§ 98.1.27733 - D.L. 29 giugno 1984, n. 271 .
Ulteriore proroga della gestione stralcio dell'attività del commissario per le zone terremotate della Basilicata e della Campania.


Settore:Normativa nazionale
Data:29/06/1984
Numero:271


Sommario
Art. 1.      1. Il termine del 30 giugno 1984, indicato nel comma primo dell'art. 1 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile [...]
Art. 2.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.27733 - D.L. 29 giugno 1984, n. 271 [1].

Ulteriore proroga della gestione stralcio dell'attività del commissario per le zone terremotate della Basilicata e della Campania.

(G.U. 30 giugno 1984, n. 179)

 

     Art. 1.

     1. Il termine del 30 giugno 1984, indicato nel comma primo dell'art. 1 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80, è ulteriormente prorogato al 31 ottobre 1984.

     2. L'azione amministrativa relativa alla prosecuzione dell'attività avviata dal commissario per le zone terremotate della Basilicata e della Campania, limitatamente al periodo di cui al comma precedente, è svolta in Roma nella sede degli uffici del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

 

          Art. 2.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 2 della L. 30 maggio 1985, n. 211, restano validi gli atti posti in essere ed i rapporti giuridici sorti in attuazionedel presente decreto.