§ 98.1.27787 - D.L. 30 dicembre 1985, n. 789 .
Provvedimenti urgenti per la finanza locale.


Settore:Normativa nazionale
Data:30/12/1985
Numero:789


Sommario
Art. 1.  Bilancio
Art. 2.  Trasferimenti delle regioni
Art. 3.  Finanziamento degli enti locali e delle comunità montane
Art. 4.  Fondo ordinario per la finanza locale
Art. 5.  Fondo perequativo per la finanza locale
Art. 6.  Fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali
Art. 7.  Fondo ordinario per le comunità montane
Art. 8.  Disposizioni per le erogazioni dei contributi agli enti locali
Art. 9.  Disposizione sui mutui agli enti locali
Art. 10.  Mutui con la Cassa depositi e prestiti
Art. 11.      1. Tra le opere di edilizia scolastica previste dall'art. 2, secondo comma, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, sono comprese anche [...]
Art. 12.  Natura e titolarità del tributo
Art. 13.  Soggetti passivi
Art. 14.  Tipologia degli immobili
Art. 15.  Esenzioni e agevolazioni
Art. 16.  Tariffa
Art. 17.  Versamenti
Art. 18.  Liquidazione d'Ufficio e accertamento
Art. 19.  Sanzioni
Art. 20.  Contenzioso
Art. 21.  Riscossione coattiva e rimborsi
Art. 22.  Soppressione di tributi
Art. 23.  Imposta sull'incremento di valore degli immobili
Art. 24.  Tributi locali minori
Art. 25.  Addizionale sul consumo dell'energia elettrica
Art. 26.  Tasse sulle concessioni comunali
Art. 27.  Canone per la raccolta e la depurazione delle acque
Art. 28.      La copertura degli oneri a carico degli enti locali per le funzioni di loro competenza nel settore della protezione civile è assicurata dai mezzi finanziari previsti dal [...]
Art. 29.      1. In attesa della definizione legislativa del provvedimento recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria [...]
Art. 30.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.27787 - D.L. 30 dicembre 1985, n. 789 [1].

Provvedimenti urgenti per la finanza locale.

(G.U. 31 dicembre 1985, n. 306)

 

Titolo I

BILANCI, TRASFERIMENTI E MUTUI

 

     Art. 1. Bilancio

     Per l'anno 1986, il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle comunità montane è fissato al 31 marzo. Di conseguenza, restano modificati gli altri termini per gli adempimenti connessi a tale deliberazione.

 

          Art. 2. Trasferimenti delle regioni

     1. Le regioni, entro il 28 febbraio 1986, sono tenute a comunicare a ciascun comune ed a ciascuna provincia l'importo spettante per le spese attinenti alle funzioni già esercitate dalle regioni ed attribuite ai comuni ed alle province dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

     2. In mancanza della comunicazione i comuni e le province sono autorizzati a prevedere importi corrispondenti a quelli ricevuti in assegnazione per l'anno precedente, maggiorati del sei per cento.

 

          Art. 3. Finanziamento degli enti locali e delle comunità montane

     Lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci dei comuni, delle province e delle comunità montane per il 1986 con i seguenti fondi:

     a) fondo ordinario per la finanza locale in misura pari alle erogazioni autorizzate ai sensi del comma 1 del successivo art. 4;

     b) fondo perequativo per la finanza locale determinato in 1.100 miliardi, di cui 940 miliardi per i comuni e 160 miliardi per le province;

     c) fondo per lo sviluppo degli investimenti dei comuni e delle province pari ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1984. Detto fondo è maggiorato per il 1986 di 850 miliardi, di cui 755 miliardi per i comuni e 95 miliardi per le province, ed è ridotto delle economie di spesa che si verificano per effetto della cessazione dei contributi conseguenti alla estinzione dei mutui;

     d) fondo ordinario per il finanziamento delle comunità montane per un ammontare di 28,6 miliardi.

 

          Art. 4. Fondo ordinario per la finanza locale

     1. A valere sul fondo ordinario per la finanza locale di cui al precedente art. 3, lettera a), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune e a ciascuna provincia, per l'anno 1986, un contributo pari all'ammontare delle somme attribuite per l'anno 1985 in applicazione dell'art. 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, con detrazione delle quote di concorso dello Stato negli oneri finanziari dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1984. Per i comuni il contributo ordinario è ridotto del 6,95 per cento.

     2. Alla corresponsione del contributo ordinario provvede il Ministero dell'interno in quattro rate entro il primo mese di ciascun trimestre. Per le province e i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti i suddetti contributi sono erogati in misura pari al 70 per cento; la restante quota del 30 per cento viene erogata nel mese di gennaio dell'anno 1987.

     3. L'erogazione della quarta rata resta subordinata all'inoltro ai Ministeri dell'interno e del tesoro, entro il 30 giugno 1986, della certificazione del bilancio di previsione e della certificazione del conto consuntivo dell'anno 1984. Le certificazioni sono firmate dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista.

     4. Le modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto col Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia, entro il 28 febbraio 1986.

     5. Il certificato del bilancio è allegato al bilancio di previsione e trasmesso con questo al competente organo regionale di controllo, il quale è tenuto ad attestare che il certificato stesso è regolarmente compilato e corrispondente alle previsioni del bilancio divenuto esecutivo. Entro dieci giorni dall'avvenuto esame del bilancio, il medesimo organo inoltra il certificato, con le modalità stabilite nel decreto ministeriale di cui al precedente comma 4, ai Ministeri dell'interno e del tesoro e ne restituisce un esemplare all'ente.

 

          Art. 5. Fondo perequativo per la finanza locale

     1. A valere sul fondo perequativo per la finanza locale di cui al precedente art. 3, lettera b), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna provincia un contributo perequativo calcolato ripartendo il fondo, per la quota attribuita alle province, come segue:

     a) per il 40 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione secondo i dati pubblicati dall'ISTAT;

     b) per il 30 per cento in proporzione alla lunghezza delle strade provinciali, quale risulta dai certificati del conto consuntivo 1983, ponderata con il coefficiente 1,1 per le strade situate in territorio definito montano a norma delle vigenti disposizioni;

     c) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascuna provincia, moltiplicata per il reciproco del reddito medio pro-capite della provincia stessa, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento dalla ripartizione.

     2. A valere sul fondo perequativo per la finanza locale di cui al precedente art. 3, lettera b), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune un contributo perequativo calcolato ripartendo il fondo, per la quota attribuita ai comuni, come segue:

     a) per il 70 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT, ponderata con un coefficiente moltiplicatore compreso tra il minimo di 1 ed il massimo di 2, in corrispondenza della dimensione demografica di ciascun comune. A tal fine è definita, secondo la metodologia esposta nel rapporto redatto dalla Commissione di ricerca sulla finanza locale, la funzione di secondo grado nel logaritmo della popolazione residente, i cui parametri sono calcolati mediante interpolazione con il criterio statistico dei minimi quadrati delle medie pro-capite delle spese correnti dei vari servizi dei comuni appartenenti alla stessa classe demografica. La spesa corrente è quella risultante dal certificato del conto consuntivo 1983 dei comuni che nelle varie classi demografiche hanno un comportamento omogeneo di produzione dei servizi, senza tener conto delle spese per ammortamento dei beni patrimoniali, per interessi passivi, per fitti figurativi e per altre poste correttive e compensative delle entrate. Le classi demografiche sono così definite: meno di 500 abitanti, da 500 a 999, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, da 20.000 a 59.999, da 60.000 a 99.999, da 100.000 a 249.999, da 250.000 a 499.999, da 500.000 a 1.499.999, da 1.500.000 e oltre;

     b) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune moltiplicata per il reciproco del reddito medio pro-capite della provincia di appartenenza, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione.

     3. I contributi perequativi sono integralmente corrisposti entro il 31 maggio 1986.

 

          Art. 6. Fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali

     1. A valere sul fondo di cui al precedente art. 3, lettera c), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere ai comuni ed alle province contributi per le rate di ammortamento dei mutui per investimenti, calcolati come segue:

     a) per i mutui assunti negli anni 1983 e precedenti, sulla base delle segnalazioni e certificazioni effettuate ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, degli articoli 7 e 13 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, e dell'art. 13 della legge 27 dicembre 1983, n. 730. Dagli importi relativi è fatta detrazione delle rate di ammortamento non più dovute, delle minori somme dovute per effetto della variabilità dei tassi calcolata per l'anno precedente, dei canoni di locazione finalizzati, dei contributi specifici e degli interessi di preammortamento. E' autorizzata la rideterminazione del contributo per i mutui la cui restituzione è iniziata successivamente all'inizio dell'ammortamento. A tal fine i comuni e le province sono tenuti a presentare, entro il termine perentorio del 31 marzo 1986, apposita certificazione, anche se negativa, firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro;

     b) per i mutui assunti nell'anno 1984, secondo i criteri previsti dall'art. 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e sulla base delle certificazioni prodotte ai sensi della predetta norma;

     c) per i mutui assunti dai comuni negli anni 1985 e 1986, entro il limite massimo di L. 11.195 per abitante maggiorato di lire 13 milioni, lire 15 milioni, lire 18 milioni, lire 20 milioni, lire 22 milioni, lire 25 milioni, rispettivamente, per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999 e da 10.000 a 19.999;

     d) per i mutui assunti dalle province negli anni 1985 e 1986, in misura pari a L. 1.700 per abitante.

     2. I contributi hanno specifica destinazione, sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili per quelli delle lettere c) e d) del comma precedente con la presentazione, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 31 marzo degli anni 1986 e 1987 di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro. I contributi sono determinati calcolando, per tutti i mutui, una rata di ammortamento costante annua, posticipata, con interesse del 9 per cento.

     3. I comuni e le province possono utilizzare le quote loro attribuite ai sensi del precedente comma 1, lettere c) e d), anche nell'esercizio successivo a quello di assegnazione.

 

          Art. 7. Fondo ordinario per le comunità montane

     1. A valere sul fondo ordinario per il finanziamento delle comunità montane, di cui al precedente art. 3, lettera d), il Ministero dell'interno assegna una quota di lire 40 milioni a ciascuna comunità montana. La restante disponibilità del fondo viene ripartita tra le comunità montane in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre 1984, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT.

     2. L'erogazione della prima quota è disposta entro il 31 marzo 1986. L'erogazione della restante quota è subordinata alla presentazione, entro il 30 giugno, ai Ministeri dell'interno e del tesoro, di apposita certificazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo dell'anno 1984, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita l'Unione nazionale comunità enti montani.

     3. E' autorizzata la spesa di lire 145 miliardi per l'anno 1986, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio della programmazione economica, per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93.

 

          Art. 8. Disposizioni per le erogazioni dei contributi agli enti locali

     1. Al pagamento di tutti i contributi erogati dal Ministero dell'interno a comuni, province, comunità montane, consorzi ed aziende municipalizzate si applicano le disposizioni di cui all'art 11-bis del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946 , convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, nonchè quelle di cui al sesto e settimo comma dell'art. 23 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299.

     2. Per tali contributi non sono consentite cessioni di credito.

     3. Nel caso si debba provvedere alla riduzione dei contributi per rettifiche, ove l'ente dimostri il pregiudizio al regolare espletamento dei servizi indispensabili, il Ministero dell'interno è autorizzato a consentire rateizzazioni della restituzione fino a due anni, con gravame di interessi al tasso del 6 per cento semestrale.

     4. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare ai comuni ed alle province, entro il 31 gennaio 1986, gli importi spettanti per contributi erariali.

 

          Art. 9. Disposizione sui mutui agli enti locali

     1. I comuni, le province ed i loro consorzi, possono contrarre mutui, per l'anno 1986, oltre che con la Cassa depositi e prestiti e con la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, con gli Istituti speciali di credito, con le sezioni opere pubbliche delle Aziende di credito, e con l'Istituto per il credito sportivo.

     2. Ai fini di cui al precedente comma il Ministro del tesoro, con proprio decreto, può autorizzare altre istituzioni creditizie.

     3. I contratti di mutuo di cui al presente articolo devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:

     a) ammortamento per periodi non inferiori a cinque anni, ove non diversamente previsto con il decreto di cui al successivo comma 4, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto;

     b) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;

     c) indichi esattamente la natura della spesa da finanziare col mutuo, e ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dia atto dell'intervenuta approvazione del progetto esecutivo, secondo le norme vigenti al momento della deliberazione dell'ente mutuatario;

     d) preveda l'erogazione del mutuo in base ai documenti giustificativi della spesa, ai sensi dell'art. 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, ove disposizioni legislative non dispongano altrimenti.

     4. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, determina periodicamente le condizioni massime applicabili ai mutui da concedere agli enti locali territoriali o altre modalità tendenti ad ottenere una uniformità di trattamento.

     5. Per i mutui contratti nell'anno 1986 si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, dodicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887; per i mutui contratti nell'anno 1985 si applicano le disposizioni di cui al ventitreesimo comma dell'art. 6 della stessa legge n. 887.

     6. Per le aziende appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, alla copertura delle perdite di gestione si provvede mediante la contrazione di mutui la cui annualità di ammortamento è a carico dell'ente proprietario.

     7. Le somme retrocesse agli enti locali dagli istituti di credito in correlazione all'importo da somministrare a valere sui mutui concessi ed in ammortamento, ovvero versate all'entrata del bilancio dello Stato a norma delle disposizioni sul sistema della tesoreria unica, non costituiscono reddito imponibile. Le ritenute finora operate su dette somme ai sensi dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sia a titolo di imposta sia a titolo di acconto rimangono acquisite al bilancio dello Stato.

 

          Art. 10. Mutui con la Cassa depositi e prestiti

     1. Il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti determina, entro il 31 gennaio 1986, l'ammontare dei mutui che reputa potranno essere concessi dall'Istituto nell'esercizio sulla base delle stimate disponibilità finanziarie, assicurando in ogni caso il 50 per cento dei fondi agli enti del Mezzogiorno.

     2. Tale importo verrà comunicato ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

     3. Per l'anno 1986, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, assicurando un minimo di lire 100 milioni ad ogni ente, fino all'importo complessivo di lire 400 miliardi, mutui ventennali per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti, fognature ed impianti di depurazione. L'onere di ammortamento è assunto per l'80 per cento della rata a carico del bilancio dello Stato, elevabile sino al 100 per cento per i comuni che non siano in grado di garantire con i propri mezzi la differenza di rata.

     4. La somma messa a disposizione della Cassa depositi e prestiti dovrà essere impegnata entro e non oltre il 30 novembre del secondo anno successivo all'assegnazione, a pena di decadenza.

     5. I comuni compresi nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nell'ambito dei propri programmi di investimento sono tenuti a realizzare con priorità le opere necessarie a rendere funzionali ed operativi gli interventi eseguiti dalla Cassa per il Mezzogiorno nel settore delle opere idriche e di quelle igieniche.

     6. La Cassa depositi e prestiti è tenuta a dare la precedenza al finanziamento delle opere di cui al precedente comma.

     7. La Cassa depositi e prestiti, nell'ambito delle disponibilità determinate ai sensi del presente articolo, è tenuta a riservare un importo complessivo di 200 miliardi di lire per il finanziamento della costruzione, ampliamento, armamento e acquisizione del materiale rotabile delle ferrovie metropolitane di comuni dei Roma, Milano, Torino, Napoli e Genova. Nell'ambito della disponibilità che la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro può impiegare per mutui agli enti locali, ai sensi delle vigenti disposizioni, il 10 per cento di detta disponibilità è riservato alle finalità prima indicate.

     8. Nell'ambito delle somme messe a disposizione degli enti locali, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a riservare la quota del 25 per cento per la concessione di mutui relativi ad opere previste in piani o programmi approvati sulla base delle legislazioni regionali, che prevedano la partecipazione degli enti locali o delle loro associazioni e per le quali venga concesso un contributo regionale in capitale o in annualità non inferiore al 5 per cento della spesa.

     9. Le regioni devono provvedere all'approvazione dei piani o programmi di cui al precedente comma 8 entro il 31 marzo 1986; gli enti locali devono inoltrare le relative richieste di finanziamento alla Cassa depositi e prestiti sulla base di progetti esecutivi approvati, entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

 

          Art. 11.

     1. Tra le opere di edilizia scolastica previste dall'art. 2, secondo comma, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, sono comprese anche quelle relative agli istituti di istruzione artistica.

     2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, le funzioni amministrative attinenti alla costruzione, manutenzione ed arredamento degli edifici scolastici da adibire a sede degli istituti di istruzione secondaria di II grado ivi compresi quelli di istruzione artistica, sono attribuite alla provincia.

     3. Parimenti è attribuita alla provincia la competenza per tutte le altre spese che attengano ai servizi connessi con l'uso dei predetti edifici.

     4. I beni immobili ed i relativi arredi degli istituti di istruzione artistica, di proprietà dello Stato, sono trasferiti alla provincia sulla base di verbali redatti in contraddittorio tra i funzionari a ciò delegati. I beni immobili ed i relativi arredi degli altri istituti di istruzione secondaria di II grado, qualora siano di proprietà dei comuni, sono trasferiti alle province secondo le modalità che saranno stabilite da apposite leggi regionali.

     5. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ai comuni e alle province per un ammontare complessivo di 2.000, 1.000 e 1.000 miliardi di lire, rispettivamente, negli anni 1986, 1987 e 1988, da destinare:

     1) quanto a 1.200, 600 e 600 miliardi di lire, rispettivamente, negli anni 1986, 1987 e 1988, alla eliminazione dei doppi turni nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, comprese quelle di istruzione artistica;

     2) quanto a 800, 400 e 400 miliardi di lire, rispettivamente, nei predetti anni 1986, 1987 e 1988, alle seguenti finalità:

     a) conversione, acquisizione o costruzione di edifici allo scopo di assicurare, in ogni distretto scolastico, anche mediante sdoppiamento di istituti esistenti, la presenza di almeno una istituzione di scuola secondaria superiore per ciascuno dei diversi indirizzi di studio vigenti, con una popolazione scolastica non eccedente le mille unità, con esclusione di quelle ad indirizzo particolarmente specializzato, per le quali è da prevedere un bacino di utenza più ampio di quello distrettuale;

     b) completamento delle opere di edilizia scolastica, finanziate ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412, i cui lavori siano in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto;

     c) con riferimento ai criteri di cui al precedente punto a), conversione, acquisizione e costruzione di edifici per nuovi istituti di istruzione secondaria di II grado, tenuto conto della consistenza e dell'incremento della popolazione scolastica.

     6. L'onere di ammortamento dei mutui è assunto a carico del bilancio dello Stato in misura dell'80%, elevabile al 100% nei confronti di quegli enti che si trovino nell'impossibilità di garantire, con i propri mezzi finanziari, in tutto o in parte, il pagamento della differenza di rata.

     7. I progetti di edilizia scolastica di cui ai punti 1 e 2 del precedente comma 5 devono essere comprensivi anche di impianti sportivi. A tal fine, nei programmi regionali di edilizia scolastica, sono favoriti i progetti volti a realizzare impianti sportivi polivalenti di uso comune a più scuole e aperti alle attività sportive delle comunità locali e delle altre formazioni sociali operanti nel territorio, per i quali si possono utilizzare i finanziamenti di cui al predetto punto 2 sino al 15% delle risorse annualmente previste. Il Ministro della pubblica istruzione ed il Ministro del turismo e dello spettacolo definiscono d'intesa i criteri tecnici cui devono corrispondere detti impianti nonchè lo schema di convenzione da stipulare tra le autorità scolastiche competenti e gli enti locali interessati per la utilizzazione integrata degli impianti medesimi.

     8. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, saranno individuati gli enti destinatari dei mutui, sulla base di programmi regionali formulati dai sovrintendenti scolastici regionali e interregionali, sentiti i provveditori agli studi, di intesa con le regioni. L'intesa è da acquisire entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     9. Qualora l'intesa non sia intervenuta entro il termine sopra indicato, i sovrintendenti scolastici trasmetteranno comunque, entro i successivi quindici giorni, i programmi formulati al Ministro della pubblica istruzione.

     10. Gli enti interessati inoltreranno la richiesta di finanziamento del progetto esecutivo approvato alla Cassa depositi e prestiti, entro il termine di centoventi giorni dalla data del predetto decreto ministeriale.

 

Titolo II

 

TASSA PER I SERVIZI COMUNALI

 

          Art. 12. Natura e titolarità del tributo

     1. Con effetto dal 1° gennaio 1986 i comuni istituiscono la tassa per i servizi con riferimento alla superficie dei locali e delle aree situati nel territorio comunale e all'uso cui gli stessi sono destinati, nonchè adottano salvo quanto disposto nei commi 2, 3 e 4 dell'art. 16 del presente decreto la tariffa-primo livello allegata al presente decreto.

     2. La tassa è istituita con deliberazione del consiglio comunale adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La deliberazione indica la tipologia dei servizi, determina la tariffa e può ripartire il territorio comunale in zone di omogenea dotazione dei servizi stessi. Se la deliberazione non è adottata nel suddetto termine, il comitato regionale di controllo provvede a nominare un apposito commissario entro i quindici giorni successivi.

     3. I comuni hanno facoltà di applicare, per gli anni successivi al 1986 un diverso livello della tariffa con deliberazione adottata, sulla base dei dati di bilancio, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

     4. I comuni di nuova istituzione applicano le tariffe determinate, anteriormente alla loro istituzione, dal comune nella cui circoscrizione il territorio era compreso, fino a quando non esercitano la facoltà prevista nel precedente comma 3.

     5. La deliberazione d'istituzione della tassa o di modifica dei livelli delle tariffe, divenuta esecutiva, è trasmessa ai Ministeri dell'interno e delle finanze. All'invio della deliberazione istitutiva al Ministero dell'interno è subordinata l'erogazione dei contributi perequativi statali.

     6. Il gettito è attribuito al comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili.

 

          Art. 13. Soggetti passivi

     1. Soggetto passivo è chiunque occupa oppure conduce a qualunque titolo, anche tenendoli a disposizione, locali a qualsiasi uso destinati, situati nel territorio comunale, nonchè chiunque esercita in aree situate nel territorio comunale attività commerciali, industriali e artigianali.

     2. Per le utilizzazioni stagionali la tassa è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale, con diritto di rivalsa nei confronti del soggetto che ha avuto la disponibilità dell'immobile.

 

          Art. 14. Tipologia degli immobili

     1. La tassa è commisurata alla superficie interna utile dei locali e delle aree ed all'uso cui i medesimi sono destinati. Le aree che costituiscono pertinenze o accessorio di insediamenti commerciali, industriali e artigianali nonchè i locali che costituiscono, pertinenze di abitazioni civili sono calcolati in misura non inferiore al 10 e non superiore al 50 per cento della loro superficie. La predetta misura è fissata con deliberazione motivata dal consiglio comunale. La superficie dei locali che costituiscono pertinenze di abitazioni rurali non è calcolata.

     2. La tassa è dovuta in ragione di anno; per le frazioni di anno la tassa è dovuta in ragione dai mesi interi per i quali si è protratta la utilizzazione, intendendosi per mese intero anche le frazioni di mese superiori a quindici giorni.

     3. Le nuove costruzioni sono soggette alla tassa dal mese nel quale esse sono divenute atte all'uso cui sono destinate o dal quale è iniziata la utilizzazione.

     4. Ai fini dell'applicazione della tassa, i locali, le aree e le relative pertinenze sono ripartiti nelle seguenti classi:

     prima classe: abitazioni, alloggi collettivi diversi da quelli indicati nelle altre classi;

     seconda classe: alberghi, pensioni, locande e residence;

     terza classe: ospedali e case di cura, biblioteche, musei e pinacoteche, teatri, cinematografi, circoli e attività ricreative, stabilimenti balneari e termali;

     quarta classe: insediamenti industriali ed artigianali, magazzini;

     quinta classe: pubblici esercizi, anche all'aperto, insediamenti commerciali, studi professionali, uffici privati, istituti di credito e di assicurazioni;

     sesta classe: aree destinate all'esercizio di attività commerciali, industriali e artigianali; villaggi turistici campeggi, distributori di carburante e sale da ballo;

     settima classe: uffici dello Stato e degli enti pubblici territoriali, degli enti parastatali, delle aziende autonome dello Stato, delle aziende municipalizzate e consortili; stazioni ferroviarie e di autobus; sedi di enti, associazioni ed istituzioni di natura religiosa, culturale, politica e sindacale.

     5. Con delibera del consiglio comunale le classi possono essere integrate, secondo criteri di omogeneità e di intensità dell'utenza, con la indicazione di categorie di immobili diverse da quelle indicate nel precedente comma.

 

          Art. 15. Esenzioni e agevolazioni

     1. Sono esenti dalla tassa:

     a) gli immobili utilizzati dal comune nel proprio territorio nonchè quelli per i quali il comune deve provvedere alle spese di gestione;

     b) i presidi ospedalieri delle Unità sanitarie locali;

     c) le caserme e le carceri;

     d) gli edifici aperti al culto della chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato siano regolati per legge sulla base delle intese di cui all'art. 8 della Costituzione;

     e) gli immobili di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del trattato dell'11 febbraio 1929, reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;

     f) i nuovi fabbricati realizzati dalle imprese costruttrici, destinati alla vendita e non occupati, limitatamente ai primi dodici mesi decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori certificata dagli uffici comunali.

     2. I comuni hanno facoltà di determinare la riduzione fino al 50 per cento degli importi previsti nella tariffa per gli immobili, destinati all'esercizio delle attività istituzionali, degli enti aventi fini di beneficenza o di istruzione e degli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto; per gli immobili non adibiti ad abitazione nell'ipotesi di utilizzazione o di esercizio di attività consentiti solo per periodi stagionali da licenza o autorizzazione rilasciata per l'esercizio dell'attività svolta; per le abitazioni rurali; e, semprechè non abbiano fini di lucro, per ospedali, musei e pinacoteche pubblici e privati, sedi di collettività aventi finalità assistenziali.

 

          Art. 16. Tariffa

     1. La tariffa è stabilita, in conformità alla tabella allegata al presente decreto per importi riferiti a metro quadrato di superficie interna utile, secondo livelli che tengono conto della dotazione dei servizi, per ciascuna delle classi definite nell'art. 14. Ai fini dell'applicazione della tariffa le frazioni di superficie superiore a mezzo metro quadrato si considerano uguali a un metro quadrato.

     2. Gli importi della tariffa - primo livello allegata al presente decreto sono ridotti ad un terzo se il comune fornisce non più di due dei seguenti servizi: rete viaria comunale; illuminazione pubblica; smaltimento rifiuti solidi urbani; rete di distribuzione di acqua potabile; rete fognaria.

     3. I comuni hanno facoltà di applicare anche per una sola parte del territorio comunale, secondo criteri di uniformità fra zone ugualmente dotate e semprechè la copertura dei servizi a domanda individuale raggiunga nell'ultimo consuntivo deliberato la percentuale prevista per legge:

     a) il secondo livello della tariffa, se il comune fornisce almeno tre dei servizi indicati nel comma precedente;

     b) il terzo livello della tariffa, se vengono forniti tre dei servizi indicati nel precedente comma e quattro dei seguenti: depurazione; trasporto pubblico urbano; scuola materna; asilo nido; trasporto alunni; biblioteca o museo; teatro; palestre o piscine; verde pubblico; verde attrezzato;

     c) il quarto livello di tariffa, se vengono forniti tutti i servizi indicati nel comma 2 ed almeno cinque dei servizi indicati nella precedente lettera b).

     4. I comuni possono disporre che la tassa si applica con importi maggiori di quelli previsti per il proprio livello della tariffa, a condizione che tali importi arrotondati alle cinquanta lire siano comunque inferiori a quelli del livello successivo. I comuni che possono applicare il quarto livello della tariffa hanno facoltà di aumentarne gli importi fino ad un massimo del 20 per cento. Gli aumenti devono essere disposti nella stessa proporzione per tutte le classi di immobili definite nel precedente art. 14.

     5. Se il comune si avvale della facoltà prevista dai commi 3 e 4, il gettito non può superare per ciascun esercizio finanziario il 40 per cento delle spese correnti iscritte nel bilancio di previsione. In ogni caso per l'anno 1986 la tariffa deve essere determinata in misura tale da assicurare una previsione di gettito non inferiore a quella relativa al gettito della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni per l'anno 1985, anche se eccede il 40 per cento delle spese correnti iscritte nel bilancio di previsione relativo all'anno 1986.

 

          Art. 17. Versamenti

     1. I soggetti indicati nel precedente art. 13 sono tenuti ad effettuare, nel mese di ottobre di ciascun anno, a titolo di acconto della tassa dovuta per lo stesso anno, un versamento provvisorio, arrotondato a 1.000 lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore, commisurato alla disponibilità dell'immobile nel periodo dal 1° gennaio al 30 settembre.

     2. Il versamento a saldo, con gli arrotondamenti di cui al comma 1, deve essere effettuato entro il 31 marzo dell'anno successivo.

     3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento diretto alla tesoreria del comune in cui si trovano gli immobili che ne rilascia quietanza. Il versamento diretto è ricevuto dalla tesoreria comunale in base a distinta di versamento. La distinta di versamento deve essere conforme al modello approvato con decreto dei Ministri dell'interno e delle finanze. Il versamento diretto può altresì essere effettuato su conto corrente postale del comune, con impiego di stampati conformi al modello approvato con decreto dei Ministri dell'interno e delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. La distinta di versamento e il modulo di conto corrente postale devono essere sottoscritti dal contribuente.

 

          Art. 18. Liquidazione d'Ufficio e accertamento

     1. I comuni procedono, sulla scorta dei dati risultanti dalle distinte di versamento e dai certificati di allibramento, alla liquidazione della tassa dovuta ed ai rimborsi eventualmente spettanti.

     2. Ai fini della liquidazione della tassa i comuni possono, senza necessità di emettere l'avviso di accertamento di cui al successivo comma 3, correggere gli errori materiali e di calcolo. La liquidazione è comunicata al contribuente mediante avviso, recante richiesta di pagamento della somma liquidata, spedito per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

     3. Il comune procede all'accertamento, sia in rettifica che di ufficio, mediante notifica al contribuente di apposito avviso recante l'indicazione della superficie accertata e della classe di appartenenza dell'immobile, nonchè della tassa o della maggiore tassa dovuta, delle sanzioni e degli interessi. Nell'atto devono altresì essere indicati i criteri e gli elementi in base ai quali la superficie è stata calcolata e la classe è stata attribuita.

     4. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello entro il quale deve essere effettuato il versamento a saldo.

 

          Art. 19. Sanzioni

     1. Chi non segue entro le prescritte scadenze il versamento diretto previsto dall'art. 17 o lo effettua in misura inferiore è soggetto alla soprattassa del 40 per cento delle somme non versate. La soprattassa si applica anche sul maggior importo della tassa liquidata o accertata ai sensi dell'art. 18.

     2. La soprattassa di cui al comma precedente è ridotta al 10 per cento se il versamento diretto viene eseguito entro trenta giorni successivi a quello di scadenza.

     3. Per l'omesso o insufficiente versamento della tassa rilevato in sede di accertamento d'ufficio o in rettifica si applica, oltre alla soprattassa di cui al comma 1, la pena pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

     4. Se i versamenti diretti non vengono effettuati entro le prescritte scadenze, sugli importi non versati si applicano gli interessi nella misura del 6 per cento per ogni semestre decorrente dalla data in cui il versamento avrebbe dovuto essere eseguito.

     5. Se i versamenti sono effettuati mediante stampati non conformi ai modelli approvati dai Ministri dell'interno e delle finanze si applica la pena pecuniaria da 50.000 a 200.000 lire.

     6. Per le violazioni che danno luogo a liquidazione o ad accertamento l'irrogazione delle sanzioni è comunicata al contribuente con lo stesso atto. Per le altre violazioni il comune può provvedere con separati avvisi, entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo al giorno della commessa violazione.

 

          Art. 20. Contenzioso

     1. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni e il provvedimento che respinge la richiesta di rimborso il contribuente può ricorrere all'intendente di finanza competente per territorio, entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica.

     2. Avverso la decisione dell'intendente di finanza è ammesso ricorso, anche da parte del comune, al Ministro delle finanze entro trenta giorni dalla data di notificazione della decisione stessa. Il contribuente può ricorrere al Ministro anche dopo il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione del ricorso all'intendente di finanza senza che sia stata notificata la relativa decisione.

     3. Il ricorso deve essere presentato all'intendente di finanza territorialmente competente, anche se proposto contro la decisione dello stesso Intendente, direttamente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso l'ufficio ne rilascia ricevuta. Quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

     4. Su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, l'autorità amministrativa può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.

     5. L'azione giudiziaria deve essere esperita entro novanta giorni dalla notificazione della decisione del Ministro; essa può tuttavia essere proposta in ogni caso dopo centottanta giorni dalla presentazione del ricorso al Ministro.

 

          Art. 21. Riscossione coattiva e rimborsi

     1. Se il contribuente non esegue il versamento nel termine indicato nell'avviso di liquidazione o nell'avviso di accertamento il comune notifica ingiunzione di pagamento contenente l'ordine di pagare entro il termine di 30 giorni. Alla riscossione coattiva si procede secondo le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

     2. Il rimborso della tassa, delle sanzioni e degli interessi può essere richiesto dal contribuente per errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell'obbligazione, entro il termine di decadenza di quattro anni dalla data del versamento.

 

          Art. 22. Soppressione di tributi

     1. Con effetto dal 1° gennaio 1986 sono soppresse:

     a) l'imposta sui cani di cui agli articoli da 130 a 136 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni;

     b) la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, di cui agli articoli 268 e successivi del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, nel testo sostituito dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

     2. Continuano ad essere riscosse le somme iscritte nei ruoli resi esecutivi anteriormente al 1° gennaio 1986 a titolo di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di imposta sui cani relative all'anno 1986. Le somme corrisposte sono computate dal contribuente in detrazione sui versamenti da eseguire, per lo stesso anno, ai sensi dell'art. 17. La disposizione non si applica per le iscrizioni a ruolo relative agli immobili esenti ai sensi del primo comma dell'art. 15, per le quali il comune provvede a disporre lo sgravio.

 

Titolo III

 

ALTRE DISPOSIZIONI FISCALI

 

          Art. 23. Imposta sull'incremento di valore degli immobili

     Per l'anno 1986 le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili si applicano, in tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella misura massima prevista dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

 

          Art. 24. Tributi locali minori

     1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1986 sono aumentate del 25 per cento le tariffe di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 25 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, relative alle tasse di occupazione temporanea e permanente di spazi ed aree pubbliche, all'imposta comunale sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni. Per l'anno 1986 l'aumento si applica sulle tariffe in vigore per tale anno.

     2. La facoltà riconosciuta ai comuni con il comma 1, lettera b), del citato art. 25 di aumentare di un ulteriore 30 per cento le tariffe relative all'imposta comunale sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni è esercitata sulle tariffe aumentate ai sensi del precedente comma 1. Le relative deliberazioni devono essere adottate nei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e, per l'anno 1986, entro il 31 gennaio 1986.

     3. Le misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso convenute nei contratti per l'accertamento e la riscossione dei tributi e diritti di cui al comma 1, in corso al 1° gennaio 1986, debbono essere revisionate in relazione alle maggiori riscossioni derivanti dall'applicazione degli aumenti di tariffa previsti dai precedenti commi. In tale revisione dovrà tenersi conto anche degli aumenti del costo del servizio debitamente documentati, verificatisi dopo l'ultima revisione del contratto, nei limiti del tasso di svalutazione monetaria. In caso di mancato accordo fra le parti, la revisione sarà demandata alla commissione arbitrale di cui ai regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 460.

 

          Art. 25. Addizionale sul consumo dell'energia elettrica

     1. E' data facoltà ai comuni di istituire, per le utenze ubicate nell'ambito del proprio territorio, una addizionale sul consumo, dall'anno 1986, dell'energia elettrica impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni, in ragione di lire 13 per ogni chilovattora consumato. Sono escluse dall'addizionale le forniture di energia elettrica effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica dell'utente, limitatamente al primo scaglione mensile di consumo quale risulta fissato nelle tariffe vigenti adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi.

     2. I comuni e le province possono istituire, per le utenze ubicate nell'ambito del proprio territorio, una addizionale sul consumo, dal detto anno 1986, dell'energia elettrica impiegata per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, limitatamente alle forniture con potenza impiegata fino a 1.000 chilovatti, in ragione rispettivamente di lire 5,5 e lire 5,5 per ogni chilovattore consumato.

     3. Le addizionali di cui ai precedenti commi sono liquidate e riscosse con le stesse modalità della imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e sono versate direttamente ai comuni ed alle province. Sui detti importi non possono essere disposte trattenute per l'estinzione di eventuali debiti dei comuni e delle province se non per rettifica di errori inerenti i precedenti versamenti già effettuati al medesimo titolo.

     4. Le esenzioni vigenti per l'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica si estendono alle addizionali. E' esclusa dall'addizionale l'energia elettrica prodotta ed impiegata per uso proprio dalle imprese autoproduttrici.

     5. Le deliberazioni istitutive dell'addizionale sono immediatamente esecutive ed irrevocabili. Esse devono essere adottate e comunicate all'impresa distributrice dell'energia elettrica entro il 31 gennaio dell'anno di applicazione dell'addizionale ed hanno effetto per il solo anno medesimo.

     6. I comuni possono istituire l'addizionale per entrambe le dette categorie di consumi, ovvero per la sola categoria dei consumi nelle abitazioni.

 

          Art. 26. Tasse sulle concessioni comunali

     Le tasse sulle concessioni comunali di cui all'art. 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, e successive integrazioni e modifiche, sono aumentate del dieci per cento. I nuovi importi sono arrotondati alle 500 lire superiori. Gli aumenti si applicano alle tasse sulle concessioni comunali il cui termine ultimo di pagamento scade successivamente al 30 dicembre 1985.

 

          Art. 27. Canone per la raccolta e la depurazione delle acque

     Il limite stabilito dal secondo comma dell'art. 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, modificato dall'art. 25, comma 4, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, è elevato a lire 250 per la parte della tariffa relativa al servizio di depurazione. I conseguenti aumenti possono essere deliberati dagli enti gestori del servizio per l'anno 1986 entro il 31 marzo dello stesso anno.

 

          Art. 28.

     La copertura degli oneri a carico degli enti locali per le funzioni di loro competenza nel settore della protezione civile è assicurata dai mezzi finanziari previsti dal presente decreto.

 

          Art. 29.

     1. In attesa della definizione legislativa del provvedimento recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986), le autorizzazioni di spesa di cui al presente decreto restano limitate all'importo di una rata trimestrale determinata ai sensi del comma 1 del precedente art. 4, nonchè agli importi di cui al precedente art. 7, commi 1 e 2.

     2. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto valutato, per l'anno 1986, in lire 4.800 miliardi, si provvede con l'utilizzo di una corrispondente quota delle maggiori entrate realizzate per effetto dell'art. 1 del decreto-legge, in pari data del presente, recante norme per il contenimento del fabbisogno del settore pubblico.

 

          Art. 30.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

     Tabella — Tariffa della tassa per i servizi comunali

(Omissis)


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1 della L. 9 agosto 1986, n. 488, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i  rapporti giuridici sorti dagli articoli da 1 a 10, dall'art. 11, commi 1, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e dal titolo III del presente decreto.