§ 98.1.27760 - D.L. 22 dicembre 1984, n. 903 .
Proroga di termini di vigenza concernenti il Ministero dei trasporti.


Settore:Normativa nazionale
Data:22/12/1984
Numero:903


Sommario
Art. 1.      Il termine del 31 dicembre 1984, previsto dall'art. 5 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, [...]
Art. 2.      1. La scadenza del contratto a termine per l'assunzione degli esperti di cui all'art. 3, secondo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 245, è prorogata al 15 giugno 1985
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.27760 - D.L. 22 dicembre 1984, n. 903 [1].

Proroga di termini di vigenza concernenti il Ministero dei trasporti.

(G.U. 31 dicembre 1984, n. 357)

 

     Art. 1.

     Il termine del 31 dicembre 1984, previsto dall'art. 5 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, relativo alla prestazione del servizio antincendi da parte dell'amministrazione militare negli aeroporti di Firenze-Peretola, Grosseto, Roma-Urbe e Taranto e da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli aeroporti di Pescara e Villanova d'Albenga, è prorogato al 31 dicembre 1985.

 

          Art. 2.

     1. La scadenza del contratto a termine per l'assunzione degli esperti di cui all'art. 3, secondo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 245, è prorogata al 15 giugno 1985.

     2. L'onere finanziario derivante dalla proroga di cui al precedente comma 1 fa carico all'autorizzazione di spesa recata dall'art. 5 della legge 15 giugno 1984, n. 245.

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 2 della L. 26 aprile 1985, n. 156, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti in applicazione del presente decreto.