§ 98.1.27681 - D.L. 10 luglio 1982, n. 430 .
Disposizioni in materia di imposte di fabbricazione e di movimento dei prodotti petroliferi, di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:10/07/1982
Numero:430


Sommario
Art. 1.      Con effetto dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi l'art. 13 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. [...]
Art. 2.      Nei depositi doganali possono essere custoditi i prodotti destinati all'esportazione ed i prodotti ad imposta assolta
Art. 3.      Il pagamento dei diritti doganali, delle imposte di fabbricazione e delle corrispondenti sovrimposte di confine non può essere dilazionato in nessun caso per un periodo [...]
Art. 4.      L'interesse previsto dagli articoli 86 e 93 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 [...]
Art. 5.      Gli ultimi due commi dell'art. 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, sono sostituiti dai seguenti
Art. 6.      I depositi di oli minerali per uso commerciale collegati con tubazione alle raffinerie possono rifornirsi esclusivamente dalle raffinerie cui sono collegati. Qualora i [...]
Art. 7.      Gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza procedono d'iniziativa o su richiesta degli uffici finanziari al reperimento ed all'acquisizione degli elementi [...]
Art. 8.      I prodotti di cui all'art. 6 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1976, n. 786, sono assoggettati ai vincoli [...]
Art. 9.      Gli esercenti di depositi commerciali di oli minerali, di gas di petrolio liquefatti e dei prodotti di cui all'art. 6 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, [...]
Art. 10.      Chi ha indebitamente corrisposto diritti doganali all'importazione, imposte di fabbricazione, imposte di consumo o diritti erariali, anche anteriormente alla data di [...]
Art. 11.      Per le somme riscosse mediante versamento diretto a partire dalla decade successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto la misura [...]
Art. 12.      All'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, come integrato dalla legge 13 marzo 1980, n. 71, è aggiunto il seguente comma
Art. 13.      Qualora sia stato notificato avviso di rettifica o di accertamento, ai sensi degli articoli 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, [...]
Art. 14.      Le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 8 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e del decreto ministeriale 1° settembre 1931, emanato in esecuzione dell'art. 63 [...]
Art. 15.      Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle del presente decreto


§ 98.1.27681 - D.L. 10 luglio 1982, n. 430 [1].

Disposizioni in materia di imposte di fabbricazione e di movimento dei prodotti petroliferi, di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto e relative sanzioni

(G.U. 13 luglio 1982, n. 190)

 

     Art. 1.

     Con effetto dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi l'art. 13 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e l'art. 3 della legge 11 giugno 1959, n. 405, e i depositi gestiti in regime SIF sono assoggettati alla vigente disciplina prevista per i depositi di oli minerali liberi da tributi. L'ammontare del debito di imposta gravante sui prodotti giacenti a tale data, risultante da apposito inventario redatto entro i trenta giorni successivi dal competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione in contraddittorio con l'esercente il deposito, deve essere assolto entro sessanta giorni dalla medesima data.

 

          Art. 2.

     Nei depositi doganali possono essere custoditi i prodotti destinati all'esportazione ed i prodotti ad imposta assolta.

     I prodotti ad imposta assolta possono essere custoditi nei depositi doganali a condizione che vengano contabilizzati e stoccati distintamente a seconda della posizione fiscale dei singoli prodotti e che venga attuato un sistema di controllo di tutta la movimentazione dei vari prodotti in diversa posizione fiscale.

     I prodotti ad imposta assolta possono essere utilizzati, con l'osservanza delle modalità stabilite dall'amministrazione finanziaria, in tutte le operazioni di miscelazioni consentite presso i depositi doganali, indipendentemente dalla posizione fiscale dei vari componenti; l'imposta assolta in più rispetto al trattamento fiscale spettante al prodotto risultante dalla miscelazione, sulla base delle caratteristiche finali o in relazione alla destinazione del prodotto medesimo, viene rimborsata mediante riaccredito dell'ammontare dell'imposta.

     Le materie prime, i prodotti semilavorati e quelli destinati a subire ulteriore lavorazione possono essere stoccati nei depositi doganali, prima di essere avviati all'impianto di lavorazione.

     L'ammontare del debito d'imposta gravante sui prodotti giacenti nei depositi doganali alla data da cui ha effetto il presente articolo e non destinati all'esportazione, risultante da apposito inventario redatto dalla competente dogana in contraddittorio con l'esercente il deposito doganale, deve essere pagato entro sessanta giorni dalla predetta data.

 

          Art. 3.

     Il pagamento dei diritti doganali, delle imposte di fabbricazione e delle corrispondenti sovrimposte di confine non può essere dilazionato in nessun caso per un periodo superiore a quindici giorni.

     Per la dilazione concessa sono dovuti gli interessi nella misura prevista dal terzo comma dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

 

          Art. 4.

     L'interesse previsto dagli articoli 86 e 93 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, è elevato dal sei al nove per cento semestrale.

     L'interesse di mora previsto dall'art. 16 del decreto-legge 23 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1978, n. 388, è elevato dal dodici al diciotto per cento annuo.

 

          Art. 5.

     Gli ultimi due commi dell'art. 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, sono sostituiti dai seguenti:

     "La licenza di esercizio dei depositi per uso commerciale può essere sospesa ai sensi dell'art. 140 del codice penale nei confronti del titolare o del legale rappresentante o del locatario che sia sottoposto a procedimento penale per violazioni commesse nella gestione dei predetti impianti costituenti delitti in materia di imposta di fabbricazione sugli oli minerali punibili con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno.

     Il provvedimento di sospensione ha effetto fino alla pronuncia di proscioglimento o di assoluzione; con la sentenza di condanna viene disposta la revoca della licenza di esercizio nonchè l'esclusione dal rilascio di altra licenza per un periodo di cinque anni.".

 

          Art. 6.

     I depositi di oli minerali per uso commerciale collegati con tubazione alle raffinerie possono rifornirsi esclusivamente dalle raffinerie cui sono collegati. Qualora i prodotti non siano disponibili nelle predette raffinerie ed in caso di necessità derivanti da esigenze di approvvigionamento del mercato, l'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, competente per territorio, può autorizzare con provvedimento motivato, per determinate partite ed entro termini stabiliti, il rifornimento da altri impianti.

     Con decreto del Ministro delle finanze può essere stabilito che le disposizioni del comma precedente si applicano anche ad altri depositi che per la loro ubicazione nelle vicinanze delle raffinerie presentano, sotto l'aspetto operativo, analoghe caratteristiche e richiedono l'adozione delle medesime cautele.

     E' vietato il trasferimento dei prodotti petroliferi fra i depositi di oli minerali per uso commerciale. In caso di necessità derivanti da esigenze di approvvigionamento del mercato, l'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, competente per territorio, può autorizzare con provvedimento motivato, per partite determinate, ed entro termini stabiliti, il trasferimento dei prodotti ad altri depositi similari. Tale divieto non si applica per i depositi di cui al primo e secondo comma. E' esclusa, inoltre, dal divieto la movimentazione dei prodotti denaturati per usi agevolati, quella dei prodotti petroliferi provenienti da depositi liberi dove hanno subito operazioni di additivazione o miscelazione o di confezionamento nonchè la movimentazione degli oli lubrificanti confezionati in appositi recipienti muniti di chiusura stabile a macchina, a saldatura o a suggello, e contraddistinti da marchi di fabbrica recanti l'indicazione della qualità del prodotto.

     Chiunque non ottemperi alle disposizioni del presente articolo è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la pena pecuniaria da lire cinque milioni a lire venti milioni.

     Non si applicano le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 8 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

 

          Art. 7.

     Gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza procedono d'iniziativa o su richiesta degli uffici finanziari al reperimento ed all'acquisizione degli elementi utili all'accertamento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali.

     Ai fini di cui al precedente comma essi possono:

     procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche anche in tempo di notte nei locali adibiti a uffici e negli stabilimenti;

     invitare i responsabili d'imposta, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie e chiarimenti o per esibire documenti relativi alla lavorazione, trasporto, deposito od uso dei prodotti petroliferi;

     richiedere, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, ad aziende ed istituti di credito o all'amministrazione postale di trasmettere copia di tutta la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con il cliente, quando vi è fondato sospetto di reati attinenti al settore impositivo degli oli minerali;

     procedere per delegazione del giudice, in deroga al disposto dell'ultimo comma dell'art. 340 del codice di procedura penale, al temporaneo sequestro degli atti indicati nel secondo comma dello stesso art. 340;

     richiedere copie o estratti degli atti e documenti ritenuti utili per le indagini depositati presso i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali.

 

          Art. 8.

     I prodotti di cui all'art. 6 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1976, n. 786, sono assoggettati ai vincoli di deposito previsti dal decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, e devono circolare con apposito documento di accompagnamento.

     Chiunque sottrae i prodotti indicati nel precedente comma ai vincoli di deposito previsti dal decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, è punito con la pena pecuniaria da lire un milione a lire cinque milioni. Se l'inosservanza riguarda un quantitativo di prodotto superiore ad una tonnellata ma non superiore a dieci tonnellate, si applica la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da lire un milione a lire cinque milioni; se il quantitativo di prodotto è superiore a dieci tonnellate, si applica la reclusione da uno a cinque anni e la multa da lire due milioni a lire dieci milioni.

     Le stesse pene si applicano a chiunque trasporta o fa trasportare i prodotti indicati nel primo comma senza il documento di accompagnamento in esso prescritto o con documento falso, alterato o contenente false indicazioni.

     Le caratteristiche e le modalità di emissione del documento di accompagnamento di cui al primo comma sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; l'inosservanza delle disposizioni contenute nel predetto decreto è punita con la pena pecuniaria da lire un milione a lire cinque milioni.

 

          Art. 9.

     Gli esercenti di depositi commerciali di oli minerali, di gas di petrolio liquefatti e dei prodotti di cui all'art. 6 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1976, n. 786, devono annotare in un apposito registro, preventivamente vidimato da notaio, i corrispettivi relativi alle singole forniture degli anzidetti prodotti ricevute ed effettuate, con l'indicazione delle generalità delle persone che hanno effettuato i relativi pagamenti.

     Chiunque non ottemperi alle disposizioni del presente articolo è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la pena pecuniaria da lire un milione a lire cinque milioni.

     Non si applicano le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 8 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

 

          Art. 10.

     Chi ha indebitamente corrisposto diritti doganali all'importazione, imposte di fabbricazione, imposte di consumo o diritti erariali, anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, non ha diritto al rimborso delle somme pagate, salvo il caso di errore materiale, quando l'onere relativo è stato in qualsiasi modo trasferito su altri soggetti.

     L'onere si presume trasferito ogni qual volta le merci in relazione alle quali il pagamento è stato operato siano state cedute, anche dopo lavorazione, trasformazione, montaggio, assemblaggio o adattamento di esse, salva la prova documentale contraria.

     Le merci si presumono cedute nei casi previsti dall'art. 53, comma primo e secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

     I rimborsi delle somme pagate per imposta sul valore aggiunto rimangono regolati unicamente dalle disposizioni concernenti detta imposta.

 

          Art. 11.

     Per le somme riscosse mediante versamento diretto a partire dalla decade successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto la misura dell'aggio di riscossione, di cui all'art. 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, è pari allo0,50 per cento dell'aggio per la riscossione mediante ruoli.

 

          Art. 12.

     All'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, come integrato dalla legge 13 marzo 1980, n. 71, è aggiunto il seguente comma:

     "Qualora sia stato notificato avviso di irrogazione di pena pecuniaria in dipendenza di violazione dell'obbligo di emissione della ricevuta fiscale o di emissione del documento stesso con indicazione del corrispettivo in misura inferiore a quella reale, può essere ordinata dall'intendente di finanza, su proposta dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, sentito l'interessato, senza pregiudizio dell'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge, la chiusura dell'esercizio ovvero la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività svolta, per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore ad un mese. Il provvedimento ha effetto non prima di trenta giorni dalla sua notifica.".

 

          Art. 13.

     Qualora sia stato notificato avviso di rettifica o di accertamento, ai sensi degli articoli 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nei confronti di esercenti arti e professioni, in dipendenza di violazione degli obblighi di fatturazione o registrazione previsti dallo stesso decreto, può essere ordinata dall'intendente di finanza, su proposta dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, sentito l'interessato, la sospensione dell'iscrizione dagli albi professionali, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a tre mesi. Il provvedimento ha effetto non prima di trenta giorni dalla sua notifica.

 

          Art. 14.

     Le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 8 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e del decreto ministeriale 1° settembre 1931, emanato in esecuzione dell'art. 63 della stessa legge, non operano per le seguenti violazioni:

     a) mancata compilazione dei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni;

     b) indicazione, sui documenti di cui al precedente punto a), di beni diversi da quelli trasportati o consegnati, o indicazione degli stessi beni in quantità diversa ovvero compilazione dei documenti in modo da non consentire comunque la identificazione delle parti;

     c) mancata emissione della ricevuta fiscale prevista dai decreti ministeriali emanati a norma dell'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, ovvero emissione del documento stesso con indicazione del corrispettivo in misura inferiore a quello reale, quando tale indicazione è prescritta.

 

          Art. 15.

     Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle del presente decreto.

     Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 6, 8 e 9 hanno effetto dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. unico della L. 27 novembre 1982, n. 873, gli atti ed i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 del presente decreto restano validi anche ai fini degli atti e dei provvedimenti ad essi conseguenti e conservano efficacia i rapporti giuridici sorti sulla base delle medesime disposizioni.