§ 98.1.27605 - D.L. 7 maggio 1980, n. 150 .
Disciplina della produzione dell'impiego e dell'importazione della saccarina e degli altri edulcoranti artificiali.


Settore:Normativa nazionale
Data:07/05/1980
Numero:150


Sommario
Art. 1.      Sono abrogate le disposizioni del regio decreto 29 settembre 1889, n. 6407, convertito nella legge 15 maggio 1890, n. 6858, che vieta l'introduzione e la produzione [...]
Art. 2.  [2]
Art. 3.  [3]
Art. 4.      Il minor gettito derivante dall'applicazione del presente decreto-legge, valutato per l'anno 1980 in lire 900 milioni, resta compensato dal maggior introito conseguente [...]
Art. 5.  [4]
Art. 6.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.27605 - D.L. 7 maggio 1980, n. 150 [1] .

Disciplina della produzione dell'impiego e dell'importazione della saccarina e degli altri edulcoranti artificiali.

(G.U. 9 maggio 1980, n. 126)

 

     Art. 1.

     Sono abrogate le disposizioni del regio decreto 29 settembre 1889, n. 6407, convertito nella legge 15 maggio 1890, n. 6858, che vieta l'introduzione e la produzione nello Stato della saccarina e dei prodotti saccarinati.

     Sono altresì abrogate le disposizioni dell'art. 9 della legge 2 luglio 1902, n. 238, e successive modificazioni, nonchè quelle della legge 29 marzo 1940, n. 295, e della legge 16 gennaio 1951, n. 154.

 

          Art. 2. [2]

 

          Art. 3. [3]

 

          Art. 4.

     Il minor gettito derivante dall'applicazione del presente decreto-legge, valutato per l'anno 1980 in lire 900 milioni, resta compensato dal maggior introito conseguente all'aumento del diritto di magazzinaggio per le merci in custodia della dogana previsto dall'art. 45 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni, realizzato con il decreto ministeriale 31 gennaio 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 14 febbraio 1980.

 

          Art. 5. [4]

 

          Art. 6.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 7 luglio 1980, n. 297.

[2]  Articolo modificato dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 57 della L. 19 febbraio 1992, n. 142.

[3]  Articolo modificato dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 57 della L. 19 febbraio 1992, n. 142.

[4]  Articolo soppresso dalla legge di conversione.