Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 20/12/1956 |
Numero: | 1380 |
Sommario |
Art. 1. Le disposizioni di cui al decreto legge 2 febbraio 1956, n. 28, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1956, n. 162, continuano ad applicarsi fino al 31 [...] |
Art. 2. Tra il primo ed il secondo comma dell'art. 30 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi [...] |
Art. 3. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...] |
§ 98.1.27399 - D.L. 20 dicembre 1956, n. 1380 [1] .
Proroga delle disposizioni di cui al decreto-legge 2 febbraio 1956, n. 28, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1956, n. 162, e modificazioni all'art. 30 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217.
(G.U. 21 dicembre 1956, n. 321)
Le disposizioni di cui al
Successivamente a tale data, si osserva il disposto degli articoli 30 e 31 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, approvato col
Tra il primo ed il secondo comma dell'art. 30 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, approvato col
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge dall'art. unico della