Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 23/02/1967 |
Numero: | 31 |
Sommario |
Art. 1. All'art. 40-bis sub art. 1 della legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è aggiunto il seguente comma |
Art. 2. Il primo comma dell'art. 41-bis sub art. 1 della legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è sostituito dai seguenti |
Art. 3. Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle [...] |
§ 98.1.27433 - D.L. 23 febbraio 1967, n. 31 [1] .
Modificazioni alla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966.
(G.U. 24 febbraio 1967, n. 49)
All'art. 40-bis sub art. 1 della
"Le imprese artigiane danneggiate ammesse ai benefici della presente legge possono ottenere finanziamenti sino a tre milioni per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti, che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione delle imprese medesime, indipendentemente dal valore degli impianti e dalla concessione di finanziamento per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento dei laboratori, nonchè della entità del finanziamento stesso".
Le imprese artigiane danneggiate ammesse ai benefici del presente decreto possono altresì ottenere i finanziamenti previsti dal comma precedente per somme eccedenti i tre milioni e non superiori a otto alle stesse condizioni previste nel medesimo comma precedente, per la durata massima di cinque anni, purchè la relativa domanda sia presentata agli istituti di credito entro il 31 luglio 1967 [2] .
Le provvidenze previste dalla
Il primo comma dell'art. 41-bis sub art. 1 della
"Limitatamente ai finanziamenti concessi alle imprese artigiane danneggiate ammesse ai benefici della presente legge, gli istituti e aziende di credito che operano con la Cassa per il credito alle imprese artigiane, nelle more del completamento della documentazione richiesta, sono tenuti a erogare ai mutuatari, per la parte non eccedente i dieci milioni, il 50 per cento del prestito da essi istituti e aziende deliberato, mentre, per la parte eccedente, sono autorizzati alla erogazione fino al 50 per cento.
La predetta quota del finanziamento che gli istituti e aziende sono tenuti a erogare nelle more della documentazione richiesta è interamente garantita dal Fondo centrale di garanzia di cui all'art. 1 della
Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della
[2] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[3] Comma aggiunto dalla legge di conversione.