Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 63. Mezzogiorno e aree depresse |
Capitolo: | 63.4 interventi per singole aree |
Data: | 30/04/1983 |
Numero: | 132 |
Sommario |
Art. 1. Le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e le successive modificazioni ed integrazioni e le altre leggi riguardanti i territori [...] |
Art. 2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati, anche ai fini degli atti e dei provvedimenti ad essi conseguenti, ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti sulla base del quarto comma [...] |
Art. 3. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
§ 63.4.13 - Legge 30 aprile 1983, n. 132.
Misure urgenti per la prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e regolamentazione dei rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 54.
(G.U. 30 aprile 1983, n. 117).
Le disposizioni del testo unico approvato con
Ai fini della disposizione di cui al comma precedente è disposta l'assegnazione complessiva di lire 4.300 miliardi - ivi compreso l'importo di lire 1.000 miliardi, già stanziato nel bilancio dello Stato per l'anno 1983 ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, del
Della suddetta assegnazione complessiva di lire 4.300 miliardi, lire 1.800 miliardi sono autorizzati in conto dei fondi che saranno assegnati all'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il periodo 1984-85 e saranno iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984.
A valere su tale importo la Cassa per il Mezzogiorno destinerà un miliardo di lire quale contributo finanziario annuale all'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ), previsto dall'articolo 170 del testo unico approvato con
All'onere di lire 1.500 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1983 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati, anche ai fini degli atti e dei provvedimenti ad essi conseguenti, ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti sulla base del quarto comma dell'articolo 2 e del primo e quarto comma dell'articolo 3 del
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.