| Settore: | Normativa nazionale | 
| Data: | 29/06/1984 | 
| Numero: | 271 | 
| Sommario | 
| Art. 1. 1. Il termine del 30 giugno 1984, indicato nel comma primo dell'art. 1 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile [...] | 
| Art. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] | 
§ 98.1.27733 - D.L. 29 giugno 1984, n. 271 [1].
Ulteriore proroga della gestione stralcio dell'attività del commissario per le zone terremotate della Basilicata e della Campania.
(G.U. 30 giugno 1984, n. 179)
     1. Il termine del 30 giugno 1984, indicato nel comma primo dell'art. 1 del 
2. L'azione amministrativa relativa alla prosecuzione dell'attività avviata dal commissario per le zone terremotate della Basilicata e della Campania, limitatamente al periodo di cui al comma precedente, è svolta in Roma nella sede degli uffici del Ministro per il coordinamento della protezione civile.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 2 della