cui al predetto art. 1, terzo comma, della
Art. 7. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1 della