§ 98.1.27860 - Legge 23 dicembre 1982, n. 942.
Differimento del termine relativo alla prestazione del servizio antincendi in taluni aeroporti.


Settore:Normativa nazionale
Data:23/12/1982
Numero:942


Sommario
Art. unico.      Il termine del 31 dicembre 1982, previsto dal decreto legge 15 gennaio 1982, n. 4, convertito, con modificazione, nella legge 22 marzo 1982, n. 86, relativo alla [...]


§ 98.1.27860 - Legge 23 dicembre 1982, n. 942. [1]

Differimento del termine relativo alla prestazione del servizio antincendi in taluni aeroporti.

(G.U. 29 dicembre 1982, n. 356)

 

     Art. unico.

     Il termine del 31 dicembre 1982, previsto dal decreto legge 15 gennaio 1982, n. 4, convertito, con modificazione, nella legge 22 marzo 1982, n. 86, relativo alla prestazione del servizio antincendi da parte dell'Amministrazione militare negli aeroporti di Firenze-Peretola, Grosseto, Roma-Urbe e Taranto, nonché da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli aeroporti di Pescara e Villanova d'Albenga, è prorogato al 31 dicembre 1983 [2] .


[1] Abrogata dall'art. 62 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Il termine è stato prorogato al 31 dicembre 1984 dall'art. 5 del D.L. 29 dicembre 1983, n. 747, convertito dalla L. 27 febbraio 1984, n. 18. Il D.L. 747/1983 è stato abrogato dall'art. 58 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.