Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 28/02/1983 |
Numero: | 54 |
Sommario |
Art. 1. Nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la realizzazione di interventi organici, [...] |
Art. 2. 1. All'attuazione degli interventi previsti dal precedente art. 1 provvedono la Cassa per il Mezzogiorno e gli enti ad essa collegati, fino alla data di entrata in [...] |
Art. 3. 1. L'esercizio dei poteri conferiti al presidente della Cassa per il Mezzogiorno ai sensi del decreto-legge 26 aprile 1982, n. 184, convertito, con modificazioni, nella [...] |
Art. 4. 1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto è disposta, a favore della Cassa per il Mezzogiorno, l'assegnazione complessiva di L. 4.300 miliardi - ivi compreso [...] |
Art. 5. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...] |
§ 98.1.27700 - D.L. 28 febbraio 1983, n. 54 [1].
Misure urgenti per la prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno
(G.U. 1 marzo 1983, n. 58)
Nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con
a) azioni organiche di intervento consistenti nella realizzazione di opere pubbliche ed infrastrutture al servizio dello sviluppo civile ed economico, nonchè altre azioni dirette a favorire l'attrezzatura e la valorizzazione del territorio e la riorganizzazione dei sistemi urbani;
b) incentivi alle attività produttive;
c) attività promozionali dell'iniziativa economica, dirette a migliorare l'utilizzazione delle risorse, anche naturali, storiche e artistiche, diffondere i servizi idonei ad accrescere la innovazione tecnologica e la produttività, commercializzare e valorizzare la produzione, sostenere la ricerca e la sperimentazione;
d) attività di assistenza tecnica e di formazione dei quadri funzionali agli obiettivi del presente decreto.
1. All'attuazione degli interventi previsti dal precedente art. 1 provvedono la Cassa per il Mezzogiorno e gli enti ad essa collegati, fino alla data di entrata in vigore della nuova normativa sull'intervento straordinario per il Mezzogiorno e comunque non oltre il 31 dicembre 1983.
2. Fino alla stessa data di cui al precedente comma continuano ad avere validità le disposizioni del testo unico approvato con
3. Il consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, diviene comitato provvisorio di gestione.
4. Il comitato assume le funzioni già esercitate dal consiglio di amministrazione, rimanendo in carica fino alla data di cui al primo comma.
5. Il comitato, sulla base delle direttive impartite dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, promuove l'adeguamento dell'organizzazione della Cassa per il Mezzogiorno all'obiettivo di separare le azioni previste dal precedente art. 1, lettera a), dagli interventi previsti alle lettere b), c) e d) del medesimo articolo, nonchè all'obiettivo di assicurare strutture idonee a provvedere alla assistenza progettuale per le regioni meridionali.
1. L'esercizio dei poteri conferiti al presidente della Cassa per il Mezzogiorno ai sensi del
2. I poteri conferiti al presidente della Cassa per il Mezzogiorno con il
3. Tale programma viene approvato dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno d'intesa con il Ministro delegato per l'attuazione degli interventi di cui al citato art. 32, consultate le regioni interessate; i relativi oneri gravano sullo stanziamento di cui al successivo art. 4.
4. La Cassa per il Mezzogiorno, previa autorizzazione del Ministro del tesoro, per il finanziamento di iniziative rientranti nei programmi di interventi può contrarre prestiti con la Banca europea degli investimenti (BEI), il cui onere, per capitale ed interessi, è assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il controvalore in lire dei prestiti è portato a scomputo della assegnazione disposta a favore della Cassa per il Mezzogiorno per l'anno 1983.
1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto è disposta, a favore della Cassa per il Mezzogiorno, l'assegnazione complessiva di L. 4.300 miliardi - ivi compreso l'importo di L. 1.000 miliardi già stanziato nel bilancio dell'anno 1983 ai sensi dell'art. 2, terzo comma, del
2. Della suddetta assegnazione complessiva di L. 4.300 miliardi, L. 1.800 miliardi sono autorizzati in conto dei fondi che saranno assegnati all'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il periodo 1984-1985 e saranno iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984.
3. A valere su tale importo la Cassa per il Mezzogiorno destinerà un miliardo di lire quale contributo finanziario annuale all'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ), previsto dall'art. 170 del testo unico approvato con
4. All'onere di L. 1.500 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto nell'anno 1983 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 2,