Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 24/03/1987 |
Numero: | 111 |
Sommario |
Art. 1. 1. Sono prorogati al 31 dicembre 1987 i sottoelencati termini stabiliti dal decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile [...] |
Art. 2. 1. Fino al 31 dicembre 1987 i piani regolatori o loro varianti, adottati dai comuni disastrati o gravemente danneggiati, sono approvati dalla regione entro centoventi [...] |
Art. 3. 1. All'art. 2, comma 2, lettera c), del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, dopo la parola [...] |
Art. 4. 1. Il saldo del 15 per cento di cui all'art. 15, comma 1, lettera c), della legge 14 maggio 1981, n. 219, è erogato entro novanta giorni dalla presentazione della [...] |
Art. 5. 1. La disposizione dell'art. 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, si applica anche a favore di coloro che, alla data del 31 marzo 1984, [...] |
Art. 6. 1. I proprietari delle unità immobiliari abusive, distrutte o danneggiate dal sisma, sono ammessi ai contributi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive [...] |
Art. 7. 1. I proprietari delle unità immobiliari danneggiate dall'evento sismico del 1962 individuati nei piani di recupero previsti nell'art. 28, secondo comma, della legge 14 [...] |
Art. 8. 1. La disposizione dell'art. 73, primo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, deve intendersi riferita anche a tutti gli atti di cessione, permuta o assegnazione in [...] |
Art. 9. 1. L'esecuzione di lavori di importo complessivo non superiore a 300 milioni, connessi ad opere di ricostruzione o di riparazione di immobili privati ai sensi della [...] |
Art. 10. 1. All'art. 8, comma 9, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, le parole "e che abbiano presentato domanda entro il 31 dicembre 1982" sono sostituite dalle seguenti "e che [...] |
Art. 11. 1. Nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia i prezzi delle tariffe ufficiali per la esecuzione di opere pubbliche o private di cui all'art. 14, secondo comma, della [...] |
Art. 12. 1. Gli oneri per i contributi previsti dall'art. 8, comma 5, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, sono a carico del fondo di cui all'art. 5 della legge 18 aprile 1984, [...] |
Art. 13. 1. Le disposizioni contenute nell'art. 3 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119, sono estese anche [...] |
Art. 14. 1. Hanno titolo ai contributi di cui all'art. 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, i proprietari delle unità abitative realizzate per [...] |
Art. 15. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] |
§ 98.1.27939 - D.L. 24 marzo 1987, n. 111 [1].
Proroga di termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia, nonchè altre disposizioni dirette ad accelerare lo sviluppo delle zone medesime.
(G.U. 25 marzo 1987, n. 70)
1. Sono prorogati al 31 dicembre 1987 i sottoelencati termini stabiliti dal
a) quello indicato nell'art. 1, comma 1, n. 4, concernente la presentazione degli elaborati e della documentazione, ad integrazione delle domande presentate entro il 31 marzo 1984, prevista nell'art. 14, secondo comma, della
b) quello indicato nell'art. 1, comma 6, concernente l'applicazione dell'art. 22 della
c) quello indicato nell'art. 1, comma 1, n. 2, concernente l'attuazione degli strumenti urbanistici nei comuni terremotati dichiarati sismici, anche in assenza dei programmi pluriennali di cui all'art. 13 della
d) quello indicato nell'art. 1, comma 4, relativo ai vincoli di destinazione previsti nei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale localizzati nelle regioni Campania e Basilicata, nonchè alla retrocessione dei beni espropriati nell'ambito delle aree dei nuclei di sviluppo industriale stessi localizzati nelle predette regioni;
e) quello indicato nell'art. 1, comma 1, n. 1, in materia di imposta sul valore aggiunto.
2. E' prorogato al 31 dicembre 1987 il termine indicato nell'art. 1, comma 1, n. 3. dello stesso
3. E' prorogato al 31 dicembre 1987 il termine indicato nell'art. 1, comma 4-quater, del
1. Fino al 31 dicembre 1987 i piani regolatori o loro varianti, adottati dai comuni disastrati o gravemente danneggiati, sono approvati dalla regione entro centoventi giorni dal ricevimento dei relativi atti. Decorso tale termine, i piani si intendono approvati. Il silenzio-approvazione è attestato dal sindaco con apposito decreto affisso per quindici giorni all'albo comunale.
2. L'art. 9, comma 1, del
3. Fino al 31 dicembre 1987 nei comuni disastrati o gravemente danneggiati i progetti di opere pubbliche, ivi compresi i programmi di edilizia residenziale pubblica, adottati in variante degli strumenti urbanistici generali, ai sensi dell'art. 1 della
1. All'art. 2, comma 2, lettera c), del
2. I comuni possono acquisire con il consenso dei proprietari e mediante le disponibilità finanziarie previste dall'art. 3 della
3. All'art. 6 del
"f) del 10 per cento per gli interventi su unità immobiliari da ricostruire o riparare nelle zone delimitate dagli strumenti urbanistici ai sensi dell'art. 2, lettera a), del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968;
g) fino al 10 per cento del contributo base nel caso di demolizione, anche parziale".
4. In sede di ripartizione del fondo previsto dall'art. 3 della
5. Il comma 8 dell'art. 6 della
1. Il saldo del 15 per cento di cui all'art. 15, comma 1, lettera c), della
2. I controlli sulla regolarità degli atti contabili e sulla documentazione giustificativa delle spese sono effettuati anche successivamente all'erogazione del saldo. In caso di accertate irregolarità che diano luogo al recupero di somme, questo è disposto con le modalità di cui all'art. 2 del
1. La disposizione dell'art. 9 della
2. Gli affittuari coltivatori diretti, i mezzadri o i coloni, gli assegnatari degli enti di sviluppo o degli altri enti, anche economici, ovvero i conduttori di fatto, hanno titolo all'assegnazione di contributi per la ricostruzione e riparazione delle unità immobiliari, e relative pertinenze connesse alla conduzione del fondo, danneggiato dal sisma, nei limiti previsti dall'art. 9 della
3. I contratti in corso sono prorogati di sedici anni a far data dalla ultimazione dei lavori.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano ove il proprietario, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, comunichi al sindaco e ai detentori delle unità immobiliari di voler ripristinare le stesse, accollandosi i relativi oneri anche se eccedenti i contributi.
5. Per le unità immobiliari di cui ai commi 1, 2 e 4 il termine per la presentazione della domanda e dei relativi elaborati previsti dall'art. 3, comma 1, del
1. I proprietari delle unità immobiliari abusive, distrutte o danneggiate dal sisma, sono ammessi ai contributi previsti dalla
1. I proprietari delle unità immobiliari danneggiate dall'evento sismico del 1962 individuati nei piani di recupero previsti nell'art. 28, secondo comma, della
1. La disposizione dell'art. 73, primo comma, della
1. L'esecuzione di lavori di importo complessivo non superiore a 300 milioni, connessi ad opere di ricostruzione o di riparazione di immobili privati ai sensi della
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica fino al 31 dicembre 1987.
1. All'art. 8, comma 9, della
1. Nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia i prezzi delle tariffe ufficiali per la esecuzione di opere pubbliche o private di cui all'art. 14, secondo comma, della
1. Gli oneri per i contributi previsti dall'art. 8, comma 5, della
2. La concessione dei contributi di cui all'art. 22 della
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2 è altresì concesso dal sindaco, su parere della commissione di cui all'art. 22 della
4. Il CIPE, in sede di ripartizione del fondo previsto dall'art. 3 della
5. In tutti gli altri casi previsti dall'art. 22 della citata
1. Le disposizioni contenute nell'art. 3 del
1. Hanno titolo ai contributi di cui all'art. 9 della
2. In sede di ripartizione del fondo previsto dall'art. 3 della
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 110 del