§ 98.1.27495 - D.L. 11 agosto 1975, n. 367 .
Rilascio di documenti di legittimazione provvisoria alla circolazione di veicoli a motore.


Settore:Normativa nazionale
Data:11/08/1975
Numero:367


Sommario
Art. 1.      Per un periodo di sei mesi, nelle provincie indicate in uno o più decreti emanati dal Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno, i prefetti [...]
Art. 2.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge


§ 98.1.27495 - D.L. 11 agosto 1975, n. 367 [1].

Rilascio di documenti di legittimazione provvisoria alla circolazione di veicoli a motore.

(G.U. 14 agosto 1975, n. 216)

 

     Art. 1.

     Per un periodo di sei mesi, nelle provincie indicate in uno o più decreti emanati dal Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno, i prefetti sono autorizzati a consentire la circolazione, in via provvisoria, dei veicoli a motore e loro rimorchi, mediante rilascio di un foglio di via e di una targa provvisoria; detti veicoli possono circolare su tutto il territorio nazionale, previo pagamento della tassa di circolazione [2] .

     Il prefetto rilascia il foglio di via e la targa provvisoria su istanza di chi, affermando di essere proprietario del veicolo, esibisca o la dichiarazione di conformità o il certificato di approvazione di cui, rispettivamente, all'art. 53 e all'art. 54 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 [3] .

     Il foglio di via e la targa provvisoria di cui al presente articolo hanno validità fino a quando non ne sarà disposta la cessazione con decreto del Ministro per i trasporti, emanato di concerto con il Ministro per l'interno [4] .

     La validità del foglio di via di cui all'art. 64 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, modificato dall'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 14, può essere prorogata, con decreto del Ministro per i trasporti, fino ad un massimo di sessanta giorni [5] .

     Il quarto comma dell'art. 83 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

     "L'autorizzazione è valida per sei mesi" [6] .

     I decreti ministeriali di cui ai precedenti commi saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

 

          Art. 2.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 10 ottobre 1975, n. 486, e abrogato dall'art. 231 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

[2]  Comma così modificato dalla legge di conversione

[3]  Comma così modificato dalla legge di conversione

[4]  Comma così modificato dalla legge di conversione

[5]  Comma così sostituito dalla legge di conversione .

[6]  Comma inserito dalla legge di conversione .