§ 98.1.27689 - D.L. 2 agosto 1982, n. 493 .
Misure per il disavanzo del settore previdenziale


Settore:Normativa nazionale
Data:02/08/1982
Numero:493


Sommario
Art. 1.  Contributi per la Cassa integrazione guadagni e per le indennità economiche di malattia e di maternità
Art. 2.  Riscatto del corso legale di laurea
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.27689 - D.L. 2 agosto 1982, n. 493 [1].

Misure per il disavanzo del settore previdenziale

(G.U. 3 agosto 1982, n. 211)

 

     Art. 1. Contributi per la Cassa integrazione guadagni e per le indennità economiche di malattia e di maternità

     A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le aliquote dei contributi dovuti alla Cassa integrazioni guadagni - gestione ordinaria dell'industria e speciale dell'edilizia - sono elevate dello 0,90 per cento della retribuzione lorda imponibile.

     Con la stessa decorrenza di cui al precedente comma, la quota parte dei contributi di malattia di cui all'art. 14, primo e secondo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155, è elevata dello 0,25 per cento della retribuzione imponibile e corrispondentemente è aumentato il contributo di malattia a carico del datore di lavoro; con la medesima decorrenza, il contributo dovuto all'INPS dal datore di lavoro per le prestazioni economiche di maternità è elevato dello 0,70 per cento della retribuzione imponibile.

 

          Art. 2. Riscatto del corso legale di laurea

     Per il riscatto del periodo di corso legale di laurea è soppressa la riduzione del 50 per cento prevista dall'art. 2-novies del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, relativamente alle domande di riscatto presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     Il contributo per il riscatto del periodo di corso legale di laurea, da corrispondersi dal personale civile dello Stato, per le domande presentate ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è calcolato sulla base di coefficienti attuariali da determinarsi con decreto del Ministro del tesoro.

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. unico della L. 29 novembre 1982, n. 881, gli atti ed i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni dell'art. 2 del presente decreto restano validi anche ai fini degli atti e provvedimenti ad essi conseguenti e conservano efficacia i rapporti giuridici sorti sulla base delle stesse disposizioni.