Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 93. Trasporti e circolazione |
Capitolo: | 93.2 circolazione stradale |
Data: | 04/01/1968 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. Il secondo comma dell'art. 61 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente: |
Art. 2. Il secondo e terzo comma dell'art. 64 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono sostituiti dal [...] |
Art. 3. Il sesto comma dell'art. 66 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente: |
Art. 4. Il secondo e il terzo comma dell'art. 68 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono sostituiti [...] |
Art. 5. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
§ 93.2.104 - Legge 4 gennaio 1968, n. 14. [1]
Modifica degli articoli 61, 64, 66 e 68 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, concernente la disciplina della circolazione stradale
(G.U. 27 gennaio 1968, n. 23)
Il secondo comma dell'art. 61 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con
"Detto ufficio, oltre ad eseguire gli adempimenti di sua competenza, ne dà immediata notizia all'Ispettorato della motorizzazione civile, al quale trasmette la carta di circolazione e la targa del veicolo".
Il secondo e terzo comma dell'art. 64 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con
"Il foglio di via ha la validità massima di venti giorni e vale per i percorsi in esso indicati. I fogli di via rilasciati a veicoli nuovi per le operazioni di approvazione e immatricolazione consentono la circolazione senza limitazioni di percorrenza".
Il sesto comma dell'art. 66 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con
"I veicoli non ancora immatricolati che circolano per le operazioni di approvazione o si recano ai transiti di confine per l'esportazione devono essere muniti di una targa provvisoria. La targa provvisoria deve essere, successivamente, restituita all'atto della consegna della targa definitiva".
Il secondo e il terzo comma dell'art. 68 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con
"Le targhe sono consegnate agli interessati dall'Ispettorato della motorizzazione civile all'atto della immatricolazione dei veicoli.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle targhe indicate nell'art. 67, secondo comma".
La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Legge abrogata dall'art. 231 del