§ 98.1.27483 - D.L. 19 giugno 1974, n. 229 .
Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.


Settore:Normativa nazionale
Data:19/06/1974
Numero:229


Sommario
Art. 1.      L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da [...]
Art. 2.      Gli aumenti d'imposta stabiliti con l'art. 1 si applicano anche ai prodotti in esso specificati estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali o importata, col [...]
Art. 3.      Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente decreto sono riservate all'erario dello Stato
Art. 4.      Le disposizioni del presente decreto sostituiscono quelle del decreto-legge 20 aprile 1974, n. 103, ed hanno effetto dalla data da cui quest'ultimo ha avuto effetto
Art. 5.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per conversione in legge


§ 98.1.27483 - D.L. 19 giugno 1974, n. 229 [1].

Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.

(G.U. 19 giugno 1974, n. 160)

 

     Art. 1.

     L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da L. 15.679 a L. 18.225 per quintale.

     L'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, per il prodotto denominato "jet fuel JP4", destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da L. 1.567,90 a L.1.822,50 per quintale, relativamente per il quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

     L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono aumentate da L. 10.826 a L. 13.372 per quintale.

     Il penultimo comma dell'art. 1 del decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1973, n. 733, è soppresso.

 

          Art. 2.

     Gli aumenti d'imposta stabiliti con l'art. 1 si applicano anche ai prodotti in esso specificati estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali o importata, col pagamento dell'imposta nella precedente misura, da chiunque detenuti in quantità superiore a venti quintali alla data da cui hanno effetto le disposizioni del presente decreto.

 

          Art. 3.

     Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente decreto sono riservate all'erario dello Stato.

 

          Art. 4.

     Le disposizioni del presente decreto sostituiscono quelle del decreto-legge 20 aprile 1974, n. 103, ed hanno effetto dalla data da cui quest'ultimo ha avuto effetto.

 

          Art. 5.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. unico della L. 14 agosto 1974, n. 347, restano validi gli atti compiuti ed i provvedimenti adottati in applicazione del presente decreto ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in base allo stesso.