§ 95.19.4b - Legge 27 marzo 1956, n. 162.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 febbraio 1956, n. 28, recante modificazioni all'art. 31 del testo unico approvato con [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.19 imposta di fabbricazione
Data:27/03/1956
Numero:162

§ 95.19.4b - Legge 27 marzo 1956, n. 162.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 febbraio 1956, n. 28, recante modificazioni all'art. 31 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217, concernente la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli olii da essi derivati.

(G.U. 31 marzo 1956, n. 78).

 

 

     E' convertito in legge il decreto-legge 2 febbraio 1956, n. 28, recante modificazioni all'art. 31 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217, con le seguenti modificazioni:

     Al primo comma dall'articolo unico, le parole: "se è superiore a 2 quintali", sono sostituite con le altre: "se è superiore a 3 quintali".

     Tra il primo e il secondo comma dell'articolo unico, è inserito il seguente:

     "Fino alla stessa data, il limite di 25 chilogrammi, di cui all'art. 30 del testo unico 22 dicembre 1954, n. 1217, è elevato a chilogrammi 100".

     Il secondo comma dell'articolo unico è sostituito dal seguente:

     "Successivamente al 31 dicembre 1956 si osserverà il disposto dei sopraindicati articoli 30 e 31".