§ 41.6.28 - D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8.
Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.6 regioni a statuto ordinario
Data:15/01/1972
Numero:8


Sommario
Art. 1.      Le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di urbanistica sono trasferite, per il rispettivo territorio, alle Regioni a Statuto ordinario
Art. 2.      Le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale, sono trasferite, per il [...]
Art. 3.      Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario, per le opere di competenza delle regioni stesse e per quelle ad esse delegate con il presente decreto, le competenze degli organi centrali e [...]
Art. 4.      Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza e di tutela, esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine [...]
Art. 5.      Fino a quando non sarà provveduto al riordinamento, con legge dello Stato, degli enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o pluriregionale operanti nelle materie di cui agli articoli 1 e [...]
Art. 6.      Restano ferme le attribuzioni degli organi statali in materia di difesa nazionale, di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza comprese le attribuzioni derivanti dalle norme sulla [...]
Art. 7.      Fino a quando con legge dello Stato non sia provveduta al riordinamento ed alla distribuzione delle funzioni amministrative tra gli enti locali sono conservate alle province, ai comuni ed agli [...]
Art. 8.      Resta ferma la competenza degli organi statali in ordine
Art. 9.      La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle Regioni a statuto ordinario che attengono ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi del [...]
Art. 10.      La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilità di Stato, prima della data del trasferimento alle [...]
Art. 11.      Sotto la data in cui si effettua il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative di cui al presente decreto, e comunque entro il termine di trenta giorni dalla data stessa, fermo [...]
Art. 12.      Sono trasferiti alle Regioni a statuto ordinario, nel cui territorio hanno sede i seguenti uffici periferici del Ministero dei lavori pubblici
Art. 13.      Ai sensi dell'art. 17, lettera b), della legge 16 maggio 1970, n. 281, viene delegato alle Regioni a statuto ordinario, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni amministrative [...]
Art. 14.      Il trasferimento alle regioni degli uffici statali di cui al precedente art. 12 comporta la successione delle regioni allo Stato nei diritti ed obblighi inerenti agli immobili, sede degli uffici [...]
Art. 15.      Gli archivi ed i documenti degli uffici statali di cui al precedente art. 12, vengono consegnati alla regione cui l'ufficio, viene trasferito. La consegna avviene mediante elenchi alle funzioni [...]
Art. 16.      Le regioni, in relazione alle esigenze derivanti dall'esercizio delle attribuzioni ad esse trasferite con i precedenti articoli 1 e 2 o loro delegate con il precedente art. 13, possono avvalersi [...]
Art. 17.      Il contingente del personale statale di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, da trasferire alle Regioni a statuto ordinario con effetto dalla data di inizio dell'esercizio delle funzioni [...]
Art. 18.      Con effetto dalla data di inizio dell'esercizio da parte delle regioni delle funzioni amministrative statali trasferite, il personale civile di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, che il [...]
Art. 19.      Entro due mesi dalla data di inizio dell'esercizio da parte delle regioni delle funzioni amministrative statali trasferite, il personale civile di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, [...]
Art. 20.      La legge della regione concernente l'inquadramento nei ruoli regionali del personale delle amministrazioni dello Stato assicurerà al personale di cui ai precedenti articoli il passaggio nei [...]
Art. 21.      Le soppressioni e le riduzioni da apportare, ai sensi dell'art. 18 della legge 16 maggio 1970, n. 281, dagli stati di previsione dei Ministeri dei lavori pubblici, della pubblica istruzione e [...]
Art. 22.      Le spese aggiuntive connesse al trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali di cui al presente decreto sono determinate, ai sensi dell'art. 18 della [...]
Art. 23.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto, per quanto riguarda il trasferimento [...]


§ 41.6.28 - D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8.

Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e dei relativi personali ed uffici.

(G.U. 29 gennaio 1972, n. 26, S.O.).

 

Art. 1.

     Le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di urbanistica sono trasferite, per il rispettivo territorio, alle Regioni a Statuto ordinario.

     Il trasferimento predetto riguarda, tra l'altro, le funzioni amministrative statali concernenti:

     a) l'approvazione dei piani territoriali di coordinamento previsti dall'art. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni;

     b) la determinazione dell'estensione del piano intercomunale previsto dall'art. 12 della predetta legge n. 1150 e la sua approvazione;

     c) l'approvazione dell'elenco dei comuni soggetti all'obbligo della formazione del piano regolatore generale e la adozione delle misure previste dall'art. 8, quinto comma, della citata legge n. 1150, relativamente all'obbligo medesimo;

     d) l'approvazione dei piani regolatori generali; l'autorizzazione e l'approvazione delle relative varianti, ivi comprese quelle soggette a procedimento speciale in quanto connesse agli insediamenti scolastici, universitari ed ospedalieri;

     e) l'approvazione dei piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra;

     f) l'approvazione dei piani delle zone destinate all'edilizia economica e popolare (legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni);

     g) la fissazione dei termini per la formazione dei piani particolareggiati, l'approvazione dei medesimi e delle relative varianti; l'adozione di misure per la compilazione dei piani stessi in sostituzione di quelli rimasti inattuati in tutto o in parte;

     h) l'approvazione dei regolamenti edilizi comunali e dei programmi di fabbricazione;

     i) il nulla-osta all'autorizzazione comunale dei piani di lottizzazione;

     l) il nulla-osta al rilascio di licenze edilizie in deroga alle norme dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi, ivi comprese le deroghe alle altezze stabilite dalle norme urbanistico-edilizie per le costruzioni alberghiere;

     m) la sospensione e demolizione di opere difformi dal piano regolatore oppure comunque non rispondenti alle prescrizioni del piano medesimo;

     n) il parere sulla demolizione di costruzioni abusive ai sensi dell'art. 32 della citata legge numero 1150;

     o) ogni altra funzione amministrativa esercitata dagli organi centrali e periferici dello Stato nella materia di cui al presente articolo, salvo quanto disposto dai successivi articoli.

     Il trasferimento delle funzioni amministrative di cui al presente articolo riguarda anche le attribuzioni esercitate dagli organi centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione ai sensi della legge 6 agosto 1967, n. 765, nonché da organi centrali e periferici di altri Ministeri.

     Il trasferimento predetto riguarda altresì la redazione e l'approvazione dei piani territoriali paesistici di cui all'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

     Ai fini dell'attuazione del piano urbanistico regionale e dei piani territoriali di coordinamento, nel rispetto delle relative competenze, gli interventi di spettanza dello Stato in materia di viabilità, linee ferroviarie ed aerodromi, anche se realizzati a mezzo di aziende autonome, sono effettuati previa intesa con la regione Valle di Aosta [1].

     Il piano urbanistico regionale ed i piani territoriali di coordinamento sono approvati con legge regionale [1].

     Resta ferma la competenza degli organi statali in ordine:

     a) alla rete autostradale ed alle strade statali, salvo le strade costituenti la viabilità locale e regionale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561, e della legge regionale 18 ottobre 1950, n. 1;

     b) alla classificazione e declassificazione delle strade statali, d'intesa con la regione; l'efficacia del provvedimento di declassificazione decorre dalla data dalla quale ha effetto l'atto regionale - che dovrà essere emanato entro sei mesi - con cui si provvede alla nuova classificazione o alla diversa destinazione del suolo stradale; i provvedimenti di classificazione e quelli di declassificazione, congiunti all'atto regionale testè previsto, comportano il trasferimento delle strade;

     c) alle costruzioni ferroviarie, ad eccezione delle linee metropolitane;

     d) agli aerodromi, ad eccezione di quelli aventi carattere esclusivamente turistico;

     e) alle opere idrauliche di prima classe;

     f) ai lavori pubblici concernenti i servizi statali;

     g) all'edilizia demaniale e patrimoniale dello Stato, all'edilizia universitaria, alla costruzione di alloggi per i dipendenti statali la cui concessione sia essenzialmente subordinata alla prestazione in loco di un determinato servizio, alle opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali, relative alle materie di cui alle lettere precedenti, nonché agli interventi straordinari nelle opere di soccorso relative a calamità di estensione e di entità particolarmente gravi;

     h) ai lavori pubblici di riparazione di danni bellici [1].

     Resta, altresì, ferma la competenza degli organi statali, da esercitare, sentita la regione, in ordine agli aggiornamenti e modifiche del piano generale degli acquedotti [1].

 

     Art. 2.

     Le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale, sono trasferite, per il rispettivo territorio, alle Regioni a statuto ordinario.

     Il trasferimento predetto riguarda le funzioni amministrative concernenti:

     a) le strade costituenti la viabilità locale e provinciale, nonché quella regionale risultante dalla classificazione regionale delle strade locali e provinciali e di quelle statali di cui alle lettere c), d), e) ed f) dell'articolo 2 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, che, sentita la regione interessata, fossero declassificate ai sensi dell'art. 1 della legge medesima;

     b) gli acquedotti locali e comprensoriali i quali interessino il territorio di una singola regione;

     c) i lavori pubblici concernenti:

     1) le opere relative ad edifici pubblici di proprietà dei comuni, delle province e di altri enti locali;

     2) le opere di edilizia scolastica;

     3) le opere igieniche di interesse locale (fognature, impianti di depurazione delle acque, mattatoi, cimiteri ed altre);

     4) le opere di interesse locale a finalità di assistenza e beneficenza pubblica;

     5) gli impianti elettrici di illuminazione pubblica dei comuni;

     6) le attrezzature fisse di mercati locali;

     d) le opere di edilizia sanitaria ed ospedaliera;

     e) le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e non classificate;

     f) le opere portuali riguardanti la navigazione lacuale e fluviale, nonché le opere di navigazione interna di terza e quarta classe;

     g) le opere concernenti i porti di seconda categoria dalla seconda classe in poi;

     h) le opere di interesse turistico regionale, ivi comprese le opere per gli aerodromi turistici e gli approdi turistici;

     i) la costruzione di linee metropolitane;

     l) le attrezzature sportive di interesse regionale;

     m) le opere di consolidamento e trasferimento degli abitati;

     n) in genere i lavori pubblici inerenti alle funzioni amministrative trasferite alle regioni con i decreti delegati di cui all'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

     Rimangono ferme le competenze regionali in materia di edilizia residenziale, agevolata e convenzionata di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865.

 

     Art. 3.

     Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario, per le opere di competenza delle regioni stesse e per quelle ad esse delegate con il presente decreto, le competenze degli organi centrali e periferici dello Stato in ordine alle dichiarazioni di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori nonché l'esercizio delle attribuzioni di carattere amministrativo attualmente spettanti agli organi medesimi in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione temporanea e di urgenza, comprese la determinazione amministrativa delle indennità e la retrocessione.

 

     Art. 4.

     Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza e di tutela, esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli enti, consorzi, istituti ed organizzazioni locali operanti nella regione nelle materie di cui al presente decreto, nonché le attribuzioni in ordine alla nomina dei collegi dei revisori, salva la designazione da parte del Ministro per il tesoro di un componente dei collegi stessi in relazione alla permanenza negli enti di interessi finanziari dello Stato.

 

     Art. 5.

     Fino a quando non sarà provveduto al riordinamento, con legge dello Stato, degli enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o pluriregionale operanti nelle materie di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto restano ferme le attribuzioni degli organi dello Stato in ordine agli enti medesimi.

 

     Art. 6.

     Restano ferme le attribuzioni degli organi statali in materia di difesa nazionale, di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza comprese le attribuzioni derivanti dalle norme sulla circolazione stradale fuori dei centri abitati e sulla circolazione nelle vie d'acqua interne, nonché quelle altre che, pur essendo esercitate in relazione alle attività di cui al presente decreto, riguarda materie non comprese nell'articolo 117 della Costituzione.

 

     Art. 7.

     Fino a quando con legge dello Stato non sia provveduta al riordinamento ed alla distribuzione delle funzioni amministrative tra gli enti locali sono conservate alle province, ai comuni ed agli enti locali le funzioni amministrative di interesse esclusivamente locale, attualmente esercitate nelle materie di cui al presente decreto.

     Si intendono sostituiti gli organi centrali e periferici dello Stato con gli organi della regione in tutti i casi in cui le disposizioni vigenti nelle materie di cui al precedente comma facciano riferimento, per quanto riguarda le funzioni degli enti locali, a funzioni amministrative degli organi o degli uffici centrali o periferici dello Stato.

 

     Art. 8.

     Resta ferma la competenza degli organi statali in ordine:

     a) alla rete autostradale ed alle strade statali classificate ai sensi delle lettere a) e b) dell'art. 2 della legge 12 febbraio 1958, n. 126 ed a quelle classificate ai sensi delle lettere c), d), e) ed f) dell'articolo stesso, salvo che non vengano declassificate secondo quanto previsto dall'art. 2, lettera a) del presente decreto;

     b) alla classificazione e declassificazione delle strade statali sentite le regioni interessate;

     c) alle costruzioni ferroviarie, ad eccezione delle linee metropolitane di competenza regionale ai sensi del precedente art. 2, lettera i);

     d) ai porti di prima e seconda categoria, prima classe ed alle opere marittime;

     e) agli aerodromi, ad eccezione di quelli aventi carattere esclusivamente turistico;

     f) alle opere idrauliche di prima, seconda e terza categoria;

     g) alle opere di navigazione interna di prima e seconda classe;

     h) ai lavori pubblici concernenti i servizi statali;

     i) all'edilizia demaniale e patrimoniale dello Stato, all'edilizia universitaria, all'edilizia di culto ed alle opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali, relative alle materie di cui alle lettere precedenti, nonché agli interventi straordinari nelle opere di soccorso relative a calamità di estensione e di entità particolarmente gravi;

     l) ai lavori pubblici di riparazione di danni bellici;

     m) ai lavori pubblici direttamente connessi all'attuazione di piani o programmi statali diretti al soddisfacimento di interessi nazionali o di più regioni;

     n) alla determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi nei settori delle opere pubbliche ed alla relativa normativa tecnica.

     Resta, altresì, ferma la competenza degli organi statali, da esercitare, sentite le regioni interessate, in ordine:

     a) alla tutela, disciplina ed utilizzazione delle acque pubbliche;

     b) agli aggiornamenti e modifiche del piano regolatore generale degli acquedotti;

     c) alla sistemazione idrogeologica ed alla conservazione del suolo.

 

     Art. 9.

     La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle Regioni a statuto ordinario che attengono ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali, spetta allo Stato e viene esercitata, fuori dei casi in cui si provvede con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di intesa con il Ministro o con i Ministri competenti.

     L'esercizio della funzione di cui al precedente comma può essere delegato di volta in volta dal Consiglio dei Ministri al Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.) per la determinazione dei criteri operativi nelle materie di sua competenza oppure al Presidente del Consiglio dei Ministri con il Ministro competente quando si tratti di affari particolari.

     I programmi regionali di massima degli interventi in materia di viabilità e di acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale saranno periodicamente comunicati al Ministro per i lavori pubblici ai fini della formulazione di proposte per il coordinamento delle attività tra le Regioni e di quelle delle Regioni con quelle di competenza dello Stato, in relazione anche alla predisposizione dei programmi economici nazionali.

     Gli organi statali e le amministrazioni regionali sono tenute a fornirsi, reciprocamente ed a richiesta, per il tramite del commissario del Governo, informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle proprie funzioni nelle materie di cui al presente decreto.

     Alla programmazione degli interventi di competenza statale, ivi compresi quelli di competenza dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS), si provvede sentite le regioni.

     La funzione di indirizzo e di coordinamento, di cui ai commi primo e secondo del presente articolo, si esercita al fine di assicurare anche unitarietà e coordinamento all'attività di pianificazione urbanistica ai vari livelli di circoscrizione territoriale.

     In particolare, mediante l'esercizio della suddetta funzione, su proposta del Ministro per i lavori pubblici:

     1) sono identificate le linee fondamentali dall'assetto del territorio nazionale, con particolare riferimento alla articolazione territoriale degli interventi statali o di rilevanza nazionale, alla tutela paesistica, ambientale ed ecologica del territorio ed alla difesa e conservazione del suolo; viene verificata periodicamente la coerenza di tali linee con gli obiettivi della programmazione economica nazionale;

     2) sono definiti gli aspetti metodologici e procedurali da osservare nella formazione dei piani territoriali regionali nonché gli standard urbanistici ed edilizi, quali minimi o massimi inderogabili da osservare ai fini della formazione dei piani urbanistici.

 

     Art. 10.

     La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilità di Stato, prima della data del trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative oggetto del presente decreto, rimane di competenza degli organi statali.

Rimane, parimenti, di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di trasferimento delle funzioni alle Regioni, qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari, anteriori al detto trasferimento.

     Resta altresì, fino alla data del 31 dicembre 1972, di competenza degli organi statali la definizione dei provvedimenti che trovino il loro finanziamento in somme mantenute nel conto dei residui ai termini del secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, o di altre disposizioni che ad esso facciano riferimento, ovvero in forza di particolari norme. Le somme che, alla data predetta, non risultino ancora impegnate saranno portate in aumento del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Il Ministro per il tesoro provvederà, con propri decreti, alle conseguenti variazioni compensative nel conto dei residui delle amministrazioni interessate. Le somme trasferite al fondo saranno assegnate, entro un biennio, alle amministrazioni regionali sulla base dei criteri che il Comitato interministeriale per la programmazione economica determinerà, in relazione a quanto previsto nel secondo comma del predetto art. 9 della legge n. 281 e tenuto anche conto dell'originaria destinazione delle somme medesime.

 

     Art. 11.

     Sotto la data in cui si effettua il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative di cui al presente decreto, e comunque entro il termine di trenta giorni dalla data stessa, fermo restando quanto previsto con il successivo art. 15, le amministrazioni dello Stato provvederanno a consegnare, con elenchi descrittivi, a ciascuna regione interessata, gli atti, sia degli uffici centrali che degli uffici periferici non trasferiti alle regioni, concernenti le funzioni amministrative trasferite con il presente decreto e relativi ad affari non ancora esauriti, fatta eccezione di quelli disciplinati dal precedente articolo 10, ovvero relativi a questioni o disposizioni di massima, inerenti alle dette funzioni.

 

     Art. 12.

     Sono trasferiti alle Regioni a statuto ordinario, nel cui territorio hanno sede i seguenti uffici periferici del Ministero dei lavori pubblici:

     a) gli uffici del genio civile a competenza generale, ivi comprese le sezioni autonome relative, con esclusione delle sezioni per le opere idrauliche e per l'edilizia statale e degli uffici speciali del genio civile per le opere di edilizia statale, per le opere idrauliche, per le opere marittime e per il servizio idrografico;

     b) i provveditorati regionali alle opere pubbliche, ivi comprese le sezioni urbanistiche presso i provveditorati medesimi, con esclusione delle sezioni e servizi per le opere idrauliche, per l'edilizia statale ed economica e popolare.

Fino a quando non sarà provveduto, ai sensi della legge 28 ottobre 1970, n. 775, al riordinamento dei servizi centrali e periferici del Ministero dei lavori pubblici, i provveditori alle opere pubbliche continuano ad essere preposti ai provveditorati regionali trasferiti alle Regioni a statuto ordinario con il presente articolo. A tali fini i provveditori medesimi vengono posti a disposizione delle regioni, in posizione di comando ai sensi dell'art. 57 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, a decorrere dalla data del trasferimento degli uffici.

     I provveditori alle opere pubbliche continuano, nello stesso tempo, ad essere preposti alle sezioni e servizi rimasti allo Stato perché esclusi ai sensi della lettera b) del primo comma del presente articolo, dal trasferimento alle Regioni a statuto ordinario.

     Fino al suddetto riordinamento dei servizi del Ministero dei lavori pubblici, gli ingegneri capi, preposti agli uffici del genio civile con competenza generale, trasferiti alle regioni ai sensi della lettera a) del detto primo comma, esercitano anche, quali organi dello Stato, le attribuzioni ad essi attualmente spettanti relativamente alle sezioni ai sensi della disposizione della anzidetta lettera a).

     Il Ministero dei lavori pubblici provvederà alla ripartizione dei servizi comuni tra il provveditorato regionale alle opere pubbliche del Veneto, che viene trasferito alla regione ai sensi della lettera b) del precedente primo comma, ed il coesistente Magistrato alle acque.

     I comitati regionali tecnico-amministrativi continuano a svolgere, per le opere pubbliche di interesse regionale e per le attività inerenti alle funzioni delegate alla Regione ai sensi dell'art. 17, lettera b), della legge 16 maggio 1970, n. 281, fino a quando la Regione non avrà diversamente provveduto, le funzioni attualmente loro demandate e quelle del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

     Sono, altresì, trasferite alle Regioni a statuto ordinario le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in ordine ad ogni altro organismo avente sede presso gli uffici del genio civile ed i provveditorati alle opere pubbliche trasferiti con il precedente primo comma e la cui attività sia attinente alle funzioni amministrative di competenza delle regioni ai sensi del presente decreto.

 

     Art. 13.

     Ai sensi dell'art. 17, lettera b), della legge 16 maggio 1970, n. 281, viene delegato alle Regioni a statuto ordinario, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni amministrative che, già esercitate all'atto del loro trasferimento alle regioni dagli uffici di cui al precedente art. 12, residuano alla competenza statale dopo il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle attribuzioni di cui al presente decreto.

     La delega riguarda le attribuzioni esercitate dagli uffici predetti in ordine a:

     a) le opere di soccorso e di ricostruzione e rinascita dei territori colpiti da calamità naturali dichiarate di estensione ed entità particolarmente gravi;

     b) i contributi, la progettazione e la gestione dei lavori relativi all'attuazione dei piani di ricostruzione di cui al decreto legislativo 27 ottobre 1951, n. 1402 e successive modificazioni, ed alla ricostruzione e riparazione dei beni distrutti o danneggiati in dipendenza degli eventi bellici ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, e successive modifiche, della legge 25 giugno 1949, n. 409, e successiva modifica, della legge 31 luglio 1954, n. 607 e delle altre disposizioni legislative in materia;

     c) l'esercizio delle competenze del Ministero dei lavori pubblici in ordine ai cantieri scuola a termini della legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni;

     d) le piccole derivazioni di acque pubbliche;

     e) i mutui relativi ad opere pubbliche, contratti o da contrattare con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro.

     Le funzioni amministrative delegate con il presente articolo vengono esercitate dagli organi regionali in conformità delle direttive emanate dal competente organo statale.

     In caso di persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attività relative alle materie delegate comportino adempimenti propri dell'amministrazione da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o termini risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, può disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale.

 

     Art. 14.

     Il trasferimento alle regioni degli uffici statali di cui al precedente art. 12 comporta la successione delle regioni allo Stato nei diritti ed obblighi inerenti agli immobili, sede degli uffici stessi nonché al relativo arredamento.

     La consistenza degli arredi, delle macchine e delle attrezzature, nonché dei diritti ed obblighi a essi inerenti, sarà fatta constare con verbali redatti in contraddittorio, da funzionari a ciò delegati, rispettivamente, dal Ministero dei lavori pubblici e dall'amministrazione regionale.

 

     Art. 15.

     Gli archivi ed i documenti degli uffici statali di cui al precedente art. 12, vengono consegnati alla regione cui l'ufficio, viene trasferito. La consegna avviene mediante elenchi alle funzioni trasferite alle regioni nelle materie di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e quelli inerenti alle attività delegate con l'art. 13.

     Le amministrazioni statali hanno titolo ad ottenere la restituzione di ogni documento, fra quelli consegnati, che fosse loro necessario per lo svolgimento di proprie attribuzioni, ovvero a richiederne copia conforme qualora l'originale sia contemporaneamente necessario alla regione.

     In ordine agli archivi e documenti consegnati alle regioni ai sensi del primo comma del presente articolo, rimangono ferme le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

 

     Art. 16.

     Le regioni, in relazione alle esigenze derivanti dall'esercizio delle attribuzioni ad esse trasferite con i precedenti articoli 1 e 2 o loro delegate con il precedente art. 13, possono avvalersi dei servizi dello Stato a carattere tecnico-scientifico operanti per funzioni non trasferite alle regioni.

     Lo Stato sarà rimborsato delle spese sostenute per conto della regione.

     La misura e le modalità dei rimborsi saranno determinate con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro competente, previa intesa con l'amministrazione regionale interessata.

 

     Art. 17.

     Il contingente del personale statale di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, da trasferire alle Regioni a statuto ordinario con effetto dalla data di inizio dell'esercizio delle funzioni amministrative statali ad esse trasferite con il presente decreto, è indicato nella tabella allegata.

     Il contingente di cui al precedente comma sarà ripartito per qualifica e per regione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro per il tesoro, da emanare entro tre mesi dalla data indicata nel primo comma.

     In corrispondenza al contingente di personale di ruolo e non di ruolo da trasferire alle regioni a statuto ordinario, ai sensi del precedente primo comma, i ruoli organici e gli eventuali contingenti non di ruolo, cui il personale trasferito appartiene, vengono ridotti, con decorrenza dal 1° aprile 1972, delle unità di ruolo organico e del contingente non di ruolo trasferiti [2].

     Ferma restando la decorrenza dalla data indicata nel primo comma del trasferimento alle regioni, l'immissione nei ruoli e contingenti regionali del personale di cui al primo comma sarà effettuata con la prima legge regionale di istituzione di ruoli regionali.

     Sino alla data di inquadramento nei ruoli regionali, e comunque non oltre il 31 dicembre 1972, all'amministrazione del personale da trasferire continuerà a provvedere, salvo quanto previsto nei successivi articoli, l'amministrazione di provenienza.

     Al predetto personale continuano ad applicarsi, fino al suo inquadramento nei ruoli o contingenti regionali, le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico di attività, previdenza, assistenza e quiescenza dei dipendenti dello Stato.

     Nell'ambito della regione i trasferimenti di sede del personale statale di cui al presente articolo sono disposti, osservate le norme dell'art. 32 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con provvedimento dell'amministrazione regionale, che fino alla data indicata nel precedente quinto comma ne dà notizia all'amministrazione statale di provenienza del dipendente.

     Le spese per gli stipendi e tutte le altre competenze spettanti al personale di cui al presente articolo sono a carico delle regioni che provvederanno altresì a versare all'amministrazione statale di provenienza l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge.

     Fino a quando non si potrà provvedere diversamente il pagamento delle competenze di attività di servizio e della pensione spettanti all'impiegato od operaio messo a disposizione o trasferito verrà effettuato dall'amministrazione di provenienza salvo il successivo rimborso.

 

     Art. 18.

     Con effetto dalla data di inizio dell'esercizio da parte delle regioni delle funzioni amministrative statali trasferite, il personale civile di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, che il giorno anteriore alla predetta data risulti assegnato agli uffici periferici statali trasferiti alle regioni in conseguenza del passaggio alle medesime delle funzioni amministrative statali, è messo a disposizione di diritto della regione nel cui territorio si trova l'ufficio.

     Al predetto personale si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 17.

 

     Art. 19.

     Entro due mesi dalla data di inizio dell'esercizio da parte delle regioni delle funzioni amministrative statali trasferite, il personale civile di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, indicato nella parte seconda della tabella allegata al presente decreto, che il giorno anteriore alla data predetta risulti assegnato ad uffici periferici non trasferiti alle regioni o a servizi centrali che svolgano funzioni amministrative trasferite alle regioni, è messo dall'amministrazione di provenienza, previo assenso degli impiegati od operai, a disposizione delle singole regioni e, se presta servizio presso ufficio periferico, della regione nel cui territorio tale ufficio si trova.

     Ove gli assensi fossero inferiori alle unità da trasferire, l'amministrazione provvederà, entro tre mesi dalla data indicata nel primo comma, a mettere a disposizione delle singole regioni gli impiegati od operai che ne abbiano fatto domanda, dando la precedenza a coloro che svolgevano le stesse funzioni o funzioni connesse con quelle trasferite alle regioni e tenendo conto dei titoli di cui all'art. 32, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     Nel caso di inesistenza o insufficienza di domande, l'amministrazione provvede d'ufficio, sentito il consiglio di amministrazione, a mettere a disposizione delle singole regioni gli impiegati od operai che risultino in possesso dei minori titoli indicati dall'art. 32, terzo comma del testo unico n. 3 suindicato.

     Al personale contemplato nel presente articolo che viene trasferito a sede diversa da quella dell'ufficio statale di provenienza anche a domanda, compete il trattamento economico di missione e di trasferimento, compresa l'indennità di prima sistemazione, stabilito per i dipendenti dello Stato dalle vigenti disposizioni di legge.

     Al personale messo a disposizione in base al presente articolo si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 17.

 

     Art. 20.

     La legge della regione concernente l'inquadramento nei ruoli regionali del personale delle amministrazioni dello Stato assicurerà al personale di cui ai precedenti articoli il passaggio nei ruoli stessi, salvaguardando, nello stesso tempo, le posizioni di carriera ed economiche già acquisite, al momento del passaggio stesso, nel ruolo statale di provenienza, anche per effetto delle agevolazioni previste dall'art. 16, comma terzo, della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta sostituito con l'art. 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.

     Ai fini del conseguimento delle agevolazioni indicate nel comma precedente il personale di cui ai precedenti articoli 18 e 19, si considera di diritto trasferito a domanda.

     Sino ad un anno dalla entrata in vigore delle singole leggi regionali istitutive dei ruoli regionali, la metà dei posti comunque disponibili, dopo effettuato l'inquadramento previsto nel primo comma, nelle singole qualifiche di tali ruoli sarà conferita mediante concorsi di trasferimento riservati al personale di pari qualifica e di ruoli corrispondenti già trasferito ad altra regione ai sensi del presente decreto. I posti eventualmente non coperti saranno conferiti con le normali procedure.

     Nella prima applicazione del presente decreto, i dipendenti dello Stato trasferiti alla regione presso cui ricoprano la carica di consigliere regionale ove non chiedano, entro dieci giorni dalla messa a disposizione, il collocamento in aspettativa senza assegni, sino alla scadenza dell'attuale mandato, sono dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 18, comma primo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

 

     Art. 21.

     Le soppressioni e le riduzioni da apportare, ai sensi dell'art. 18 della legge 16 maggio 1970, n. 281, dagli stati di previsione dei Ministeri dei lavori pubblici, della pubblica istruzione e del tesoro, in conseguenza del trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative di cui al presente decreto, nonché degli uffici e del personale statale, nei contingenti indicati sulla tabella allegata e delle connesse spese di funzionamento, restano determinate come segue:

 

(Omissis)

 

     Per l'anno 1972, in relazione al disposto del decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1121, che fissa al 1° aprile 1972 la data di inizio dell'esercizio, da parte delle Regioni a statuto ordinario, delle funzioni loro trasferite e quella di iscrizione nel bilancio dello Stato del fondo comune indicato nell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 gli stanziamenti relativi a capitoli da sopprimere ai sensi del precedente comma rimarranno iscritti nel bilancio dello Stato per una somma corrispondente ai tre dodicesimi del loro importo e le riduzioni di stanziamenti indicate nel medesimo primo comma saranno effettuate nella misura dei nove dodicesimi dell'ammontare delle riduzioni stesse.

 

     Art. 22.

     Le spese aggiuntive connesse al trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali di cui al presente decreto sono determinate, ai sensi dell'art. 18 della legge 16 maggio 1970, n. 281, applicando agli ammontari delle soppressioni e riduzioni di stanziamenti risultanti nel primo comma del precedente articolo le seguenti percentuali:

     a) spese di natura operativa correnti: venti per cento;

     b) spese di natura operativa in conto capitale: dieci per cento;

     c) spese di personale ed accessorie: sedici virgola cinque per cento;

     d) spese di funzionamento: venti per cento.

     Per l'anno 1972, l'ammontare delle spese aggiuntive, quale risulta applicando le sopra indicate misure percentuali agli importi delle soppressioni e riduzioni di stanziamenti; resta determinato in milioni 12.485,9 in relazione a quanto disposto dal decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1121.

     All'onere relativo si provvede, per l'anno medesimo con una corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1972.

 

     Art. 23.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto, per quanto riguarda il trasferimento delle funzioni amministrative, dalla data fissata nel decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1121.

 

 

 

TABELLA

 

Contingente del personale statale di ruolo e non di ruolo da trasferire

alle regioni a statuto ordinario in relazione al passaggio alle regioni

stesse delle funzioni amministrative statali, disposto con il presente

decreto

 

                              RUOLI ORGANICI

                     DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

 

                                  PARTE I

 

Personale in servizio presso gli uffici periferici trasferiti

con l'art.  12 (art.  18):

 

                                                     | Numero

                                                     |  unità

 

Ruolo organico del personale della carriera direttiva|

dell'amministrazione centrale                        |218

Ruolo organico degli ingegneri e urbanisti del genio |

civile                                               |503

Ruolo organico dei geometri del genio civile         |1.354

Ruolo organico dei disegnatori del genio civile      |132

Ruolo organico dei ragionieri del genio civile       |162

Ruolo organico  dei  segretari  degli uffici centrali|

decentrati                                           |243

Ruolo organico degli assistenti del genio civile     |1.032

Ruolo   organico  degli   assistenti  radiotecnici  e|

marconisti del genio civile                          |36

Ruoli  organici   dei  coadiutori  e  dei  coadiutori|

meccanografi   dell'amministrazione  centrale   del  |

genio civile                                         |1.186

Ruoli  organici  degli  uscieri  dell'amministrazione|

centrale e del genio civile                          |440

Personale non di ruolo                               |108

Salariati                                            |442

 

Totale unità                                         |5.856

 

                           PARTE II

 

ersonale in servizio presso l'amministrazione centrale ed

uffici periferici non trasferiti (art.  19):

 

                                                     | Numero

                                                     |  unità

                                                     |--------

Ruolo organico del personale della carriera direttiva|

dell'amministrazione centrale                        |24

Ruolo organico degli  ingegneri e urbanisti del genio|

civile                                               |55

Ruolo organico dei geometri del genio civile         |150

Ruolo organico dei disegnatori del genio civile      |14

Ruolo organico dei ragionieri del genio civile       |18

Ruolo organico  dei  segretari  degli uffici centrali|

decentrati                                           |27

Ruolo organico degli assistenti del genio civile     |114

Ruolo  organico  degli   assistenti   radiotecnici  e|

marconisti del genio civile                          |131

Ruoli  organici  dei  coadiutori  e  dei   coadiutori|

meccanografi  dell'amministrazione  centrale  e del  |

genio civile                                         |3

Ruoli organici  degli  uscieri  dell'amministrazione |

centrale e del genio civile                          |48

Personale non di ruolo                               |11

Salariati                                            |49

 

Totale unità                                         |644

 

                          PARTE III

 

Contingente complessivo da trasferire alle regioni (Art.  17):

 

                                                     | Numero

                                                     |  unità

 

Ruolo organico del personale della carriera direttiva|

dell'amministrazione centrale                        |242

Ruolo organico degli ingegneri  e urbanisti del genio|

civile                                               |558

Ruolo organico dei geometri del genio civile         |1.504

Ruolo organico dei disegnatori del genio civile      |146

Ruolo organico dei ragionieri del genio civile       |180

Ruolo organico dei  segretari  degli  uffici centrali|

decentrati                                           |270

Ruolo organico degli assistenti del genio civile     |1.146

Ruolo   organico  degli   assistenti  radiotecnici  e|

marconisti del genio civile                          |1.317

Ruoli  organici  dei   coadiutori  e  dei  coadiutori|

meccanografi dell'amministrazione del genio civile   |39

Ruoli  organici  degli  uscieri  dell'amministrazione|

centrale e del genio civile                          |488

Personale non di ruolo                               |119

Salariati                                            |491

Totale generale unità                                |6.500

 

 

 


[1] Comma aggiunto dall'art. 6 della L. 16 maggio 1978, n. 196.

[1] Comma aggiunto dall'art. 6 della L. 16 maggio 1978, n. 196.

[1] Comma aggiunto dall'art. 6 della L. 16 maggio 1978, n. 196.

[1] Comma aggiunto dall'art. 6 della L. 16 maggio 1978, n. 196.

[2] Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 29 maggio 1974, n. 218.