§ 17.2.4e - Legge 19 aprile 1967, n. 213.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 1967, n. 31, recante modificazioni alla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, che [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.2 provvedimenti per la ricostruzione
Data:19/04/1967
Numero:213


Sommario
Art. unico.      E' convertito in legge il decreto-legge 23 febbraio 1967, n. 31, recante modificazioni alla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, che ha convertito in legge, con [...]


§ 17.2.4e - Legge 19 aprile 1967, n. 213. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 1967, n. 31, recante modificazioni alla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto - legge 18 novembre 1966, numero 976, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966.

(G.U. 24 aprile 1967, n. 103).

 

 

     Art. unico.

     E' convertito in legge il decreto-legge 23 febbraio 1967, n. 31, recante modificazioni alla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966, con le seguenti modificazioni:

     All'articolo 1 sono aggiunti i seguenti commi:

     “Le imprese artigiane danneggiate ammesse ai benefici del presente decreto possono altresì ottenere i finanziamenti previsti dal comma precedente per somme eccedenti i tre milioni e non superiori a otto alle stesse condizioni previste nel medesimo comma precedente, per la durata massima di cinque anni, purchè la relativa domanda sia presentata agli istituti di credito entro il 31 luglio 1967.

     Le provvidenze previste dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e seguenti, sono estese anche ai territori colpiti da movimenti franosi verificatisi in conseguenza delle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966".


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.