§ 98.1.27599 - D.L. 25 febbraio 1980, n. 30 .
Disciplina della produzione, dell'impiego e dell'importazione della saccarina e degli altri edulcoranti artificiali.


Settore:Normativa nazionale
Data:25/02/1980
Numero:30


Sommario
Art. 1.      Sono abrogate le disposizioni del regio-decreto 29 settembre 1889, n. 6407, convertito nella legge 15 maggio 1890, n. 6858, che vieta l'introduzione e la produzione [...]
Art. 2.      E' vietato l'impiego della saccarina e degli altri edulcoranti artificiali nella preparazione di sostanze alimentari e bevande, salvo quanto possa essere diversamente [...]
Art. 3.      Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, i contravventori alle disposizioni del precedente art. 2 sono puniti con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da [...]
Art. 4.      Il minor gettito derivante dall'applicazione del presente decreto-legge, valutato per l'anno 1980 in lire 900 milioni, resta compensato dal maggior introito conseguente [...]
Art. 5.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.27599 - D.L. 25 febbraio 1980, n. 30 [1].

Disciplina della produzione, dell'impiego e dell'importazione della saccarina e degli altri edulcoranti artificiali.

(G.U. 27 febbraio 1980, n. 56)

 

     Art. 1.

     Sono abrogate le disposizioni del regio-decreto 29 settembre 1889, n. 6407, convertito nella legge 15 maggio 1890, n. 6858, che vieta l'introduzione e la produzione nello Stato della saccarina e dei prodotti saccarinati.

     Sono altresì abrogate le disposizioni dell'art. 9 della legge 2 luglio, n. 238, e successive modificazioni, nonchè quelle della legge 29 marzo 1940, n. 295 e della legge 16 gennaio 1951, n. 154.

 

          Art. 2.

     E' vietato l'impiego della saccarina e degli altri edulcoranti artificiali nella preparazione di sostanze alimentari e bevande, salvo quanto possa essere diversamente disposto dal Ministro della sanità ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, e della legge 29 marzo 1951, n. 327.

 

          Art. 3.

     Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, i contravventori alle disposizioni del precedente art. 2 sono puniti con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire 200 mila a lire 50 milioni.

     La condanna importa la pubblicazione della sentenza, per una sola volta in uno o più giornali a diffusione nazionale designati dal giudice, nei modi stabiliti nel terzo comma dell'art. 36 del codice penale.

 

          Art. 4.

     Il minor gettito derivante dall'applicazione del presente decreto-legge, valutato per l'anno 1980 in lire 900 milioni, resta compensato dal maggior introito conseguente all'aumento del diritto di magazzinaggio per le merci in custodia della dogana previsto dall'art. 45 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni, realizzato con il decreto ministeriale 31 gennaio 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 14 febbraio 1980.

 

          Art. 5.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 2, L. 7 luglio 1980, n. 297, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in base alle disposizioni contenute nel presente decreto.